È quasi tempo di maturità

a cura di Salvatore Nocera*
Nel mese di giugno, infatti, arriveranno gli Esami di Stato e come sempre proponiamo ai Lettori un approfondimento relativo alla recente Ordinanza Ministeriale che ha fissato le varie regole per tale importante scadenza, senza per altro apportare modifiche alla precedente normativa riguardante gli alunni con disabilità, ma con qualche novità rispetto agli studenti con altri bisogni educativi speciali

Aula di scuola superioreL’Ordinanza Ministeriale 13/13, emanata il 24 aprile scorso dal Ministero dell’Istruzione, non arreca sostanziali modifiche alla normativa precedente concernente gli Esami di Stato per gli alunni con disabilità.
Una novità è costituita invece dal comma 4 dell’articolo 18, in cui si fa un riferimento implicito agli alunni con altri bisogni educativi speciali (svantaggio e disagio) di cui alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla Circolare 8/13. Tale comma recita testualmente così: «Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato».
Vale poi la pena citare altre norme che possono comunque interessare, riguardanti i seguenti articoli dell’Ordinanza:

Articolo 6: Documento del Consiglio di Classe
Predisposto dal Consiglio di Classe, entro il 15 maggio, il Documento viene affisso all’albo e consegnato agli alunni della classe. Chiunque sia interessato può richiederne copia. Esso deve contenere anche una sezione riguardante gli alunni con disabilità, la quale non va affissa all’albo né consegnata a persone diverse dall’alunno con disabilità o dalla sua famiglia, ma va inserita nel fascicolo della classe, da consegnare alla Commissione d’Esame.
Va ricordato comunque che il documento può essere predisposto previa consultazione della componente studentesca e delle famiglie.

Articolo 17: Esami dei candidati con disabilità
Vi vengono ribaditi:
– il diritto alle prove equipollenti, che quindi possono riguardare anche la terza prova scritta;
– il diritto all’assistenza da parte di chi l’abbia prestata durante l’anno;
– il diritto alla somministrazione delle prove scritte in brille per alunni ciechi;
– il diritto a tempi più lunghi, di norma non superiori a una giornata;
– il diritto a prove differenziate per gli alunni che abbiano svolto durante l’anno un PEI (Piano Educativo Individualizzato) differenziato.

Articolo 18: Esami dei candidati con DSA (disturbi specifici di apprendimento)
Questi alunni possono svolgere gli esami con gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla Legge 170/10, dalle Linee Guida trasmesse con il Decreto Ministeriale del 5669/11 e dall’Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
Si ribadisce da una parte che gli alunni dispensati dall’esame scritto di lingua straniera moderna (non vale quindi per il latino e il greco nei licei) debbono fare un esame orale approfondito, come misura compensativa di tale dispensa, dall’altra che gli studenti i quali abbiano ottenuto l’esonero totale dallo svolgimento dell’esame di lingua straniera sono considerati alla pari di quelli disabili con PEI differenziato e pertanto non possono conseguire il diploma, ma solo l’attestato dei crediti formativi.

Articolo 22: Pubblicazione dei risultati
Per gli alunni con disabilità che svolgono prove differenziate e per quelli con DSA che sono esonerati dalle lingue straniere, si scrive nell’Ordinanza 13/13 che «il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo d’Istituto».

In conclusione, data la novità del comma 4 dell’articolo 18 relativo ai nuovi bisogni educativi speciali (BES) – di cui si è detto inizialmente -, sembra opportuno soffermarvisi ancora.
In sostanza, per gli alunni che non sono né certificati con disabilità né diagnosticati con DSA, ma eventualmente con altre certificazioni o individuati dai soli Consigli di Classe, d’intesa con la famiglia, la norma pretende che essi siano «formalmente individuati dal Consiglio di Classe». Ciò significa che necessita la produzione di una Delibera del Consiglio di Classe, con la motivazione e l’individuazione degli eventuali strumenti compensativi o dispensativi, come espressamente stabilito dalla già citata Circolare 8/13.
Nella stessa Delibera – o nella relazione da produrre entro il 15 maggio – il Consiglio di Classe stesso deve fornire alla Commissione d’Esame utili indicazioni perché quest’ultima possa fare svolgere adeguatamente l’Esame di Stato. In tal senso, le parole “utili”, “opportune”, “adeguatamente” non debbono trarre in inganno ed essere reputate come troppo generiche. Esse, infatti, offrono al Consiglio di Classe ampio margine nel formulare alla Commissione le proposte. Qualora poi la Commissione volesse discostarsi da esse, dovrebbe fornire nel Verbale d’Esame la necessaria motivazione.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.

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