Il Coordinamento Scuole Elementari di Roma, delle cui vivaci iniziative avevamo già avuto occasione di occuparci e in particolare del supporto ai ricorsi collettivi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), promossi da numerose famiglie del Lazio, per ottenere ore di sostegno in deroga, ha avviato un’ulteriore azione, che il TAR ha pienamente accolto, nei giorni scorsi, con la Sentenza 224/13, depositata l’11 gennaio.
Tale provvedimento si segnala per l’effetto letteralmente dirompente che produce, avendo condannato il Ministero, in un’unica soluzione, ad assegnare ore di sostegno in deroga a ben sessantasette alunni (di sessantasei diverse famiglie).
Le motivazioni sono quelle ormai consolidate, riferite all’obbligo, da parte dell’Amministrazione, di rispettare le Sentenze della Corte Costituzionale 215/87 e 80/10, e in parallelo le Leggi 104/92, 449/97, 296/06 e 122/10, secondo le quali il sostegno dev’essere garantito come diritto costituzionale, secondo le «effettive esigenze di ciascun alunno».
Tale provvedimento, dunque, si aggiunge alle copiosissime pronunce dei vari TAR e anche del Consiglio di Stato, secondo cui nessun motivo di carattere economico può giustificare tagli alle ore di sostegno. Aumenta, inoltre, il numero delle Sentenze che accolgono ricorsi collettivi, facendo così ridurre il costo per ogni singola famiglia ricorrente.
Purtroppo – va rilevato – il Ministero non ha ancora voluto porre rimedio a queste situazioni per esso fortemente lesive, provvedendo a dimostrare che non il sostegno, ma i docenti curricolari, coadiuvati da quello specializzato, dovrebbero innanzitutto garantire l’inclusione degli alunni con disabilità. E tuttavia, come abbiamo già più volte ribadito anche su queste pagine, non sono ancora state poste in essere le due condizioni fondamentali che potrebbero evitare al Ministero stesso di continuare a perdere regolarmente tutti i ricorsi e cioè da una parte la formazione iniziale e obbligatoria in servizio dei docenti curricolari sulla didattica per l’inclusione scolastica, dall’altra il rispetto del tetto massimo di venti-ventidue alunni nelle classi frequentate da scolari con disabilità, secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09.
Ciò che invece lascia molto perplessi in questa Sentenza del TAR del Lazio è la compensazione delle spese a carico dei ricorrenti, procedura che viene normalmente applicata in caso di “novità” presentate alla giurisprudenza. Qui invece, come più volte detto, sono ormai innumerevoli le Sentenze che accolgono ricorsi di questo tipo.
A tal proposito, più coerente è stato certamente il TAR della Sicilia, con la Sentenza 2594/12 del 10 dicembre, da noi commentata nei giorni scorsi. Vi si scrive infatti che «relativamente alla colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame [taglio delle ore di sostegno, N.d.R.] è intervenuta malgrado l’esistenza di numerosissimi precedenti della sezione [del TAR Sicilia, N.d.R.] sfavorevoli al Ministero ed all’Ufficio scolastico, che, ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili».
Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.
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