«Chiediamo al Ministero e all’INVALSI [Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, N.d.R.] di intervenire immediatamente, per evitare il rischio di non valutare per nulla il positivo lavoro inclusivo svolto in molte scuole italiane e che anzi vengano premiate le scuole che si preoccupano solo del miglioramento dei livelli d’apprendimento degli alunni non disabili, trascurando la propria qualità inclusiva».
Così scrive Salvatore Nocera, membro dell’Osservatorio Ministeriale Permanente per l’Integrazione degli Alunni con Disabilità, responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio AIPD (Associazione Italiana Persone Down) e già vicepresidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), in riferimento a una recente Direttiva Ministeriale (11/14 del 18 settembre), che in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), ha previsto per il triennio 2014-2017 l’avvio dell’autovalutazione della qualità delle scuole e del sistema di istruzione.
«Entro marzo 2015 – si scrive nella citata Direttiva – la Conferenza per il coordinamento funzionale per il Sistema Nazionale di Valutazione adotterà, su proposta dell’INVALSI, i protocolli di valutazione delle scuole e gli indicatori di efficienza ed efficacia per individuare le scuole da sottoporre a valutazione esterna. […] La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata: alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico; alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti; al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all’università e al lavoro».
Ebbene, sottolinea Nocera, «da quanto sopra sembra che l’autovalutazione e la valutazione esterna, effettuata da dirigenti tecnici ministeriali ed esperti, si fondino esclusivamente o quasi sui livelli di apprendimento degli studenti realizzati nelle singole scuole, rilevati soprattutto tramite le prove INVALSI. Siccome però la Nota Ministero-INVALSI del 18 febbraio di quest’anno esclude dall’inserimento nelle medie nazionali degli apprendimenti i risultati delle prove svolte da alunni con disabilità intellettiva (che sono quasi l’80% degli oltre 200.000 alunni con disabilità frequentanti le scuole statali), mentre rimette alla discrezionalità delle singole scuole se fare entrare nelle medie i risultati di alunni con disabilità sensoriali e motorie, ciò esclude di fatto la presenza degli alunni con disabilità dall’autovalutazione e dalla valutazione esterna della qualità delle scuole italiane».
Che cosa viene dunque esattamente richiesto al Ministero e all’INVALSI? Lo spiega sempre Nocera: «Che gli indicatori per l’autovalutazione (i quali, secondo la recente Direttiva, dovranno essere predisposti dall’INVALSI entro ottobre 2014), che i criteri di efficacia ed efficienza per la valutazione esterna delle scuole (entro marzo 2015), che gli indicatori per la valutazione dei Dirigenti Scolastici (entro dicembre 2014) e che il rapporto sulla valutazione di sistema (da predisporre annualmente, a partire dall’ottobre 2015) prevedano espressamente indicatori strutturali, di processo e di esito, per misurare i livelli della qualità inclusiva delle nostre scuole».
A tal proposito, vengono anche citati alcuni esempi di indicatori: «Strutturale: “Nella scuola è stato istituito e funziona il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica (GLI), di cui all’articolo 15, comma 2 della Legge 104/92?”. Di processo: “Per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), di cui all’articolo 12, comma 5 della Legge 104/92, viene convocata e partecipa la famiglia dell’alunno con disabilità?”. Di esito: “Per la valutazione agli esami conclusivi del Primo Ciclo d’Istruzione si tiene conto solo dei progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, sulla base del PEI che dev’essere formulato tenendo conto delle effettive capacità e potenzialità dell’alunno, secondo quanto stabilito dall’articolo 16, comma 2 della Legge 104/92?».
«Del resto – conclude Nocera – l’INVALSI ha già un precedente positivo in questo àmbito, pensando alla ricerca effettuata nel 2005 e pubblicata nel 2006, cui però non sono seguite analoghe ricerche sistematiche negli anni successivi». (S.B.)