La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 40, depositata il 15 marzo scorso, ha ribadito il giudizio di illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19 della Legge 388/00, nella parte in cui subordina per i Cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’Unione Europea l’accesso a prestazioni di assistenza sociale (che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, tra cui le prestazioni connesse alla disabilità), al requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per “lungo soggiornanti”.
Il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale era stato promosso con due Ordinanze – rispettivamente del Tribunale di Urbino (31 maggio 2011) e di quello di Cuneo (27 settembre 2011) -, a seguito di ricorsi presentati da Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, avverso il diniego opposto dall’INPS al riconoscimento rispettivamente dell’indennità di accompagnamento per il figlio minore e dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile per il secondo richiedente.
Nel ritenere fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle Ordinanze di Remissione, la Corte ricorda il suo già consolidato orientamento in merito all’illegittimità costituzionale del requisito di lungo soggiorno previsto dal citato articolo 80, comma 19 della Legge 388/00, norma con la quale è stata introdotta una condizione fortemente «restrittiva» anche rispetto «alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall’art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998».
Facendo dunque richiamo alle precedenti Sentenze n. 324/06 e n. 11/09, la Corte ricorda che già allora venne rilevato come fosse «manifestamente irragionevole» subordinare l’attribuzione di prestazioni assistenziali – che presuppongono uno stato di invalidità e disabilità – al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un determinato reddito.
Con le successive Sentenze n. 187/10 e n. 329/11, la Corte ha rilevato poi che le prestazioni assistenziali richiamate dalla norma del 2000 sono destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, per cui, richiamandosi a valori di rilievo costituzionale e a diritti fondamentali, quali quello alla salute, non ammettono distinzioni fondate sulla cittadinanza, che altrimenti risulterebbero incompatibili con il divieto di discriminazioni di cui all’articolo 14 della CEDU [Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, N.d.R.].
Ragion per cui la Consulta ha dichiarato nuovamente l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 388/00 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)».
Come evidenzia la stessa Sentenza, non è la prima volta che la Consulta si pronuncia sul tema, bensì è l’ottava volta in cui la disposizione della Legge Finanziaria del 2000 viene dichiarata incostituzionale. Ciononostante, l’INPS continua ad applicare la disposizione nella prassi, continuando a richiedere il possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, quale condizione per l’accesso alle prestazioni di invalidità e a rigettare le domande presentate da Cittadini stranieri disabili regolarmente soggiornanti, ma non in possesso dello status di lungo soggiornanti, salvo accoglierle eventualmente dopo la presentazione di un ricorso amministrativo, che faccia riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale, come riconosciuto ufficialmente di recente in un incontro con le associazioni e i sindacati dal Direttore della Sede Provinciale INPS di Bergamo (ma prassi analoghe sembrano trovare conferma anche in altre Sedi Provinciali).
Il motivo appare molto semplice: un cinico calcolo in base al quale per l’INPS conviene più perdere sporadici ricorsi in sede amministrativa o anche giudiziaria, che liquidare tutti gli aventi diritto, anche perché spesso gli stranieri invalidi non sono a conoscenza della possibilità di fare ricorso o sono assistititi da patronati non sufficientemente informati sulla giurisprudenza costituzionale o di merito e lasciano quindi trascorrere inutilmente i termini per i ricorsi stessi.
Dal canto loro, gli avvocati dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) stanno assistendo diverse persone con disabilità straniere in altrettante parti d’Italia, in contenziosi giudiziari, anche allo scopo di ottenere rimedi collettivi alla discriminazione praticata dall’INPS, quali ad esempio l’ordine del giudice di costringere l’Istituto a modificare le informazioni diffuse attraverso il proprio sito web e naturalmente la prassi dell’Istituto stesso di negare l’accesso alle prestazioni agli stranieri disabili regolarmente soggiornanti, ma privi del permesso CE per lungo soggiornanti.