C’è la Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) – della quale annotiamo sempre con piacere la presenza in un provvedimento giudiziario, auspicandone una diffusione sempre più ampia – alla base dell’Ordinanza emessa qualche settimana fa dal Tribunale di Reggio Calabria, ed esattamente il 7 febbraio scorso (il deposito in Segreteria è del 24 febbraio successivo).
A seguito infatti di un ricorso presentato ormai nel lontano 2008 e relativo a un fatto accaduto nell’estate del 2007, la Società RFI (Rete Ferroviaria Italiana) – che si occupa della condizione delle stazioni e delle infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato -, è stata ritenuta responsabile di discriminazione ai danni di un passeggero con disabilità, rimasto bloccato all’interno di una stazione secondaria di Roma, a causa di un ascensore non funzionante.
«È pacifico – si legge tra l’altro nell’Ordinanza – che il ricorrente, sceso dal treno fermatosi al terzo binario, è poi rimasto bloccato, non potendo, come tutti gli altri passeggeri, raggiungere l’uscita della Stazione Fiera di Roma attraverso le scale. È altrettanto pacifico che l’ascensore, pur presente, non fosse funzionante o comunque utilizzabile. Di conseguenza il ricorrente è stato costretto a prendere [un] altro treno per tornare indietro alla Stazione Nomentana. È evidente, dunque, che il ricorrente ha vissuto una situazione di disagio e di svantaggio, in quanto impossibilitato ad usufruire del servizio di trasporto pubblico. Tale situazione ha comportato una lesione del principio, costituzionalmente garantito, di uguaglianza, concretizzandosi in una forma di discriminazione [grassetti nostri nella citazione, N.d.R.]».
«Alla luce delle superiori considerazioni – è pertanto la conclusione – la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è fondata, stante i disagi patiti».
Nel caso specifico, l’ascensore “incriminato” è tornato a funzionare – come si legge nell’Ordinanza – a partire dal febbraio del 2008, facendo sì che nulla si debba decidere «in ordine alla cessazione del comportamento discriminatorio». Pensando tuttavia alle ripetute segnalazioni e denunce di disagi e disservizi vissuti anche nella Capitale da persone con disabilità, riteniamo che anche questo provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria possa senz’altro essere considerato come un utile precedente di cui tener conto. (S.B.)
Ricordiamo ancora che è disponibile il testo integrale dell’Ordinanza di cui si parla nella presente nota.
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