Il 10 dicembre scorso, la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo (TAR) della Sicilia ha emesso, in via breve, la Sentenza 2594/12, con la quale ha condannato l’Amministrazione Scolastica ad assegnare 32 ore settimanali di sostegno a un alunno con sindrome di Down di scuola secondaria e anche al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Il provvedimento ribadisce in sostanza la consolidata giurisprudenza costituzionale e di merito, sul diritto degli alunni con disabilità grave a ottenere il massimo possibile delle ore di sostegno. Ciò in particolare sulla base della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, della Legge 296/06 (articolo 1, comma 605, lettera b), della Legge 122/10 (articolo 9, comma 15) e della Legge 111/11 (articolo 19, comma 1), oltreché di numerose Sentenza di diversi TAR e non solo di quello della Sicilia.
Sotto questo profilo, dunque, tale decisione non dice nulla di nuovo. Essa, però, si segnala sia per aver voluto assegnare sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico (32 ore), sia per avere condannato l’Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in 1.000 euro per ogni mese di ritardo, rispetto alla data di deposito del ricorso.
L’assegnazione di 32 ore settimanali di sostegno sembra eccessiva a quanti – come chi scrive – ritengono da sempre che il sostegno non sia l’unica né la principale risorsa per l’inclusione scolastica. E tuttavia, per i giudici – in assenza di una documentata messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Scolastica, di docenti curricolari seriamente formati sulla didattica speciale e di classi non numerose – il sostegno risulta di fatto l’unico mezzo per evitare l’isolamento dell’alunno con disabilità dentro o fuori la classe.
Pertanto, solo quando il Ministero dimostrerà che avrà realizzato una seria formazione iniziale dei docenti curricolari, una regolare formazione obbligatoria in servizio degli stessi e la composizione di classi con non più di venti o al massimo ventidue alunni (come stabilito dagli articoli 4 e 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica-DPR 81/09), Sentenze di questo tipo sono destinate a moltiplicarsi all’infinito.
Ma il provvedimento del TAR siciliano si segnala in particolare per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali, con la seguente motivazione: «[…] relativamente alla colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado l’esistenza di numerosissimi precedenti della Sezione [del TAR Sicilia, N.d.R.] sfavorevoli al Ministero ed all’Ufficio scolastico, che, ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili».
E la Sentenza rincara ulteriormente la dose, invitando le parti interessate (le famiglie) ad adire subito il TAR, se vogliono il massimo del riconoscimento del danno non patrimoniale. «Va, però, considerato – si legge infatti – che la parte ricorrente [la famiglia, N.d.R.] ha concorso parzialmente alla produzione del danno ritardando l’instaurazione della controversia».
L’argomentazione si conclude poi con un vero e proprio crescendo, così come segue: «L’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente tale somma va posto a carico del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi attuate dalle articolazioni periferiche dell’Amministrazione».
Con questa Sentenza, quindi, il Ministero viene sostanzialmente invitato ad essere più rispettoso della normativa e le famiglie ad essere sempre più pronte a vigilare.