Ci eravamo già ampiamente occupati, nella primavera del 2012, dell’azione di pressione svolta in particolare dal CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni di Persone con Sindrome di Down), nei confronti dei Ministeri competenti (Pari Opportunità, Turismo e Welfare), per l’attuazione del Codice del Turismo (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, allegato al Decreto Legislativo 79/11 e in vigore dal 21 giugno 2011), in applicazione dei princìpi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Infatti, con l’articolo 3 del Codice stesso – riguardante l’accessibilità alle strutture turistiche e ricettive – si voleva garantire che «le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive» potessero «fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo». Ciò, quindi, recepiva per la prima volta, in norma di legge, quanto già contemplato nella Convenzione ONU.
Successivamente, però, la Corte Costituzionale, con la Sentenza 80/12 del 2 aprile 2012, aveva dichiarato l’incostituzionalità di tale articolo, per una questione di competenze, sollevata da parte di alcune Regioni. Dal canto suo, in una nota prodotta subito dopo la Sentenza, il CoorDown aveva espresso l’auspicio che «in ottemperanza alle loro prerogative, le Regioni legiferassero in materia nel più breve tempo possibile».
Ebbene, tra le Regioni che avevano sollevato la questione di fronte alla Corte Costituzionale, vi era in prima fila anche il Veneto, il cui presidente Luca Zaia si era reso disponibile, di fronte alle proteste espresse dal CoorDown, ad attuare un’azione riparatoria, intervenendo cioè per via legislativa alla prima occasione. E così è effettivamente avvenuto, dal momento che in corrispondenza della promulgazione della nuova Legge Quadro in materia di turismo (Legge Regionale 11/13, Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto), sono stati recepiti tutti gli articoli in precedenza inseriti nel Codice del Turismo e oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale (articolo 16: Diritto del turista; articolo 43: Interventi per il turismo accessibile; articolo 49: Violazioni e sanzioni amministrative).
«La Regione Veneto – viene sottolineato in una nota del CoorDown – è quindi tra le prime ad aver voluto includere, in ossequio alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, espressamente richiamata dalla Legge, quei princìpi di uguaglianza di trattamento indispensabili per superare ogni tipo di discriminazione, anche per quanto riguarda l’offerta turistica e del tempo libero».
C’è poi un altro punto ritenuto particolarmente interessante dal CoorDown, in quanto riguarda una questione sulla quale tale organizzazione si batte ormai da anni, come abbiamo di volta in volta riferito anche nel nostro giornale e come testimoniano i numerosi interventi qui a fianco elencati. «La nuova Legge – viene sottolineato – considera strutture turistico-ricettive anche i parchi a tema. In questo senso, auspichiamo che anche Gardaland – dove in passato si sono verificati diversi episodi umilianti e discriminatori – voglia cambiare il prima possibile l’approccio nei confronti delle persone con disabilità intellettive, tra cui quelle con sindrome di Down».
«I numerosi episodi di discriminazione a Gardaland – conclude la nota di CoorDown – hanno finora causato polemiche e l’avvio di azioni legali necessarie a garantire il riconoscimento dei diritti delle persone con sindrome di Down. Il CoorDown è oggi più che mai determinato a trovare una soluzione condivisa che fino ad oggi non è mai stata cercata e voluta dalla direzione del parco veronese. Le nuove norme, infatti, contengono anche importanti sanzioni a carico dei contravventori [il già citato articolo 49 della Legge Regionale del Veneto, N.d.R.] e ciò potrebbe obbligare i gestori di Gardaland a prendere immediatamente provvedimenti, per evitare sanzioni pecuniarie e anche la possibilità, nel caso di reiterazione, della chiusura del parco». (S.B.)
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