Con la recente Ordinanza 2122/13, emessa il 14 novembre scorso, il Tribunale Civile di Roma ha accolto in via d’urgenza la richiesta di condanna per discriminazione, ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), di una scuola paritaria che aveva rifiutato l’iscrizione a un alunno con disabilità poiché la famiglia non era stata disposta a pagare le spese per il docente di sostegno.
Si tratta di un provvedimento decisamente interessante in quanto affronta una serie di problemi circa il diritto degli alunni con disabilità a non essere discriminati rispetto ai compagni frequentanti le scuole statali e l’obbligo delle scuole paritarie a garantire l’integrazione scolastica ai sensi della Legge 62/00 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).
Ancor più interessante, però, è la motivazione con la quale il Tribunale ha stabilito che lo Stato è tenuto a pagare il sostegno anche nelle scuole paritarie o a rimborsarlo se da esse anticipato.
Infatti, in base all’articolo 1, comma 4, lettera e, della citata Legge 62/00, la scuola paritaria è obbligata ad accettare alunni con disabilità, offrendo loro tutto quanto necessario per l’esercizio del loro diritto allo studio, adeguandosi a quanto previsto dalla Legge 104/92. Così si esprime testualmente il Tribunale: «L’organizzazione dell’insegnamento di sostegno da parte delle scuole paritarie, pertanto, costituisce un preciso obbligo di legge e rappresenta uno standard qualitativo essenziale per ottenere il riconoscimento della parità».
Altrettanto interessante è poi il passaggio dell’Ordinanza concernente l’obbligo dello Stato di dover pagare il sostegno anche alle scuole paritarie. Infatti, dopo aver citato l’articolo 1, comma 14 della Legge 62/00, contenente uno stanziamento statale non eccessivo (circa 1.500-2.000 euro annui), per il pagamento del sostegno alle scuole paritarie, l’Ordinanza così prosegue: «Dalla disposizione in questione si evince chiaramente che il costo dell’insegnamento di sostegno è posto a carico dello Stato e giammai potrebbe essere posto dagli istituti scolastici paritari a carico dei genitori degli alunni portatori di handicap. In questa prospettiva, ove mai vi fossero dubbi interpretativi, si imporrebbe comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina alla luce dell’art. 33, comma 4°, Costituzione, in base al quale “la legge […] deve assicurare ad esse [scuole paritarie] e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali», nonché alla luce del fondamentale principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 comma 2°, Costituzione».
L’Ordinanza precisa infine che, qualora lo Stato non provveda immediatamente all’atto della richiesta al pagamento del sostegno, la scuola paritaria è comunque obbligata a fornirlo, fermo restando il suo diritto al rimborso dallo Stato di quanto ha dovuto anticipare. Ciò onde evitare che con il pagamento del sostegno a carico dell’alunno con disabilità ,questi venga discriminato rispetto ai compagni con disabilità delle scuole statali che per il sostegno non debbono pagare nulla.
Da tutto ciò, pertanto, è derivata la condanna della scuola paritaria all’iscrizione dell’alunno, all’immediata fornitura del sostegno e al pagamento dei danni non patrimoniali pari a 15.000 euro, nonché alla rifusione delle spese di causa.
Qualche osservazione
Il provvedimento assunto dal Tribunale Civile di Roma è sostanzialmente la riprova dell’utilità della Legge 67/06 sulla non discriminazione, per una tutela rapida del diritto allo studio degli alunni con disabilità, rispetto al diritto a non dover pagare il sostegno.
Esistono già, infatti, dei precedenti in tal senso, sempre da parte del medesimo Tribunale, come l’Ordinanza del 17 dicembre 2002, che aveva riconosciuto sia «l’obbligo di una scuola non statale di accogliere una bambina con disabilità», sia «l’obbligo del Ministero e, conseguentemente, del Provveditorato di Roma di assumersi totalmente l’onere economico dell’insegnante di sostegno, rispettando così il diritto della persona portatrice di handicap all’educazione, all’integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità, nonché il diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini».
Successivamente, la Sentenza 15389/08, espressa il 10 giugno 2008, aveva riconosciuto il diritto dell’Istituto Paritario delle Suore Marcelline al rimborso del costo sostenuto per l’insegnante per il sostegno.
Quei provvedimenti si basavano per altro su argomenti di carattere generale, quali la libertà d’impresa delle scuole private e la libertà di scelta delle famiglie tra scuola pubblica e privata. Così infatti si scriveva nella motivazione della Sentenza del 2008: «[…] nella scuola la presenza di persone disabili impone l’apprestamento di piani di formazione e di sostegno dedicati e ciò tanto nella scuola pubblica che nella scuola privata. Trattandosi, però, di prestazioni ulteriori rispetto all’insegnamento in senso proprio e specificatamente finalizzato alla tutela della persona, esse non possono gravare sul bilancio della scuola privata quale impresa. Ove così non fosse, la scuola privata si troverebbe ad affrontare costi assolutamente imprevisti ed imprevedibili che rischierebbero di vanificare, e il concetto di parità tra il pubblico e il privato e soprattutto, la libertà di scelta delle famiglie. Infatti se i costi del sostegno del disabile dovessero essere sopportati dalla scuola privata essi dovrebbero essere “spalmati” sulle rette pagate da tutte le famiglie. In tal modo la scuola privata finirebbe per essere meno competitiva ed inevitabilmente uscirebbe dal mercato. Infine è da ribadire che il sostegno non è insegnamento in sé, quanto piuttosto è il supporto per rendere l’insegnamento fruibile e tanto costituisce un ulteriore argomento per ritenere che esso debba essere a carico dello Stato sia nelle scuole pubbliche che in quelle private».
Su motivazioni antidiscriminatorie si fonda invece l’Ordinanza prodotta il 6 settembre di quest’anno dal Tribunale Civile di Vigevano (Pavia), già da noi ampiamente commentata su queste stesse pagine, la quale ha stabilito che siano a carico del Ministero le ore di sostegno che devono essere fornite da una scuola paritaria.
Se quindi questo ultradecennale orientamento della Magistratura verrà confermato dalle decisioni di merito e – in caso di appello e oltre contro l’ultima Ordinanza -, anche dalla Cassazione, esso porterà a una tendenza del tutto nuova, producendo un notevole aggravio all’erario, proprio in un momento in cui anche per la scuola statale si soffrono notevoli tagli finanziari.
Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti al diverso contesto, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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