Le prestazioni di welfare previste in favore delle persone con disabilità dalla legislazione nazionale, quali l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità mensile di frequenza, devono essere concesse «a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione [Decreto Legislativo 286/98, N.d.R.]».
Questo riporta il testo del Messaggio n. 13983, diramato il 4 settembre scorso a tutti gli Uffici Periferici dalla propria Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile, con il quale l’INPS ha finalmente riconosciuto e applicato, seppure con notevole ritardo, le diverse Sentenze della Corte Costituzionale che avevano dichiarato l’illegittimità del requisito del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, introdotto dall’articolo 80, comma 19 della Legge 388/00. [di tale questione si legga anche ampiamente nel nostro giornale, N.d.R.].
Il Messaggio ricorda anche l’avvenuto aggiornamento del sito web dell’INPS, nella sezione concernente le informazioni sulle prestazioni a favore degli invalidi civili, con l’indicazione che queste spettano ai cittadini stranieri extracomunitari alla sola condizione del soggiorno legale nel territorio dello Stato.
E ancora, il documento precisa che le pronunce della Corte Costituzionale debbano trovare applicazione in tutte quelle situazioni che non si siano ancora definite con Sentenze passate in giudicato, per cui gli immigrati che si siano visti rigettare dall’INPS le proprie istanze per mancanza del requisito del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, potranno presentare apposite domande di riesame, che verranno accolte nei limiti del termine di prescrizione decennale.
Tali adempimenti dell’INPS giungono anche a seguito della recente Ordinanza del Tribunale di Pavia del 12 luglio scorso, mediante la quale il Giudice del Lavoro aveva accertato il carattere discriminatorio del comportamento posto in essere dall’Istituto nel continuare a non dare effettiva attuazione alla Sentenza 329/11 della Corte Costituzionale, ordinando all’INPS stesso di modificare la propria pagina internet, con la precisazione che l’indennità di frequenza per minori disabili spetta a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti e alla sola condizione del possesso del permesso di soggiorno della validità di almeno un anno di cui al citato articolo 41 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Sul punto – vista per altro l’inerzia dell’INPS – l’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), l’APN (Associazione Avvocati Per Niente) e l’Associazione NAGA avevano promosso un ulteriore ricorso al Tribunale di Milano, per ottenere il medesimo ordine con riferimento a tutti gli altri istituti di invalidità.
Successivamente, quindi, alla notifica di questo ulteriore ricorso (per il quale è stata fissata l’udienza al 17 settembre prossimo), l’INPS ha modificato il proprio sito web ed emanato il Messaggio n. 13983.
Da ricordare infine che un gruppo di Senatori (prima firmataria Laura Puppato) aveva presentato il 24 luglio un’Interrogazione urgente ai Ministri per l’Integrazione Cécile Kyenge e del Lavoro e delle Politiche Sociali Enrico Giovannini, chiedendo appunto che cessasse la «grave pratica discriminatoria in materia di accesso alle prestazioni assistenziali», che continuava ad essere praticata dall’INPS nei confronti dei cittadini stranieri invalidi o portatori di handicap.
A questo punto l’ASGI segnala che nel sito dell’INPS non sarebbe ancora stata opportunamente modificata la parte relativa all’accesso alle prestazioni d’invalidità nella sezione dedicata propriamente ai Lavoratori migranti, ove chiaramente i migranti e gli operatori sono portati a rivolgersi per ottenere informazioni utili sui loro diritti. «Restiamo dunque in attesa di queste ulteriori modifiche – dichiara l’avvocato Alberto Guariso dell’ASGI -, ma siamo soddisfatti dell’invio del messaggio dell’INPS. Ora, però, è necessario uniformare e diffondere una corretta informazione attraverso tutti i mezzi possibili, per un piena ed effettiva attuazione della giurisprudenza costituzionale di tutte le prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente».