Libri digitali e scuola: risposte uguali a persone diverse?

di Alfio Desogus*
È indubbiamente questo il rischio concreto che si correrà nel passaggio dai libri scolastici cartacei a quelli in formato digitale, rinviato all’anno scolastico 2014-2015 da un recente Decreto Ministeriale, se non si terrà conto di una serie di elementi e di norme internazionali e nazionali, riassumibili in poche parole: la necessità di tener conto della piena accessibilità dei cosiddetti “libri del futuro”
Esempio di sussidiario digitale
Esempio di sussidiario digitale

Dopo un duro confronto, dunque, durato alcuni mesi, fra il Ministero e l’AIE (Associazione Italiana degli Editori), il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Maria Chiara Carrozza ha firmato il 27 settembre scorso, revocando quello del precedente ministro Francesco Profumo, il nuovo Decreto (n. 781), con il quale è stata rinviata all’anno 2014-2015 l’adozione del libro scolastico e dei contenuti didattici digitali.
Il vecchio libro cartaceo, perciò, andrà in soffitta? No. Vi sarà infatti un periodo di transizione che vedrà la compresenza operativa in classe tra i due libri nei due formati diversi. Insomma, i due sussidiari (cartaceo ed elettronico) faranno la compresenza, così come avviene tra docente curricolare e docente di sostegno.

Ma quali saranno le modalità e i tempi della transizione? Combinata alla scelta dell’introduzione graduale del libro digitale, è prevista dal Decreto n. 781 la riduzione della spesa per l’acquisto dei testi sussidiari, sostenuta dalle famiglie degli alunni che frequenteranno la prima classe della scuola secondaria di primo grado e le prime e le terze classi della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, il formato digitale potrà essere introdotto nelle classi in cui l’adozione e la dotazione libraria sarà rinnovata per tutte le discipline dal Collegio dei Docenti. In questo caso, il ricorso al libro elettronico sarà giustificato per via della maggiore onerosità delle spese da sostenere come dotazione del libro cartaceo.
Nel suo Allegato, poi, il Decreto contiene anche alcune Linee Guida per definire i requisiti del cosiddetto “libro del futuro”. Esso dovrà, almeno negli intendimenti, essere digitale e soprattutto usabile e fruibile su tutti i supporti, come i tablet, i personal computer e le lavagne interattive. Dovrà inoltre essere compatibile con i dispositivi multimediali prodotti dalle diverse case produttrici dei dispositivi informatici, in modo tale da consentire la libera scelta delle scuole e delle famiglie.
In futuro, pertanto, cambierà il modo di fare scuola, di apprendere, ma non per questo saranno modificati i programmi ministeriali. Verranno quindi mantenuti i riferimenti nazionali per orientare i contenuti prescelti dai docenti per le attività e le unità didattiche e una nuova attenzione – anche per la progressiva introduzione dei sussidi multimediali – dovrà essere dedicata alla qualità degli ambienti di apprendimento e alle condizioni di pari opportunità per tutti gli studenti frequentanti le scuole italiane.

L’impatto sull’operatività didattica
Pur comprendendo lo sforzo effettuato per trovare un equilibrio tra editoria tradizionale ed editoria elettronica, le disposizioni previste nel Decreto recuperano anche il tema – per altro dichiarato nelle stesse premesse del dispositivo – del diritto di autore e di editore.
I motivi che hanno portato al superamento del precedente Decreto Profumo e che sottostanno alla lunga discussione tra Ministero e case editrici partono proprio da questo primario interesse economico. Ciò viene confermato nell’Allegato al Decreto, che delinea il passaggio graduale, prevedendo diverse opzioni e combinazioni tra cartaceo, digitale ed elaborati didattici integrativi digitali, tra loro strettamente correlati.
Prescelto infatti il libro da adottare e l’editore di riferimento, attraverso un inscindibile legame con i rimandi agli elaborati integrativi, vengono previste nel provvedimento le seguenti opzioni:
libro di testo in versione cartacea, accompagnato da contenuti digitali integrativi;
libro di testo in versione cartacea e digitale, accompagnato da contenuti digitali;
libro di testo in versione digitale, accompagnato da contenuti digitali integrativi.
A consolidamento di questo legame fra i due formati, dal Ministero viene poi riaffermata anche l’ineludibile e necessaria qualità scientifica del prodotto didattico, a prescindere dal formato del libro.

Il tema del diritto di autore e di editore è quindi dirimente sulle altre finalità e perciò fa riemergere forti criticità che il Decreto purtroppo non risolve. Nell’Allegato si fa riferimento infatti ad un e-book (libro elettronico) con un grado piuttosto indefinito di accessibilità che di fatto non viene precisato, mantenendo requisiti non vincolanti ai fini dell’accessibilità e usabilità. Riproporre invece l’esigenza di precisazioni in tema di formato è fondamentale, giacché tale requisito è il punto decisivo per la piena accessibilità.
Ad esempio nel Progetto LIA (Libri Italiani Accessibili), così come nei diversi siti dell’editoria o di distributori, si è potuto constatare concretamente che l’adozione di sistemi di protezione come il DRM (gestione dei diritti digitali) per il formato e-pub o l’ACSM di Adobe, lungi dal risolvere il requisito della piena e autonoma fruibilità e portabilità, ha di fatto creato l’inamovibilità dell’elaborato dal dispositivo informatico, impedendone lo spostamento e limitandone l’interattività con altri dispositivi o altri programmi.
Si pensi, per esplicitare meglio le ricadute, alle compatibilità fra dispositivi e alla fruibilità didattica di questi formati con l’uso delle tecnologie compensative di scrittura/lettura per i ragazzi con dislessia o con autismo.
C’è quindi il rischio concreto di dare risposte uguali a persone diverse e di creare vere e proprie disparità di trattamento fra studenti con disabilità o fra lettori con difficoltà personali.
Da qui la necessità che al Tavolo Tecnico, di prossima istituzione, siano presenti anche le Associazioni delle persone con disabilità e che sia monitorata l’esperienza sin dal suo avvio, ovvero sin dalla scelta e fornitura delle diverse strumentazioni alle classi.

In conclusione, va posta anche l’esigenza che la concretizzazione delle disposizioni contenute nel Decreto sia rispettosa delle finalità previste nel Trattato di Marrakech – da più parti definito “storico”, perché ha sostanzialmente trovato un equilibrio tra diritto alla cultura accessibile e diritto della proprietà intellettuale – oltreché dei principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e che debba prioritariamente partire dalla contestuale verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici o a contenuto culturale, procedendo inoltre, con specifiche Circolari Ministeriali, alla precisazione dei criteri per l’universalità del libro elettronico e dei dispositivi o dei software didattici.
Non può che essere questa la strada maestra, se si vuole davvero avviare un processo di innovazione nella scuola italiana e allo stesso tempo potenziare l’integrazione scolastica, garantendo prioritariamente e coerentemente il diritto allo studio e quello alla conoscenza.

Presidente della FISH Sardegna (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e presidente della Biblioteca Multimediale della Sardegna ONLUS.

Share the Post: