Come avevamo già ampiamente scritto anche su queste pagine, la Legge 214/11, meglio nota a suo tempo come “Manovra Salva-Italia”, aveva previsto, all’articolo 5, un successivo Decreto del Presidente del Consiglio – su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze -, per rivedere sia le modalità di determinazione che i campi di applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Si tratta di un intervento – è sempre opportuno ribadirlo – che interessa milioni di famiglie italiane: l’ISEE, infatti, è idealmente lo strumento che serve a calcolare il reddito di un nucleo familiare e che già prima della revisione attualmente in atto considerava tutti i redditi IRPEF dei componenti, insieme al 20% del patrimonio della famiglia, sottoponendo la somma risultante a una scala di equivalenza: quanto più numeroso, cioè, è il nucleo, tanto più basso sarà l’ISEE.
È uno strumento, quindi, che ha la sua razionalità, ma che negli anni è stato usato solo per alcune prestazioni sociali agevolate, e non per tutte. Per altre, invece, ci si è riferiti al reddito IRPEF (ad esempio per le pensioni di invalidità), per altre ancora al reddito dell’interessato e del coniuge (assegno sociale). Fino ad oggi, la determinazione dell’ISEE è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 109/98 e successive modificazioni e regolamentazioni.
Intervenire dunque su tale strumento significa, innanzitutto, modificare i suoi tre elementi costitutivi e cioè l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e le Scale di Equivalenza per la ponderazione della composizione del nucleo. Significa inoltre ridefinire i campi di applicazione (a quali servizi e prestazioni si applica) e decidere se, in taluni casi, anziché all’ISEE dell’intero nucleo ci si debba riferire alla sola situazione del singolo cittadino che richiede prestazioni agevolate.
Alla scadenza della scorsa Legislatura, avevamo lasciato la bozza dello schema del Decreto ISEE giacente sui tavoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: il Governo, infatti, non aveva fatto in tempo ad approvare il nuovo regolamento. Ora sembrano profilarsi alcune accelerazioni verso l’approvazione di una norma che tuttavia – è bene precisarlo – non è ancora in vigore.
Già lo scorso anno, per altro, lo schema del Decreto era stato esaminato e approvato dal Consiglio di Stato, ma successivamente – anche in forza di una Sentenza della Corte Costituzionale (297/12) -, era stato sottoposto alla “ratifica” della Conferenza Stato Regioni, che non aveva però raggiunto un’intesa, a causa dell’opposizione della Regione Lombardia. Nel frattempo si è insediato il nuovo Governo Letta, con Enrico Giovannini ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Maria Cecilia Guerra viceministro alle Politiche Sociali.
Proprio per superare, quindi, l’opposizione della Regione Lombardia, la precedente bozza di Decreto è stata oggetto di modificazioni e il testo è ora in attesa di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, per poi passare successivamente all’esame consultivo delle Commissioni di Camera e Senato, prima dell’approvazione definitiva e, quindi, della pubblicazione e dell’entrata in vigore.
Una nota di commento su una delle significative rielaborazioni cui la bozza di Decreto è stata sottoposta nelle ultime settimane, rimandando i Lettori all’ampio ed esauriente approfondimento sulla questione proposto dal Servizio HandyLex.org.
In particolare, infatti, va segnalata la riscrittura dell’articolo 2, comma 1, che sotto il profilo tecnico appare senz’altro confusa e contraddittoria. Da un lato, infatti, si conferma che l’ISEE è un «livello essenziale», ma dall’altro si afferma che «sono fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie» e ancora «tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari».
Si tratta di una contraddizione in termini che porterà quasi certamente a un gran numero di contenziosi e, prima ancora, a un’applicazione totalmente disomogenea da Regione a Regione. Ed è anche una formulazione che vanifica – almeno per quanto concerne l’àmbito sociale e quello socio-sanitario – la piena coercitività del futuro regolamento. (C.G.)
Ricordiamo ancora la disponibilità, nel Servizio HandyLex.org, di un ampio ed esauriente approfondimento sulla materia qui trattata.
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