Perplessità legali e pratiche sulla “badante” in classe

«Se la legge assegna a un Ente Pubblico la titolarità di un servizio come quello di assistenza alla comunicazione, per gli alunni con disabilità, è lo stesso Ente Pubblico che deve assumersene direttamente la responsabilità»: lo dichiara l’avvocato Gaetano De Luca della LEDHA, di fronte alla proposta presentata da un Comune lombardo al genitore di una ragazza con disabilità, di assumere egli stesso l’assistente alla comunicazione

Ragazzo in carrozzina studia al tavolo di una bibliotecaAssumere l’assistente alla comunicazione che dovrà seguire la figlia durante le ore di lezione con le stesse modalità di una colf o di una badante: è la proposta presentata dal Comune di Meda (Moza Brianza) a Renato Dassi, presidente dell’Associazione Genitori La Nostra Famiglia, e padre di una ragazza con disabilità che frequenta la scuola superiore.
«Una proposta – ha commentato lo stesso Dassi – che ci ha lasciato letteralmente di stucco. Per il prossimo anno scolastico, infatti, dovremo essere noi i datori di lavoro dell’assistente e la Provincia ci rimborserà le spese in base al monte ore che verrà assegnato a mia figlia».
Si tratta di un sistema che già a prima vista suscita una serie di perplessità, innanzitutto da un punto di vista pratico e organizzativo. «Come posso io mandare un mio dipendente – si chiede Dassi – a lavorare all’interno di un’Istituzione Pubblica come la scuola? E come devo fare in caso di malattia? Rischiare che mia figlia resti per giorni o settimane senza assistenza?».

Ma le perplessità sono anche di ordine legale, come evidenzia l’avvocato Gaetano De Luca del Servizio Legale della LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). «Ritengo – sottolinea De Luca – che si tratti di una modalità assolutamente contraria ai princìpi legali che stanno alla base della fornitura di un servizio pubblico garantito dalla legge». Infatti, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione – assieme agli insegnanti di sostegno – rappresenta un servizio espressamente previsto dalla legge (articolo 13 della Legge 104/92) e rappresenta un istituto fondamentale per garantire l’effettivo esercizio del diritto all’inclusione scolastica previsto dal nostro ordinamento giuridico.
«Se la normativa assegna ad un Ente Pubblico, in questo caso la Provincia, la titolarità del servizio – dichiara quindi De Luca – è l’Ente Pubblico che deve fornirlo e che rimane responsabile del procedimento di erogazione. Limitarsi invece a erogare un contributo, “spogliandosi” dell’organizzazione e della gestione del servizio, affidandolo allo stesso titolare del diritto ad ottenerlo, costituisce a mio parere un palese inadempimento dei propri dovere istituzionali». (Ufficio Stampa LEDHA)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@ledha.it.

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