Il 27 settembre scorso, il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Maria Chiara Carrozza ha firmato il Decreto n. 781, che fissa il graduale passaggio dal libro di testo cartaceo ai contenuti didattici e formativi digitali. Con tale atto, quindi, viene abrogato il precedente Decreto Ministeriale sui libri digitali (n. 209 del 26 marzo 2013).
Sembra ragionevole che il passaggio dal libro cartaceo a quello digitale sia graduale, come cita il nuovo Decreto all’articolo 1, considerando cioè «la necessità di accompagnarlo con iniziative di formazione dei docenti e interventi di adeguamento delle infrastrutture necessarie».
In particolare, va segnalato che – come previsto dal comunicato diffuso per l’occasione dal Ministero – i software utilizzati per i libri digitali dovranno essere aperti e interoperabili, fruibili con la stessa qualità, cioè, su tutti i supporti elettronici, dai computer ai tablet in commercio, con il fine di lasciare libertà di scelta alle famiglie e ai docenti nell’acquisto.
Il provvedimento contiene – nel suo Allegato – alcune linee guida sul futuro libro che dovrà rispettare la normativa sull’accessibilità, essere sempre meno di carta, ma, soprattutto, fruibile su tutti i supporti digitali (tablet, personal computer, lavagne interattive di produttori diversi).
Peccato, però, che il suddetto Decreto, Allegato compreso, scaricabile dal sito del Ministero, sia in formato .pdf immagine e quindi in formato non accessibile alle tecnologie assistive: diciamo quindi che come inizio non c’è niente male!
La cosa, per altro, ha già scatenato polemiche e ilarità nelle mailing list e nei blog di persone cieche e ipovedenti. Come ADV (Associazione Disabili Visivi), abbiamo già provveduto a segnalare il problema all’Agenzia per l’Italia Digitale, l’Ente che dal mese di marzo di quest’anno è preposto al monitoraggio sui siti pubblici della Pubblica Amministrazione e dei soggetti che devono rispettare la “Legge Stanca” [Legge 4/04, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, N.d.R.].
Nell’Allegato, tuttavia, non viene sottolineato con chiarezza che l’accessibilità va garantita anche per i dispositivi da utilizzare, così come per le piattaforme software. Non dimentichiamo, infatti, che tra gli alunni e gli insegnanti ci sono anche persone cieche e ipovedenti, e non sempre i supporti di cui si parla – nonché le piattaforme utilizzate dalle scuole, come ad esempio il recente “registro digitale” – rispettano le regole previste dalla normativa sull’accessibilità.
E in ogni caso, leggendo sempre l’Allegato al Decreto, emerge che il Ministero tiene presente che «le piattaforme di fruizione, che costituiscono l’ambiente software all’interno del quale i libri di testo digitali e i contenuti digitali integrativi vengono aggregati e utilizzati, possono essere differenti in funzione dei diversi dispositivi hardware di fruizione, ma dovrebbero comunque risultare aperte e interoperabili».
Il condizionale a questo punto è d’obbligo. Accade infatti che un e-book scaricato per uno specifico e-reader non sia poi trasferibile, né fruibile da un’altra tipologia di lettore digitale. A tale scopo, quindi, il Ministero intende istituire un tavolo tecnico cui partecipino editori e fornitori di contenuti, scuole, università, associazioni di docenti impegnate sul fronte dell’innovazione didattica, allo scopo di sviluppare «un framework software comune, aperto, interoperabile ed espandibile, in linea con lo stato dell’arte e le migliori pratiche internazionali in materia». Da parte nostra aggiungeremmo che dovrebbe essere anche usabile e accessibile, e suggeriremmo la partecipazione di produttori di dispositivi, ma soprattutto di docenti con disabilità al suddetto tavolo. E ancora, naturalmente, di persone con disabilità, come sottolinea con forza Giulio Nardone, presidente dell’ADV, che dichiara: «La Pubblica Amministrazione dimentica quasi sempre che il coinvolgimento delle persone con disabilità all’individuazione delle soluzioni tecniche per loro più idonee non è soltanto il mezzo migliore per raggiungere dei risultati positivi, ma è anche un obbligo giuridico sancito dalla ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Quest’ultima, infatti, accoglie il principio del Nulla su di Noi, senza di Noi e indica come necessaria la partecipazione dei disabili direttamente interessati ai processi decisionali che li concernono». «È quindi auspicabile – conclude Nardone – che a quel tavolo tecnico siano chiamati anche gli esperti delle associazioni di categoria».
Ed ecco, per concludere, le modalità che gli editori potranno scegliere:
1. libro di testo in versione cartacea, accompagnato da contenuti digitali integrativi;
2. libro di testo in versione cartacea e digitale, accompagnato da contenuti digitali;
3. libro di testo in versione digitale, accompagnato da contenuti digitali integrativi.
Nella fase iniziale, il Ministero consiglia fortemente la seconda modalità, che si presta meglio alla gradualità del cambiamento e consente un’adeguata formazione al corpo docente, e all’evoluzione dei dispositivi per la lettura. Laddove poi si adotterà la terza modalità, il Ministero stesso dichiara di voler usare un’attenzione particolare, nonché un monitoraggio, per prevenire criticità e problematiche.