La Sentenza del Giudice di Pace di Roma – di cui si è letto su queste stesse pagine – tramite la quale Trenitalia è stata condannata a risarcire un professionista per i danni subiti dal ritardo non segnalato di un convoglio ferroviario, contiene degli aspetti che potrebbero essere potenzialmente interessanti anche per il mondo della disabilità.
Da quel provvedimento, infatti, si evince che – in base all’attuale legislazione – se un treno fa ritardo e la compagnia ne informa correttamente i passeggeri, questi non hanno modo di rivalersi per gli eventuali danni subiti. Solo invece se Trenitalia non informa del ritardo del treno, è possibile rivalersi economicamente, per il fatto che non si è avuta la possibilità di optare per mezzi di trasporto alternativi.
Ebbene, la potenziale punibilità del disservizio non correttamente segnalato da Trenitalia può avere risvolti significativi per il mondo della disabilità, perché pone l’accento sulla tema dell’efficiente comunicazione verso i passeggeri, questione di grande importanza, visto che per i passeggeri con disabilità le comunicazioni tempestive sullo stato di svolgimento del servizio sono segnatamente cruciali.
Come FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), sosteniamo da tempo che – tra i principali fattori che determinano l’accessibilità e fruibilità del trasporto pubblico per tutti – vi è anche il tema dell’accessibilità e fruibilità dei servizi e sistemi informativi rivolti ai passeggeri, in tutte le loro declinazioni: informazione visiva e acustica nelle stazioni, alle fermate e sui mezzi (ed è il caso oggetto della Sentenza di Roma); segnaletica di orientamento; call center e info point; siti internet e brochure.
Su tutti questi fronti – affinché il trasporto pubblico sia davvero inclusivo – i passeggeri con disabilità devono poter ricevere informazioni complete, esaustive, tempestive, aggiornate, affidabili e in formato accessibile.
Prendendo quindi spunto dal caso di Roma, verrebbe da fare una valutazione: se il ritardo del treno venisse segnalato, ma in formato non accessibile a tutti – ciò che accade spesso nella pratica – Trenitalia sarebbe legalmente perseguibile? Se ad esempio l’annuncio del ritardo venisse diffuso a livello sonoro, ma non visivo, un passeggero con disabilità uditiva potrebbe non venirne a conoscenza. Al contrario, se venisse dato solo in forma visiva, ma non sonora, sarebbero i passeggeri con disabilità visiva a farne la spese.
A rigor di logica, l’annuncio di ritardo del treno diffuso in formato non accessibile dovrebbe essere paragonato a tutti gli effetti a un “non annuncio”, per i passeggeri con disabilità che non lo hanno potuto ricevere, e quindi ricadere nella fattispecie sanzionata dalla recente Sentenza del Giudice di Pace di Roma. O quanto meno l’annuncio in formato non accessibile dovrebbe essere considerato una violazione del principio di parità di trattamento, previsto dalla Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), e rappresentando in tal modo una condotta discriminatoria perseguibile ai sensi della stessa legge.