Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 10 gennaio scorso la Circolare 28/14 sulle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Il documento fissa il periodo che va dal 3 al 28 febbraio per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, e il termine del 31 maggio, invece, per i percorsi di istruzione rivolti agli adulti.
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente on-line, tranne che per le scuole dell’infanzia, ove è presente ancora il cartaceo, e per gli istituti paritari che non abbiano ancora scelto quella procedura. In tal senso le famiglie potranno già dal 27 gennaio registrarsi al portale del Ministero, nella sezione dedicata appunto alla iscrizioni, potendo poi così procedere all’invio della domanda on-line. Dal canto loro, tutte le scuole devono personalizzare il proprio modello di iscrizione on-line, per indicare i possibili tempi-scuola offerti dalle famiglie e i criteri di priorità deliberati dal proprio Consiglio d’Istituto. In ogni caso, le scuole stesse – che devono mettere a disposizione delle famiglie il POF (Piano dell’Offerta Formativa) – sono tenute a prestare supporto per la procedura d’iscrizione alle famiglie non in possesso di connessione internet o per altri necessari chiarimenti. Quanto infine all’iscrizione degli alunni stranieri minori non accompagnati o irregolari, è consentita l’iscrizione on-line tramite un codice fiscale provvisorio.
La Circolare 28/14 riprende poi il principio secondo cui i Consigli d’Istituto debbano deliberare e pubblicare prima del 3 febbraio i criteri di priorità per la selezione in caso di eccesso di domande rispetto al numero di posti disponibili, stabilendo che nella domanda on-line le famiglie debbano indicare due altre scuole in caso di mancata accettazione dell’iscrizione presso la prima prescelta.
E ancora, vengono ribadite le norme in materia della tutela della privacy circa il diritto delle famiglie ad avere l’informativa e l’obbligo di prestare il consenso informato.
Ai Dirigenti Scolastici, infine, è affidata l’incombenza di verificare il rispetto dell’obbligo scolastico da parte dei propri alunni, nel passaggio tra la scuola primaria e quella secondaria di primo grado e tra la secondaria di primo e di secondo grado. La Circolare, però, non indica come debba avvenire tale verifica e cosa succeda qualora da essa risulti l’inadempienza dell’obbligo scolastico.
Veniamo quindi agli alunni con disabilità, per i quali si ribadiscono le norme delle analoghe Circolari prodotte negli anni precedenti. In tal senso, riportiamo integralmente il paragrafo di riferimento: «Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. [Decreto del Presidente del Consiglio, N.d.R.] 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale [in realtà si tratta della “Diagnosi Funzionale, N.d.R.].
Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104/1992 (articolo 9, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n. 122). Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee Guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.
Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti pressi i Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (principio sancito nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001)».
Per quanto riguarda infine gli alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), è consentita l’integrazione dell’iscrizione on-line con il deposito a scuola della diagnosi.
Alcune riflessioni sulla Circolare del 10 gennaio, relative segnatamente agli alunni con disabilità, sono certamente doverose:
1. Rispetto alle precedenze delle iscrizioni deliberate dai Consigli d’Istituto, non va dimenticato che a favore degli alunni con disabilità grave certificata, esiste una precedenza di legge costituita dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92. Tali alunni, pertanto, non devono essere messi in lista d’attesa, ma sono i primi ad aver diritto all’iscrizione in una classe che non deve avere più di 20 alunni (massimo 22), ai sensi degli articoli 4 e 5 comma 2 del DPR 81/09.
2. Qualora vi siano più alunni con disabilità che chiedono l’iscrizione, tra i criteri di priorità il Consiglio d’Istituto può anche stabilire che in ogni prima classe non possano essere presenti più di due alunni con disabilità non grave e un solo alunno con disabilità grave. Conseguentemente dovranno essere fissati fissare criteri di priorità tra gli alunni con disabilità che chiedono l’iscrizione in quella scuola. Tutto ciò ai fini di un’inclusione di qualità.
3. Quanto all’iscrizione di alunni stranieri con disabilità che siano irregolari, purtroppo nulla dice la Circolare, dal momento che il loro diritto allo studio – specie il diritto al sostegno – è precluso dalla modalità della procedura on-line dell’INPS per richiedere la certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92. Tale procedura, infatti, si blocca quando si arriva al campo Residenza, essendo impossibile per gli irregolari indicarla in quell’apposito spazio. In tal senso, va segnalato che organizzazioni come l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) hanno già sollecitato il Ministero perché prenda contatti con il Dicastero della Salute, allo scopo di trovare una rapida soluzione, che non impedisca il diritto all’inclusione scolastica di tali alunni.
4. Come già rilevato più sopra in nota redazionale, anche in questa Circolare – così come in quella dello scorso anno [96/12 , N.d.R.] – è presente una svista materiale laddove si dice che per gli alunni con disabilità l’iscrizione va perfezionata depositando a scuola, oltre alla certificazione di disabilità da Legge 104/92, anche il «Profilo Dinamico Funzionale», anziché – come stabilisce la stessa Legge 104/92 – la «Diagnosi Funzionale» dell’ASL.
Lo scorso anno, su segnalazione della citata Associazione AIPD, il Ministero diramò la Nota Protocollo n. 253 del 18 gennaio 2013, nella quale tra l’altro si precisava trattarsi appunto della «Diagnosi Funzionale» e non del Profilo Dinamico Funzionale. A seguito ora di analoga sollecitazione, siamo certi che il Ministero vorrà ribadire anche questa volta il chiarimento, onde evitare alle famiglie problemi con le segreterie delle singole scuole.