Finisce bene una controversia che si sarebbe potuta evitare

di Salvatore Nocera*
Se infatti c’è soddisfazione per quella Sentenza del TAR della Campania che ha accolto il ricorso di un’alunna con disabilità in possesso del diploma di licenza media, alla quale era stata negata l’iscrizione a una scuola superiore perché ultradiciottenne, una più attenta lettura da parte di tutti di una Circolare Ministeriale del 2012 avrebbe potuto evitare lo stesso insorgere della controversia

Aula vuota di scuola superioreL’Ottava Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ha accolto, tramite la Sentenza n. 4503/13, depositata il 2 ottobre scorso, il ricorso di Jessica, un’alunna con disabilità in possesso del diploma di licenza media alla quale era stata negata l’iscrizione a una scuola superiore perché ultradiciottenne.
Tale vicenda aveva fatto molto discutere e se n’erano occupati anche vari organi d’informazione, oltre alla trasmissione televisiva di Rai Uno la vita in diretta, cui anche chi scrive aveva partecipato, come avevamo riferito a suo tempo.

La questione, pur se risolta positivamente, merita un approfondimento quanto alle argomentazioni svolte sia dalla parte ricorrente, sia dall’Amministrazione Scolastica resistente, sia per la motivazione della decisione assunta.
Infatti la parte ricorrente aveva denunciato l’illegittimità del rifiuto di iscrizione, sorvolando sulla circostanza che invero l’Amministrazione Scolastica consentiva l’iscrizione stessa, ma non ai corsi del mattino, bensì a quelli pomeridiani o serali per adulti, dato il divario di età dell’alunna con i compagni; e ciò sulla base della Sentenza 226/01 della Corte Costituzionale, che vieta appunto l’iscrizione a una classe di scuola media del mattino ad alunni ultradiciottenni, ai quali però – data l’età – viene riconoscituo il diritto all’iscrizione ai corsi per adulti, con tutti i diritti relativi all’integrazione scolastica.
Dal canto suo, l’Amministrazione scolastica si era difesa utilizzando la citata Sentenza della Corte Costituzionale e quindi non negando il diritto all’iscrizione alle scuole superiori, ma solo quello alla frequenza dei corsi mattutini, dato il divario di età, riconoscendo altresì il diritto alla frequenza nei corsi per adulti.
La motivazione della decisione, infine, ha messo giustamente in evidenza che – trattandosi di iscrizione alle scuole superiori – la Sentenza 226/01 della Corte Costituzionale non ha alcuna rilevanza, in quanto essa riguarda esclusivamente l’iscrizione alla scuola media inferiore.

Osservazioni
Ebbene, riteniamo a questo punto che la decisione sarebbe stata la stessa, ma la motivazione più semplice e lineare, se da parte di tutti si fosse letta con attenzione la Circolare Ministeriale 96/12, ove il paragrafo 4, lettera a, riguardante le iscrizioni, si conclude così: «Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti».
Quella Circolare, dunque, espressamente esclude dal divieto di iscrizione gli alunni che sono in possesso del diploma di licenza media, come quella di questo caso specifico. Anzi, un’attenta lettura di tale norma avrebbe evitato l’insorgere stesso della controversia, perché l’Amministrazione avrebbe dovuto dare attuazione a una prescrizione ministeriale molto chiara.

Quanto invece agli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma di licenza media, ma in possesso del semplice attestato, sembra invece corretta la disposizione ministeriale che vuole la frequenza dei corsi per adulti, dal momento che essi – come gli alunni non disabili senza diploma di licenza media – non hanno titolo per iscriversi alle scuole superiori e la disposizione dell’articolo 11, comma 12 dell’Ordinanza Ministeriale 90/01 consente l’iscrizione alle scuole superiori con il semplice attestato dei crediti maturati agli esami di licenza media, purché non sia superato il diciottesimo anno di età, proprio ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico e in via del tutto eccezionale.
Pertanto quanti si sono occupati di questo caso – compreso chi scrive – senza guardare attentamente la citata Circolare Ministeriale 96/12, deve certamente fare ammenda di ciò.

Resta comunque aperto il problema concernente un eventuale limite di età per la frequenza delle scuole superiori del mattino da parte di persone in possesso del diploma di licenza media, sia con disabilità che non. Da parte nostra, non riteniamo infatti opportuna la contemporanea frequenza di giovani normalmente entro i 18 anni e di persone adulte anche con molti anni di età in più.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

Share the Post: