Con la Sentenza Breve 7783/13, depositata il 31 luglio scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha stabilito un importante precedente, quello cioè della validità del provvedimento anche per gli anni successivi a quello in cui viene pronunciato. La difesa dei ricorrenti, infatti, aveva sostenuto che la certificazione di grave disabilità dell’alunno, stando alle valutazioni medico-legali dell’ASL, derivava da una minorazione non regressiva e quindi stabilizzata o progressiva. Pertanto si era chiesto che la decisione potesse valere anche per gli anni successivi a quello della stessa.
Con una decisione certamente innovativa, quindi, il TAR del Lazio ha accolto tale tesi, decretando che l’assegnazione delle ore di sostegno in deroga valga per tutta la durata del grado di scuola frequentata.
Sull’innovatività della Sentenza, si sofferma anche Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che ritiene «assai interessante il provvedimento, rispetto ad esempio alla Sentenza 2231/10 del Consiglio di Stato, secondo la quale, invece, potendosi avere dopo la decisione delle variazioni sulla situazione di gravità, le Sentenze dei TAR sulle deroghe per il sostegno avrebbero dovuto valere esclusivamente per l’anno scolastico nel quale fossero state pronunciate. In tal senso, l’attuale orientamento del TAR del Lazio non contraddice il Consiglio di Stato, ma mentre quest’ultimo si basa su un’ipotesi per negare l’ultrattività [con i termini “ultrattività di una legge” si intende sostanzialmente quando si continua ad applicare quest’ultima nel tempo, N.d.R.] delle Sentenze dei TAR, la decisione del Tribunale laziale, basandosi sulla prova concreta della certificazione e della diagnosi clinica circa la permanenza della disabilità, assicura appunto il riconoscimento del diritto anche per gli anni successivi».
«Ciò – sottolinea ancora Nocera – non solo riduce ovviamente i costi dei successivi ricorsi, ma garantisce anche la continuità didattica con lo stesso docente per il sostegno per tutta la durata di un determinato grado di scuola».
«A questo punto – conclude il vicepresidente della FISH – ci si augura che tale orientamento venga confermato da altre decisioni dei Tribunali Amministrativi Regionali e, in caso di appello, anche dal Consiglio di Stato, poiché si tratta di un’affermazione di logica-giuridica. Ciò che per altro sembra invece ben poco logico è che il TAR, anziché condannare l’Amministrazione Scolastica alle spese conseguenti alla soccombenza, le abbia compensate, assegnandole quindi anche ai ricorrenti. E dire che non non si trattava certo di una decisione di particolare difficoltà, ma di semplice buon senso giuridico!». (S.B.)
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