Ancora una volta la Corte Costituzionale si è espressa sull’annosa questione delle provvidenze assistenziali, correlate alla disabilità, da corrispondere ai cittadini extracomunitari.
Lo ha fatto con la recente Sentenza 22/15, emessa il 27 gennaio scorso e depositata il 27 febbraio, confermando tutti i precedenti pronunciamenti sulla materia, dichiarando cioè come «illegittime le disposizioni che condizionano la concessione di quelle provvidenze alla titolarità del permesso di soggiorno di lunga durata».
In passato, lo ricordiamo, la Consulta aveva sentenziato in modo analogo su indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, pensione agli invalidi civili totali e assegno mensile agli invalidi parziali. Questa volta lo ha fatto sulla pensione e sull’indennità speciale riconosciute ai ciechi parziali.
Interessante l’annotazione conclusiva di Carlo Giacobini, responsabile del Servizio HandyLex.org, al termine di un’ampia scheda – di cui suggeriamo senz’altro la consultazione ai Lettori – che ripercorre la storia delle varie Sentenze prodotte dalla Corte Costituzionale dal 2008 ad oggi. «Purtroppo – sottolinea infatti Giacobini – quest’ultima Sentenza, segno di civiltà e doveroso rispetto dei principi costituzionali e degli atti fondativi dell’Unione Europea, ha innescato infondate polemiche basate per lo più su una strumentale disinformazione. Secondo tali prese di posizione, che ignorano volutamente i precedenti, le provvidenze verrebbero erogate ai “clandestini”, il che non corrisponde al vero poiché permane comunque l’obbligo di titolarità di permesso di soggiorno (pur di non lunga durata). Inoltre è stato scritto anche che gli extracomunitari (rammentiamo che per gli stranieri appartenenti all’Unione Europea vige un’altra disciplina), una volta ottenute le provvidenze assistenziali, tornerebbero nel Paese di origine, continuando a fruirne. Anche questo non corrisponde a verità, sussistendo l’obbligo di residenza nel territorio nazionale anche per gli italiani, elemento, questo, che è oggetto di controlli incrociati costanti». (S.B.)
Ricordiamo ancora l’ampia scheda di approfondimento elaborata da HandyLex.org sul tema trattato nella presente nota.
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