Sembra ormai che quasi tutti i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) italiani stiano pronunciando Sentenze sull’aumento delle ore di sostegno, usando letteralmente il meccanismo del “copia e incolla”, rispetto alle motivazioni di precedenti pronunciamenti, a riprova che ormai si tratta di una giurisprudenza ultraconsolidata.
Ben lo testimoniano anche le due recenti Sentenze 484/14 e 488/14, depositate il 14 febbraio scorso dalla Sezione Staccata di Catania del TAR della Sicilia, che hanno rispettivamente assegnato 22 ore per un alunno di scuola primaria e 18 per uno di scuola secondaria, certificati con disabilità grave.
Questa l’identica motivazione adottata: «Nella specie, l’amm.ne scolastica non ha tenuto conto della esigenza di garantire opportune ed adeguate misure di sostegno volte ad assicurare l’effettività dell’inserimento nel percorso scolastico frequentato, avendo assegnato al figlio dei ricorrenti un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario come per altro previsto originariamente dalla stessa istituzione scolastica».
Ovviamente, alla soccombenza, è seguita anche la condanna alla rifusione delle spese.
Va detto innanzitutto che le due Sentenze si sono limitate a rendere valida la pronuncia solo per l’anno scolastico 2013-14, senza per nulla accennare all’eventualità di una possibile ulteriore validità – nel caso non migliorino le condizioni di disabilità degli alunni -, come affermato ad esempio da altri TAR (Sentenza 1850/13 del TAR di Palermo).
Inoltre, questi due provvedimenti sembrano contraddittori, laddove rigettano la domanda di risarcimento dei danni, «per mancanza dell’essenziale presupposto della colpa dell’amministrazione scolastica, attesa la carenza di risorse finanziarie e di personale derivanti dalle misure di c.d. spending review adottate dal Governo in ogni settore dell’attività amministrativa».
Infatti, la contraddizione – come già rilevato anche su questo giornale – sta nel fatto che poco sopra si richiamano le motivazioni della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, scrivendo che con quest’ultima, «la Corte costituzionale ha affermato la natura incomprimibile – rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica – del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo ed ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest’ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato».
Dove invece le due Sentenze sono ineccepibili, è nell’attribuire al sostegno il valore dell’unica risorsa valida per l’inclusione scolastica. Ineccepibili non tanto con riguardo alla normativa, quanto piuttosto alla mancata attuazione della stessa da parte del Ministero, che non riesce assolutamente a rendere operante la risorsa più importante per l’inclusione scolastica e cioè dei docenti curricolari preparati nelle didattiche inclusive. Conseguentemente si determina una delega da parte di questi ultimi ai soli docenti per il sostegno, rispetto alla presa in carico dei singoli progetti inclusivi.
Come si è quindi già ripetutamente scritto anche su queste stesse pagine, sino a quando il Ministero non dimostrerà che i docenti curricolari sono preparati sulle didattiche inclusive, i TAR continueranno a sentenziare sull’aumento delle ore di sostegno. Anzi, nel caso del Tribunale siciliano, le due Sentenze si limitano a un massimo di una cattedra completa, mentre altri TAR – come quello della Toscana – assegnano addirittura assegnano un numero di ore di sostegno pari a tutte le ore di frequenza e quindi, talora, anche fino a quaranta ore settimanali.
Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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