Il 3 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), testo firmato dal presidente del Consiglio e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che è il risultato di successive stesure, sulle quali sono intervenuti i pareri di Commissioni Parlamentari, della Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio di Stato, oltreché Sentenze della Corte Costituzionale.
La disposizione riguarda milioni di cittadini italiani: l’ISEE, infatti, viene richiesto per l’accesso agevolato alle prestazioni sociali, cioè a tutti quei servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità (solo a titolo di esempio: dalle prestazioni ai non autosufficienti ai servizi per la prima infanzia, dalle agevolazioni economiche sulle tasse universitarie a quelle per le rette di ricovero in strutture assistenziali, alle eventuali agevolazioni su tributi locali).
L’ISEE esiste già nella normativa italiana dal 1998, ma la sua applicazione è unanimemente ritenuta carente, inefficace e causa di un notevole numero di contenziosi. Inoltre, da alcuni è ritenuto come uno strumento scarsamente efficace nel contrasto di elusioni o abusi.
Forte anche di questi presupposti, il Parlamento dunque, su proposta attuata nel 2011 dal Governo Monti (Legge 214/11, nota anche come “Manovra Salva Italia”), ha stabilito una revisione dell’ISEE che solo in questi giorni è stata definitivamente approvata.
Rispetto all’ultima stesura nota, quella del luglio scorso [su di essa si legga nel nostro giornale un’ampia riflessione di Pietro Barbieri, N.d.R.], sono poche le modifiche introdotte, accogliendo in parte i suggerimenti espressi dalle Commissioni Parlamentari.
Uno degli elementi che più avevano destato preoccupazione tra le persone con disabilità era stato il principio – fissato dalla Legge 214/11 -, secondo cui nel computo dei redditi del nucleo familiare, avrebbero dovuto essere conteggiate anche le provvidenze assistenziali normalmente non imponibili ai fini fiscali. Pensione sociale, indennità di accompagnamento, di frequenza, ogni altro assegno o contributo concessi alle persone con disabilità saranno dunque d’ora in poi computati nell’indicatore della situazione reddituale e quindi nell’ISEE.
Per altro, in sede di elaborazione del nuovo Regolamento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha tentato di compensare questo paradosso, introducendo a favore dei nuclei in cui siano presenti persone con disabilità un complicato sistema di detrazioni e franchigie, da differenziare a seconda della gravità (disabilità media, grave e non autosufficienza) e dell’età (superiori per i minori).
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, saranno necessari alcuni altri passaggi per l’entrata a regime del nuovo regolamento, il primo dei quali sarà l’approvazione – tramite un provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’INPS e sentita l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la Protezione dei Dati Personali – del modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), cioè il modello su cui verranno inseriti i dati per il calcolo dell’ISEE. Per l’emanazione del provvedimento il Decreto ha fissato novanta giorni di tempo.
Trascorsi poi trenta giorni dalla pubblicazione del modello, le DSU potranno essere rilasciate solo con i nuovi criteri. Conseguentemente, anche le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente a quella data verranno erogate sulla base dell’ISEE rivisto ai sensi nuovo Decreto.
E ancora, entro la stessa data, gli Enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Università ecc.) dovranno emanare gli atti, anche normativi, necessari all’erogazione delle nuove prestazioni, in conformità con le disposizioni del provvedimento. Questo significa in sostanza che dovranno fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza.
Nel frattempo le prestazioni sociali agevolate già in essere al momento dell’entrata in vigore del Decreto, continueranno ad essere erogate secondo la normativa previgente, fino a quando, appunto, gli Enti competenti non avranno emanato i nuoti atti regolamentari e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del Decreto stesso.
È immaginabile, a questo punto, un notevole “ingorgo” per la richiesta delle nuove DSU che diventeranno presto indispensabili.
È disponibile il testo (non ufficiale) del Decreto sull’ISEE, approvato il 3 dicembre dal Consiglio dei Ministri. Inoltre, suggeriamo caldamente ai Lettori la visione dell’ampio approfondimento sul nuovo Decreto, proposto dal Servizio HandyLex.org e anche quella di un altro approfondimento curato dall’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale).