Con la Sentenza n. 3950 del 23 luglio scorso, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dalla Provincia di Milano contro una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, che l’aveva condannata ad assicurare agli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92.
In tal senso, va sottolineata l’interpretazione del termine «supporto organizzativo» all’integrazione scolastica, sancito dall’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, basata dal Consiglio di Stato su un’ampia analisi dell’articolo 3, comma 2 della Costituzione, della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, della già citata Legge 104/92 (in particolare agli articoli 12 e 13), della Legge Regionale Lombarda 19/07, e della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata dalla Legge 18/09), nonché della giurisprudenza dei TAR e dello stesso Consiglio di Stato.
In sostanza, la Provincia di Milano sosteneva che nel concetto di «supporto organizzativo» a suo carico dovesse rientrare il solo trasporto, mentre la nomina degli assistenti avrebbe dovuto rientrare tra le figure professionali di assistenza sociale a carico dei Comuni.
Il Consiglio di Stato, invece, incentrando il ragionamento sulla circostanza che l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione è un servizio che dev’essere indicato nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), ha sancito che esso è a tutti gli effetti un servizio funzionale all’istruzione, in quanto il PEI è proprio il progetto finalizzato all’integrazione scolastica.
«Del resto – si legge testualmente nella Sentenza 3950/13 – che la misura in questione sia attinente piuttosto all’istruzione scolastica che ai più generali servizi sociali e alle persone è comprovato anche dalla inequivoca circostanza che essa trova fondamento e giustificazione nel Piano Educativo Individualizzato, predisposto per il singolo alunno […] da parte dell’istituzione scolastica frequentata ed oggetto di continua verifica ed aggiornamento in relazione alle specifiche esigenze dell’alunno stesso».
Non trova pertanto alcun fondamento normativo, né alcun ragionevole riscontro fattuale, l’interpretazione riduttiva del comma 1, lettera c del citato articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, prospettata dall’Amministrazione Provinciale, secondo cui «i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio consisterebbero esclusivamente nel servizio di trasporto, dall’abitazione all’istituto scolastico e viceversa, degli alunni e degli studenti disabili».
A questo punto è interessante notare come il Consiglio di Stato si sia mosso in modo molto esplicito su un problema che per lunghi anni ha contrapposto le Province ai Comuni, a tutto danno degli alunni con disabilità. Questa Sentenza, infatti, consolida il più recente orientamento giurisprudenziale, sollevando le famiglie dalla necessità di doversi continuamente rivolgere ai TAR per avere chiarezza sul punto. Cosicché un eventuale ulteriore diniego della propria competenza da parte delle Province integrerebbe gli estremi di una “lite temeraria”, per cui la condanna non solo alle spese, ma anche al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sarebbe del tutto inevitabile.