Non certo per scoraggiare i Lettori, ma solo per la maggior chiarezza possibile, riteniamo opportuno aprire questa nota con la seguente lunga citazione integrale, tratta da un recente provvedimento di legge: « […]«5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne […]. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”. Il comune può inoltre stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati».
Si tratta di un passaggio – che i Lettori più avvertiti avranno forse già individuato – dell’importante Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 151/12 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide) che, come avevamo ampiamente riferito lo scorso anno, aveva finalmente recepito la Raccomandazione del Consiglio Europeo 98/376/CE, obbligando tutti i Comuni Italiani, nel giro di due anni, a sostituire il tagliando arancione con il nuovo contrassegno continentale.
In questo caso, però, c’è uno specifico passaggio che ci preme evidenziare, ovvero dove il testo parla – con estrema chiarezza e senza stabilire alcun limite di tempo – di « prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati».
Ebbene, sembra proprio che tale testo sia del tutto ignoto al Comune di Follonica, in provincia di Grosseto, dal momento che – come denuncia Nadia D’Arco di ENIL Italia (European Network on Independent Living), oltreché dell’Associazione Disabili Rinnovamento Democratico, dell’Associazione La Duna di Follonica e referente per l’Emilia Romagna dell’ADAS (Associazione per la Difesa e dell’Ambiente e della Salute) – questa Amministrazione «lo interpreta arbitrariamente e a proprio favore (economico), imponendo alle persone con disabilità, dopo le prime tre ore, il parcheggio a pagamento», come testimonia anche l’immagine qui a fianco pubblicata.
«Questo – scrive D’Arco – penalizza tutti coloro che si recano al mare per motivi di cura, con un aggravio di spesa di oltre 7 euro al giorno, in un contesto, tra l’altro, di insufficienti parcheggi per disabili, nonostante quel Comune abbia concesso all’ottima Cooperativa Il Nodo la gestione della spiaggia accessibile Tangram».
A questo punto va anche riferita la risposta ricevuta da Nadia D’Arco a una delle sue numerose istanze – scritte e verbali – rivolte sia al Sindaco che agli Assessori competenti, anche tramite una lettera-petizione, corredata di numerose firme. Telefonicamente, infatti, l’assessore alla Mobilità Francesca Stella, per motivare il provvedimento di pagamento dopo le prime tre ore di sosta, si era riferita a una nota Sentenza della Corte di Cassazione del 2009 (n. 21271/09), che aveva effettivamente sancito la non gratuità del parcheggio tra le strisce blu.
Si tratta, però, di una risposta del tutto fuori luogo, innanzitutto perché – come sembra necessario ricordare per l’ennesima volta – le Sentenze della Corte di Cassazione possono sì “fare giurisprudenza”, ma hanno valore giuridico solo ed esclusivamente per lo specifico caso da esse trattate. Ciò che invece conta è proprio quanto scritto in quel DPR 151 del 2012 – con il quale abbiamo aperto questa nota – ma anche – e forse soprattutto – testi come la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che dal 2009 – quella sì – è Legge dello Stato (18/09), fino ad arrivare al recente Programma d’Azione Biennale sulla Disabilità, approvato dal Governo e presentato ufficialmente alla Conferenza Nazionale di Bologna, in questo stesso mese di luglio, documento che assume come criterio regolatore i princìpi della Convenzione ONU, oltre a citare testualmente proprio il DPR 151/12, invitando a sostenere « l’impegno degli Enti Locali nel dare piena attuazione alle previsioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 concernente l’adozione del Contrassegno Unificato Europeo per persone Disabili, anche attraverso la promozione della conoscenza e della diffusione delle Linee Guida elaborate da ANCI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2011».
Come non far nostra, dunque, l’istanza espressa da Nadia D’Arco e dalle organizzazioni che essa rappresenta, «che vengano revocati dal Comune di Follonica gli attuali limiti di tempo imposti alle persone con disabilità munite di regolare permesso sulle strisce blu, applicando il DPR 151/12 nella sua completezza»?
Una risposta positiva a questa ferma richiesta, tra l’altro, costituirebbe certamente un utile precedente, di fronte agli aggravi sulle persone con disabilità e le loro famiglie, che volessero applicare altri Comuni Italiani, e non solo nel settore dei parcheggi. (S.B.)
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