Con un’importante Sentenza dell’11 aprile scorso, che costituirà certamente una “pietra miliare” sul tema, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato il tema della nozione di handicap e di “soluzioni ragionevoli”, nell’ambito delle discriminazioni per disabilità (Cause Riunite C-335/11 e C-337/11, HK Danmark).
L’occasione è stata originata dalle questioni pregiudiziali poste dal Giudice del Rinvio danese, nell’àmbito di un’azione giudiziaria promossa dal Sindacato HK Danmark, in nome e per conto di due lavoratrici le quali, a causa di dolori cronici non trattabili, si erano assentate per periodi prolungati, con conseguente risoluzione del rapporto lavorativo da parte dei rispettivi datori di lavoro. Assenze determinate anche dal mancato accoglimento da parte datoriale della richiesta delle lavoratrici di poter svolgere la prestazione a tempo parziale, essendo questa l’unica modalità di espletamento della prestazione compatibile con la propria condizione soggettiva.
Il problema interpretativo riguarda quindi la nozione di “soluzioni ragionevoli”, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2000/78 del Consiglio dell’Unione Europea [“che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, N.d.R.], per verificare se questa sia comprensiva anche di modifiche all’organizzazione del lavoro e, nello specifico, all’orario di lavoro. Tesi, questa, contrastata dai datori di lavoro, sostenitori di un’interpretazione restrittiva della fattispecie, evidentemente limitata a profili di carattere logistico e di accessibilità degli ambienti e degli strumenti.
Altro profilo affrontato nella Sentenza di cui si parla riguarda la non computabilità delle assenze per una malattia che sia conseguenza di un handicap, ai fini del superamento del periodo di astensione dal lavoro che determina il licenziamento, pena la discriminatorietà dello stesso. Interpretazione avversata anche in questo caso dai datori di lavoro, secondo i quali tale stato di malattia non rientrerebbe nella nozione di handicap, ai sensi della citata Direttiva 2000/78.
Le due questioni pregiudiziali poste dal Giudice del Rinvio danese hanno rappresentato pertanto un’occasione importante, per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di fare il punto sulle tecniche di tutela che l’ordinamento europeo offre in materia di discriminazioni per disabilità.
Nozione di handicap
Non essendo la nozione di handicap definita nella Direttiva 2000/78, il Giudice Nazionale chiede alla Corte Europea se essa debba essere interpretata nel senso di comprendere lo stato di salute di una persona che – a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche – non possa svolgere la propria attività lavorativa, o se possa farlo solo in modo limitato, per un periodo di tempo probabilmente lungo o in modo permanente. E si chiede anche se la natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare sia determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile alla nozione di handicap.
Non è per altro questa la prima volta in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sulla nozione di handicap. Infatti, sullo stato di malattia che determina lunghi stati di assenza e sulla riconducibilità di esso alla nozione di handicap, vi era già stato un pronunciamento nel Caso Chacón Navas/Eurest Colectividades SA del 2006 (Causa C-13/05). In quella situazione, la Corte aveva adottato un atteggiamento prudenziale, affermando che il legislatore europeo, nell’adottare il termine handicap e non malattia, ha compiuto una scelta consapevole, da cui va esclusa un’assimilazione pura e semplice delle due nozioni. Ne deriva che la malattia non rientra nel quadro generale stabilito dalla Direttiva 2000/78 per la lotta contro la discriminazione fondata sull’handicap e, quindi, non può essere considerata un motivo da aggiungere a quelli elencati dalla direttiva stessa.
Al tempo stesso, però, la Corte aveva espresso un principio importante, affermando che la Direttiva adotta il termine handicap, ma non ne fornisce una definizione, e nemmeno ne fa rinvio al diritto degli Stati Membri. In base quindi al principio dell’applicazione uniforme del diritto comunitario e a quello di uguaglianza, la nozione di handicap dev’essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme nell’intera Comunità, tenendo conto del contesto della disposizione e delle finalità della normativa di cui trattasi. Nel 2006, perciò, la Corte aveva interpretato l’articolo 1 della Direttiva, qualificando l’handicap come «le limitazioni che risultano da lesioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacolano la partecipazione della persona alla vita professionale», ponendo in rilievo, in un altro punto della decisione, «la lunga durata dello stato limitante da cui è affetta la persona con handicap».
Nella recente Sentenza dell’11 aprile scorso, invece, la Corte sembra abbracciare un’interpretazione più orientata sulle conseguenze dello stato di salute, affermando che la nozione di handicap ai sensi della Direttiva 2000/78 «include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione di lunga durata, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che – interagendo con barriere di diversa natura – possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori».
Soluzioni ragionevoli
La seconda questione concerne l’interpretazione delle cosiddette “soluzioni ragionevoli”, che trovano la loro definizione nell’articolo 5 della più volte citata Direttiva 2000/78, ove si dispone che «il datore di lavoro» prenda «i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili». Alla luce di ciò, il giudice del rinvio chiede se la riduzione dell’orario di lavoro possa annoverarsi tra le “soluzioni ragionevoli”, qualora sia l’unica possibilità che consentirebbe alla persona di lavorare.
Si tratta di una questione di assoluta importanza per l’Italia, perché proprio sulla (mancata) trasposizione della norma sulle soluzioni ragionevoli, il nostro Paese è stato deferito alla Corte di Giustizia Europea. In pratica, nella causa – allo stato attuale pendente innanzi i Giudici Europei (Causa C-312/11) – la Commissione Europea ha chiesto di dichiarare che «la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro l’obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno all’obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro».
Tornando alla Sentenza dell’11 aprile scorso, di cui si sta parlando, va rilevato che la Corte di Giustizia Europea ha interpretato la Direttiva 2000/78 in base ai princìpi contenuti nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, approvata con la Decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009.
Ed è anche sulla base del richiamo ai princìpi espressi nella Convenzione ONU che i Giudici di Lussemburgo forniscono un’interpretazione ampia del concetto di “soluzione ragionevole”, affermando che esso «deve essere inteso come riferito all’eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori».
Ebbene, i princìpi espressi nella Direttiva 2000/78 e nella Convenzione ONU fanno riferimento a soluzioni non solo materiali, ma anche organizzative, con la conseguenza che anche la riduzione dell’orario di lavoro può costituire uno dei provvedimenti di adattamento. Spetta comunque al Giudice Nazionale di valutare se la misura in discorso rappresenti un onere sproporzionato per il datore di lavoro.
In conclusione, questa decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea potrà avere senz’altro ricadute notevoli anche nel nostro ordinamento, soprattutto nelle more del citato giudizio in corso nell’àmbito della procedura di infrazione contro l’Italia. Infatti, i criteri interpretativi indicati dai Giudici Europei in materia di soluzioni ragionevoli, unitamente alle tecniche di tutela che il diritto antidiscriminatorio prevede, imporranno un adeguamento nelle modalità di avviamento al lavoro delle persone con disabilità, anche quando ciò avvenga mediante le procedure del collocamento mirato. Tali procedure, infatti, nel dare piena attuazione all’articolo 2 della Legge 68/99, che impone la ricerca del “posto adatto” per ogni singola persona con disabilità, dovranno consentire l’adozione di misure non solo materiale, ma anche organizzativo, fermo restando il rispetto della loro “ragionevolezza”.