Alcuni quesiti erano stati sollevati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, rispetto all’interpretazione dell’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 68/12, nel quale si era previsto l’esonero dalle tasse universitarie per studenti con disabilità certificata «ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento».
Il dubbio riguardava l’apparente incoerenza tra l’esonero concesso a chi si avvalga della certificazione come da articolo 3, comma 1 della Legge 104, mentre nulla si diceva per chi si avvalga della certificazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della medesima Legge.
A tal proposito, il Ministero ha risposto con una comunicazione di inizio dicembre che «a maggior ragione sono esonerati gli studenti con certificazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104» e che il mancato riferimento a tale comma era dovuto al fatto che si riteneva il comma 1 comprensivo di tutto e che il comma 3 si limitasse solo a specificare il concetto di gravità.
Da parte nostra, per altro, riteniamo che sarà comunque necessario attendere l’approvazione definitiva della Legge di Stabilità per il 2014, che dovrebbe rielaborare tutte le agevolazioni fiscali alla luce del nuovo regolamento ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), a sua volta rivisto in modo più restrittivo, come ha anche sottolineato recentemente con forza la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). (Salvatore Nocera)