Qualche tempo fa, il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso, tramite la Circolare n. 4233 del 19 febbraio scorso, le nuove Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, che contengono anche riferimenti espliciti agli alunni stranieri con disabilità o con altri BES (Bisogni Educativi Speciali).
Va innanzitutto evidenziato che queste Linee guida ribadiscono in più punti il diritto all’istruzione per tutti gli alunni stranieri presenti sul territorio italiano, anche se irregolari, ed esonerano gli operatori della scuola dall’obbligo di denunciarli, per il fatto, appunto, di essere irregolari.
Nel quadro poi della normativa generale, vediamo qui soprattutto le norme riguardanti le iscrizioni e quelle sulla valutazione.
Il paragrafo 2 delle Linee guida stabilisce che gli alunni stranieri possano essere iscritti al primo anno di ciascun ordine di scuola, come da normativa generale, se già presenti sul nostro territorio alla data stabilita annualmente, oppure in corso d’anno, se arrivano al di fuori di tale data.
Quanto poi alle modalità, si prevede che esse siano online, a meno che l’alunno sia irregolare e non disponga quindi del codice fiscale. In tal caso il suo diritto/dovere all’obbligo scolastico permane, ma l’iscrizione viene effettuata in modo cartaceo direttamente nei confronti della scuola prescelta, che fornisce tutto il supporto necessario.
Per quanto poi concerne gli alunni irregolari con disabilità, oltre al problema della mancanza del codice fiscale – cui la scuola prescelta supplisce con un codice provvisorio -, sorge anche quello della certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92. Non potendosi dunque procedere alla richiesta di visita all’INPS, con la prevista procedura on-line, si provvede con richiesta cartacea all’ASL del territorio di domicilio dell’alunno e la stessa ASL provvederà a sua volta ad istruire la pratica, fornendo al termine della visita la certificazione da consegnare alla scuola.
Lo stesso vale anche per gli alunni irregolari con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), che in questo caso necessitano di certificazione ai sensi della Legge 170/10; invece, per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali – specie se non italofoni o di recente immigrazione – come stabilisce la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, saranno i singoli Consigli di Classe a deliberare l’eventuale situazione di BES.
E passiamo alla formazione delle classi, per la quale valgono le norme generali sul tetto massimo del 30% di alunni stranieri presenti nella stessa classe di cui alla Circolare Ministeriale 2/10. Tale tetto, per altro, può essere innalzato in presenza di alunni stranieri ormai in discreto possesso della lingua italiana o abbassato in caso contrario.
Riguardo poi alla scelta della classe di iscrizione, in mancanza di documenti certi sugli studi svolti nel Paese di origine, essa avviene di norma nella classe corrispondente all’età anagrafica. Dal canto suo, il Dirigente Scolastico, dopo avere valutato il singolo caso, potrà decidere di iscrivere l’alunno al massimo alla classe precedente o a quella successiva a quella corrispondente all’età anagrafica.
Infine, la questione della valutazione di cui si occupa il paragrafo 4 delle Linee guida, ove nell’affermare la sottoposizione degli alunni stranieri alla normativa italiana, si richiamano – per gli alunni con disabilità, DSA o altri BES – le regole contenute nella citata Direttiva del 27 dicembre 2012, nella Circolare Ministeriale 8/13 del 6 marzo 2013 e nella Nota Ministeriale n. 2563 del 22 novembre 2013.
In sintesi, agli alunni con disabilità certificata si applica tutta la normativa della Legge 104/92, e quella ad essa successiva, ivi compreso l’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 122/09 sulla valutazione degli alunni con disabilità; agli alunni con DSA certificato e ulteriori BES, si applicano invece, rispettivamente, la normativa sancita dalla Legge 170/10 e quella già citata sugli stessi BES.
Citiamo poi testualmente dalle Linee guida: «Occorre anche tener conto del fatto che […] da molti anni è emersa una riflessione sull’opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attivare la valutazione stessa» (paragrafo 4).
Ebbene, ciò vale anche per gli Esami di Stato espressamente citati nel paragrafo 4.1, ove si prevede che «per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative […] la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. […] Per l’esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d’origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine».
Un’osservazione conclusiva: si ritiene che per la valutazione degli anni precedenti a quelli d’esame, qualora l’alunno straniero con o senza disabilità non abbia realizzato risultati che diano diritto all’ammissione alla classe successiva, egli possa comunque essere ammesso alla classe successiva con dei debiti formativi, rinviando la valutazione definitiva alla fine del ciclo di studi in sede di ammissione agli esami conclusivi del primo o del secondo ciclo d’istruzione.
Già vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è l’ampio riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.
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