Com’è noto, non “fanno legge”, ma orientano certamente la giurisprudenza, i pronunciamenti della Corte di Cassazione, così come succederà per l’Ordinanza n. 10460, prodotta il 6 maggio scorso dalla Sezione VI Civile della Suprema Corte, con la quale è stato accolto il ricorso di un cittadino straniero cui la Corte d’Appello di Torino aveva ribadito la mancanza dei requisiti relativi alla residenza decennale continuativa, previsti per l’ottenimento dell’assegno sociale. In tal senso, la Cassazione ha ribadito quanto già affermato due anni fa, con la precedente Sentenza n. 14733 del 5 luglio 2011.
«Il cittadino straniero – si legge nella recente Ordinanza – anche se titolare del solo permesso di soggiorno, ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani [grassetti nostri nella citazione, N.d.R.]». (S.B.)
Ringraziamo per la segnalazione l’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione).