Il CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni di Persone con Sindrome di Down) aveva avviato lo scorso anno con i Ministeri competenti (Pari Opportunità, Turismo e Welfare) un’azione affinché la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, trovasse una prima applicazione e legittimità nell’attuazione del Codice del Turismo [“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, allegato al Decreto Legislativo 79/11 e in vigore dal 21 giugno 2011, N.d.R.].
La previsione contenuta nell’articolo 3 del Codice stesso, riguardante l’accessibilità alle strutture turistiche e ricettive, tendeva a garantire che «le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive» potessero «fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo», e per la prima volta recepiva in norma di legge quanto già contemplato nella Convenzione ONU.
Ciò era stato accolto da tutte le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle persone con disabilità come un importante risultato nel cammino verso il pieno riconoscimento dei loro diritti.
Ora, tuttavia, la Corte Costituzionale, con la Sentenza 80/12 del 2 aprile scorso, ne ha purtroppo dichiarato l’incostituzionalità, stabilendo che: «L’art. 3 contiene “princìpi in tema di turismo accessibile”. Si deve rilevare che tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l’art. 1 dell'”accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui princìpi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell’adozione del provvedimento attuativo dell’art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135″ – recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 – aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome. Indipendentemente da ogni considerazione di merito su tale disposizione, si deve rilevare che essa attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l’avocazione delle stesse, con l’osservanza dei limiti e delle modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte. La questione di legittimità costituzionale promossa è, pertanto, ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. [grassetti nostri nella citazione, N.d.R.]».
Da dire che sono state in particolare le Regioni Puglia, Toscana, Umbria e Veneto a sollevare la questione di costituzionalità di molte norme del Codice del Turismo, ma che solo la Regione Veneto aveva messo esplicitamente in discussione la validità dell’articolo 3 – che è stato cancellato, come gli altri articoli, dalla Sentenza della Corte Costituzionale – secondo gli argomenti al punto 4.2 della Sentenza stessa: «La Regione Veneto impugna altresì singole disposizioni del cosiddetto codice del turismo […]. Allo stesso modo, il successivo art. 3 del cosiddetto codice del turismo, il quale impone allo Stato il compito di garantire che le persone con disabilità (motorie, sensoriali e intellettive) possano fruire dell’offerta turistica, a parità di qualità e senza aggravio di costi rispetto agli altri fruitori, determina l’avocazione di funzioni amministrative generiche in assenza di comprovata inadeguatezza delle Regioni allo svolgimento di tali funzioni. Ne deriverebbe la violazione dell’art. 118, primo comma, Cost.».
A questo punto e alla luce delle modifiche apportate dalla Corte Costituzionale, l’auspicio è che in ottemperanza alle proprie prerogative, la Regione Veneto – così come tutte le altre Regioni d’Italia – legiferino in materia nel più breve tempo possibile, visto anche l’approssimarsi della stagione turistica 2012 ormai alle porte. (Federico De Cesare Viola)