Due notizie positive, in àmbito di tutela del lavoro delle persone con disabilità, arrivano da altrettante Sentenze, prodotte in queste settimane dalla sede di Napoli del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania e dal Tribunale Civile di Chieti.
La prima è stata accolta con soddisfazione dall’Ufficio Politiche Disabilità della CGIL campana il cui supporto – grazie anche alla collaborazione della FP CGIL (Funzione Pubblica) – è stato determinante per fare accogliere il ricorso presentato da un cospicuo gruppo di lavoratori che nel 2010 avevano partecipato – venendo ammessi – a una procedura selettiva per oltre duecento assistenti amministrativi appartenenti alle cosiddette “categorie protette”, promossa dall’ASL Napoli 1 Centro. Successivamente, però, e a quanto pare in maniera del tutto immotivata, il concorso era stato bloccato, nonostante una successiva diffida rimasta senza riscontro.
Oggi, dunque, si è arrivati alla Sentenza definitiva n. 06052/13, depositata il 28 dicembre scorso dalla Quinta Sezione del TAR della Campania, ove si stabilisce l’obbligo, da parte dell’ASL chiamata in causa, «di provvedere con un atto definitivo» a sbloccare il citato concorso, entro trenta giorni, «con l’avvertenza che in mancanza […], il Prefetto di Napoli – o funzionario delegato provvederà, nella veste di Commissario ad acta di questo Tribunale, nel termine di ulteriori 90 (novanta) giorni, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza al presente giudicato».
L’altra Sentenza, come detto inizialmente, arriva invece dalla Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Chieti, che ha condannato il Comune della città abruzzese per non avere riconosciuto a Simona Petaccia, donna con disabilità e presidente dell’Associazione Diritti Diretti, «il diritto all’assunzione nelle quote di riserva ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), durante il concorso svoltosi nel 2011 e finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 10 unità con profilo professionale di Istruttore – Categoria C – Posizione economica C1 – Profilo Professionale di Amministrativo – Contabile».
In sostanza, il pronunciamento – arrivato al termine di un giudizio durato due anni – ha voluto dimostrare che la saturazione della quota d’obbligo sostenuta dal Comune di Chieti era «priva di fondamento numerico». Di conseguenza, l’Ente avrebbe dovuto dare attuazione alla citata Legge 68/99, collocando Petaccia al primo posto in graduatoria, mentre la ricorrente non è mai stata chiamata in servizio.
Per questo motivo, quindi, il Giudice del Lavoro teatino ha dichiarato il diritto della stessa Simona Petaccia «ad essere assunta a tempo determinato e pieno con la qualifica di Istruttore» e ha condannato il Comune di Chieti, «in persona del sindaco pro tempore, a riconoscerle a fini giuridici ed economici il servizio che avrebbe avuto diritto a prestare, oltre che a corrisponderle le somme consequenzialmente dovute, in ragione di tale inquadramento, con le relative conseguenze previdenziali e assistenziali, nonché al pagamento delle spese di giudizio». (S.B.)
Ringraziamo Sandro Paramatti e l’Associazione Diritti Diretti per le segnalazioni.
Per ulteriori informazioni: politichedisabilita@cgilcampania.it; info@dirittidiretti.it.
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