L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha diramato nei giorni scorsi, ed esattamente il 5 marzo, la Circolare Protocollo n. 5592, con la quale è stato comunicato ai singoli Dirigenti Scolastici l’obbligo di corredare la richiesta delle ore di sostegno degli alunni certificati ai sensi dell’articolo 3 (comma 1 o comma 3) della Legge 104/92, per il prossimo anno scolastico 2013-2014, con l’indicazione dei relativi codici diagnostici dell’ICD-10, la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Dal momento che Circolari analoghe sono state diramate dagli altri Uffici Scolastici Regionali, riteniamo opportuno indirizzare alcune utili segnalazioni alle famiglie, elencate nei sette punti successivi.
1. La Circolare cita opportunamente numerose norme relative agli obblighi gravanti sui componenti il Collegio delle ASL che effettua la certificazione, nonché quelle relative all’obbligo delle famiglie di produrre alle scuole le documentazioni necessarie ai fini di una regolare iscrizione degli alunni con disabilità.
2. Sembra corretto pretendere che le certificazioni siano puntuali circa l’indicazione del comma 1 o del comma 3 della Legge 104/92, nonché circa i precisi codici diagnostici da segnalare; ciò perché da tali elementi deriva o meno il diritto ad essere considerati alunni con disabilità, e con disabilità lieve o grave.
3. È corretto richiamare l’attenzione dei Dirigenti Scolastici a formulare le richieste di ore di sostegno «dopo un’attenta valutazione delle effettive esigenze» che, come stabilito dall’articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/2006, risultano dalla Diagnosi Funzionale e dal PEI (Piano Educativo Individualizzato).
4. Sembra altresì molto opportuno che le richieste delle ore in deroga per il sostegno vengano formulate subito, anticipando quelle per l’adeguamento dell’organico di fatto, previste entro maggio-giugno; ciò al fine di garantire – per quanto possibile – la presenza degli insegnanti per il sostegno già dall’inizio di settembre.
5. A questo punto ci si permette di sottolineare la necessità che i Dirigenti Scolastici, per le classi successive alla prima, convochino immediatamente i GLHO (Gruppi di Lavoro Handicap Operativi) per la formulazione del PEI per il prossimo anno, in cui indicare le diverse richieste, tra le quali il numero di ore di sostegno. Per le prime classi, poi, mancando ancora il Consiglio di Classe, l’abbozzo di PEI dovrebbe essere predisposto da un gruppo di lavoro costituito dalla famiglia, dagli operatori socio-sanitari che seguono il caso e dai docenti presenti nel GLHI (Gruppo di Lavoro Handicap d’Istituto), nonché da qualche docente del grado di scuola precedente.
6. La Circolare del Lazio richiama la Sentenza 2231/10 del Consiglio di Stato, per precisare che per quanti abbiano ottenuto una decisione del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), che assegna ore di sostegno in deroga, tale decisione non vale, «essendo previste, ai fini delle decisioni di cui si tratta, verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli, in relazione alla loro efficacia ed alla evoluzione della patologia accertata» (articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica – DPR del 24 febbraio 1994).
A tal proposito, sia consentito osservare che – onde evitare il proliferare dei ricorsi al TAR – sarebbe opportuno che nel PEI venissero espresse le motivazioni circa i progressi o i mancati progressi didattici realizzati e circa il miglioramento o meno dello stato di salute. Infatti, solo se vi siano documentati miglioramenti didattici o nello stato di salute, la decisione del TAR non dovrebbe valere per l’anno o gli anni successivi. Ma laddove tali miglioramenti non fossero documentati, riteniamo che la decisione del TAR dovrebbe continuare a valere sino a prova contraria. Si pensi ad esempio allo stato di salute delle persone con sindrome di Down che è scientificamente provato non poter subire miglioramenti. E ciò anche perché la costante giurisprudenza ha stabilito che – in mancanza di una motivazione da parte dell’Amministrazione Scolastica relativa alla riduzione o al non aumento di ore di sostegno – tali provvedimenti sono illegittimi per difetto di motivazione; e la Corte Costituzionale, con la Sentenza 80/10, ha precisato che la motivazione non può essere quella dei necessari tagli alla spesa pubblica.
7. Circa l’affermazione della Circolare relativa al fatto che sino a quando non pervenga alla scuola la certificazione di disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92, l’alunno non può essere considerato con disabilità, sia consentito osservare che tale affermazione ci sembra corretta solo ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Dati infatti i ritardi con cui sempre più frequentemente pervengono le certificazioni da parte delle ASL, sembrerebbe opportuno applicare a questi casi quegli interventi pedagogici e didattici che la recente Circolare Ministeriale 8/13 sui Bisogni Educativi Speciali (BES) consente a favore di alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) o con altri BES, come ad esempio l’utilizzo di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove, l’uso di misure compensative e dispensative, le prove equipollenti ecc.