La Regione Lazio presenta un indice di certificazioni di disabilità ai fini scolastici pari a circa il 3,5% della popolazione scolastica, superiore di molto alla media nazionale (circa il 2,5%). Pertanto la Regione stessa ha prodotto l’8 aprile scorso la Circolare n. 212522, al fine appunto di razionalizzare le procedure di certificazione. In essa si prevede che la certificazione ai fini scolastici sia rilasciata esclusivamente dai competenti Servizi dell’ASL di residenza, vale a dire dal TSMREE (Servizio Territoriale per la Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva) per gli alunni minorenni e dai Servizi Disabili Adulti per i maggiorenni.
In tale certificazione non è previsto l’obbligo di distinguere tra disabilità non grave (articolo 3, comma 1 della Legge 104/92) e disabilità grave (articolo 3, comma 3 della stessa Legge 104/92) e viene esclusa la competenza certificatoria precedentemente riconosciuta ai centri specialistici ospedalieri o universitari, IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e centri convenzionati e accreditati (come da articolo 26 della Legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), che ora possono solamente redigere la Diagnosi Funzionale.
A questo punto, però, chi dovrebbe curare la formulazione dei Profili Dinamici Funzionali (PDF) e dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) (Legge 104/92, articolo 12, commi 5 e 8) o l’aggiornamento della Diagnosi Funzionale ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, sull’accoglienza degli alunni con disabilità?
Dal momento, quindi, che quella Circolare Regionale non era sembrata sufficientemente chiara (anche perché non prevedeva ufficialmente la distinzione tra certificazione di grave disabilità e di disabilità non grave, determinante al fine dell’assegnazione del numero delle ore di sostegno), l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha tentato il 20 maggio successivo di fornire dei chiarimenti ai Dirigenti Scolastici tramite la propria Circolare n. 13348, con la quale si sono sostanzialmente sintetizzati i contenuti del precedente documento della Regione.
Nel frattempo, sempre l’Ufficio Scolastico Regionale ha prodotto il 21 maggio anche la Circolare n. 13392, relativa alle deroghe per le ore di sostegno a favore degli alunni con disabilità grave, nella quale viene chiarito che per ottenere tali deroghe – le quali possono arrivare sino al massimo della cattedra intera di sostegno -, è necessario il certificato di disabilità recante l’esplicito riferimento all’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, rilasciato dalla Commissione Medico-Legale dell’ASL integrata dal medico dell’INPS.
Nemmeno quest’ultima Circolare, tuttavia, è sembrata aver fugato le varie perplessità interpretative, cosicché alla fine di maggio, in alcune giornate successive, sono stati convocati in una scuola romana i Dirigenti Scolastici del Lazio, alla presenza dei funzionari della Regione e dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Durante tali riunioni sono state proiettate delle slide che avrebbero dovuto definitivamente chiarire le perplessità, anche alla luce del dibattito che ne è seguito. Queste le conclusioni emerse:
«Per l’anno scolastico 2014-2015, in fase transitoria, la Circolare della Regione Lazio dispone che:
– le Certificazioni per l’integrazione scolastica già rilasciate restano valide sino alla data di scadenza. Il loro rinnovo dovrà essere effettuato esclusivamente dal TSMREE di residenza dell’alunno;
– qualora le Certificazioni per l’integrazione scolastica riguardino alunni con disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico, disabilità intellettiva, gravi disabilità neuromotorie e neurosensoriali e, al contempo, non sia stato ancora accertato il requisito di disabilità dall’apposita Commissione medico-legale, esse si intendono automaticamente rinnovate in via provvisoria, in attesa del riconoscimento di disabilità ai sensi della L. n° 104/1992;
– quelle prive di data di scadenza, invece, dovranno essere revisionate dal TSMREE, previo inserimento in una lista d’attesa, con priorità per gli alunni affetti dalle gravi patologie appena citate» (Circolare 13348/14 dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio).
A questo punto va rilevato che la vicenda non sembra ancora definitivamente risolta e vediamo perché, nei quattro punti successivi:
1. La certificazione di disabilità ai fini scolastici sembra cosa diversa da quella di disabilità (handicap) in generale, mentre all’articolo 12, comma 5, la Legge 104/92 non fa questa distinzione.
2. La slide n. 6, utilizzata nei citati incontri con le scuole di fine maggio, recita così: «la famiglia inoltra la richiesta di riconoscimento di disabilità secondo le procedure INPS: ai fini dell’integrazione la richiesta è supportata da: Certificazione per l’integrazione scolastica (rilasciata dal TSMREE dell’ASL di residenza)». Ebbene, non si comprende il perché di tale duplicazione di certificazioni che va in senso opposto alla semplificazione delle procedure di certificazione per la disabilità previste dalla Legge 80/06 (articolo 6).
3. Dalla normativa esposta sembra che siano due le sedi competenti per la certificazione, vale a dire da una parte il TSMREE dell’ASL per le certificazioni di disabilità non grave (di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge 104/92), dall’altra parte la Commissione Medico-Legale dell’ASL, integrata dal medico dell’INPS, per le certificazioni di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della stessa Legge 104/92.
Come si collegano questi due organismi? Qualora infatti il TSMREE ritenesse la sussistenza della gravità, dovrebbe sospendere la propria certificazione e rimandare il tutto alla Commissione Medico-Legale? E se quest’ultima non condividesse la proposta di gravità avanza dal TSMREE, dovrebbe provvedere direttamente alla certificazione come da articolo 3, comma 1 della Legge 104? Presumibilmente è da ritenersi di sì, ma allora a che serve la certificazione per l’integrazione scolastica rilasciata dal TSMREE?
4. Nulla infine si dice, nelle numerose Circolari, circa la dichiarazione legale di disabilità grave degli alunni con sindrome di Down introdotta dalla Legge 289/02 (articolo 94, comma 3) e ribadita dalla Nota Ministeriale Protocollo n. 4902/13, secondo cui per tali alunni è sufficiente la certificazione del medico di famiglia, redatta sulla base della mappa cromosomica, senza necessità di ricorrere alle procedure indicate nelle circolari. È importante far presente ciò onde evitare contenzioso.
Già vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è l’ampio riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.
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