Offre alcuni interessanti spunti di riflessione la Sentenza n. 1894/12, depositata il 22 novembre scorso dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana, che ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno.
In sostanza, i genitori di un alunno con sindrome di Down, frequentante la terza classe della scuola primaria (a tempo pieno, per quaranta ore settimanali), erano ricorsi al TAR, per ottenere il massimo del sostegno (per quaranta ore settimanali, appunto), in sostituzione delle sedici assegnate, da suddividersi con un altro alunno certificato, frequentante la stessa classe.
Rigettata l’istanza sospensiva, il TAR toscano ha deciso nel merito solo dopo la fine dell’anno scolastico. Conseguentemente, il Tribunale non ha potuto annullare il provvedimento di assegnazione ridotta, per il trascorso anno scolastico 2011-2012, ma si è limitato a condannare l’Amministrazione alle spese di causa e al risarcimento dei danni non patrimoniali, dovuti alla sofferenza dell’alunno per la mancata presenza di un’adeguato numero di ore di sostegno, in misura pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo nella nomina delle ore in deroga.
Nel calcolare tale risarcimento, il TAR si è mosso nel senso di accogliere in via di principio la richiesta delle quaranta ore settimanali. Valutando tuttavia che le sedici ore assegnate fossero pari al 40% di quanto richiesto, non ha potuto assegnare il 60% del risarcimento, poiché mancava il PEI (piano Educativo Individualizzato) nel quale doveva essere quantificata la richiesta delle ore da assegnare. Ha quindi stabilito un risarcimento pari a 400 euro, anzichè a 600 al mese.
La famiglia, infine, aveva anche chiesto che la deroga massima fosse assegnata per tutti gli anni successivi di scolarizzazione, ma il TAR ha rigettato l’istanza, sostenendo che una simile decisione dovesse essere adottata di anno in anno, sulla base della reale situazione di salute dell’alunno.
Osservazioni
La Sentenza del TAR toscano rientra certamente nel solco della consolidata giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito sul diritto alle deroghe. Lasciano per altro perplessi alcuni passaggi del provvedimento, che vediamo qui di seguito.
1.
Convalidare il principio che le ore in deroga possano arrivare sino a tutta la durata dell’orario scolastico settimanale (ipotesi non negata né dalla Corte Costituzionale né dal Consiglio di Stato) lascia perplessi, perché cozza con il principio fondatore dell’inclusione scolastica, secondo il quale è il Consiglio di Classe che deve farsi carico di tale progetto, con il “sostegno” di un certo numero di ore, da parte dell’insegnate specializzato. Se si afferma infatti la deriva interpretativa che in caso di particolari gravità vada assegnata un’ora di sostegno per ogni ora di scuola, si conferma la delega completa dei docenti curricolari al solo insegnante per il sostegno.
Sembra pertanto più corretto, nei casi di gravità, che il massimo delle ore vada assegnato con una cattedra intera di sostegno e questo orientamento dovrebbe essere agevolato da classi non numerose (venti alunni, massimo ventidue, come previsto dagli articoli 4 e 5, comma 2 del DPR 81/09) e da docenti curricolari che abbiano una preparazione obbligatoria, almeno in servizio, per farsi carico seriamente del progetto di integrazione scolastica.
2.
Quanto al rigetto della richiesta di validità della decisione per tutti gli anni scolastici successivi, la motivazione del TAR sembra basarsi esclusivamente su ragioni di carattere sanitario più che di carattere didattico. Infatti, quel che conta per mantenere il massimo delle ore di sostegno – o per ridurle – è la persistenza di difficoltà di apprendimento oppure il suo miglioramento e non già l’eventuale miglioramento o peggioramento dello stato di salute che, nel caso di persone con sindrome di Down, notoriamente rimane stabile a livello di gravità.
3.
Interessante, infine, è la sottolineatura operata dalla Sentenza sulla mancanza del PEI, che avrebbe probabilmente consentito l’accettazione da parte dell’Amministrazione del numero di ore di sostegno richieste.
È qui necessario ribadire ancora una volta la necessità della formulazione del PEI, perché esso indica il progetto di inclusione scolastica e le risorse necessarie a realizzarlo, come stabilisce anche l’articolo 10, comma 5 della Legge 122/10, applicativo (insieme all’articolo 9, comma 15) della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale sul diritto alle deroghe per il sostegno.