È decisamente significativo l’emendamento al Disegno di Legge n. 1577 di Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, approvato in Commissione Affari Costituzionali del Senato (prima firmataria Maria Cecilia Guerra), che si propone di rendere sempre più effettiva l’applicazione della Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) nella Pubblica Amministrazione. Esso, infatti, inserisce un’importante nuova indicazione in funzione delle Delega Legislativa attribuita al Governo in tema di pubblico impiego, che dovrà poi essere prevista dal successivo Decreto Legislativo.
Come spiega la stessa senatrice Guerra, tale emendamento «prevede che le Pubbliche Amministrazioni ove vi siano più di duecento dipendenti si dotino, servendosi delle risorse umane che hanno a disposizione, di un responsabile dei processi di inserimento. Prevede inoltre che le Pubbliche Amministrazioni stesse siano obbligate a trasmettere annualmente, ai Ministeri della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre che ai Centri per l’Impiego territorialmente competenti, la comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori con disabilità, e soprattutto l’obbligo di una successiva dichiarazione sui tempi e le modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente. In tal senso, il mancato invio della suddetta dichiarazione, dovrà essere sanzionato anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità, da parte del Centro per l’Impiego territorialmente competente e quest’ultimo, in caso di mancata individuazione di una procedura certa per l’assolvimento delle quote d’obbligo, potrà pertanto procedere a inviare esso stesso le persone con disabilità da assumere, facendo scorrere gli elenchi e rispettando le priorità acquisite per legge».
L’emendamento approvato in Commissione al Senato prosegue per altro un iter già avviato con il Decreto Legge 101/13, convertito nella Legge 125/13, che, come avevamo ampiamente spiegato a suo tempo, aveva sbloccato le assunzioni nella Pubblica Amministrazione delle cosiddette “categorie protette”, cui fa riferimento la Legge 68/99, prevedendo che le quote di riserva venissero rispettate anche con assunzioni in soprannumero, altrimenti vietate. «Il Parlamento – aggiunge Guerra – ha precisato in seguito che le suddette assunzioni debbono essere effettuate a tempo indeterminato, e che le persone con disabilità assunte a tempo determinato per coprire le quote d’obbligo, abbiano diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal medesimo datore di lavoro e per le stesse mansioni, entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro».
«Le difficoltà di accesso al lavoro – commenta soddisfatto Vincenzo Falabella, presidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – gli alti tassi di scopertura da parte delle Pubbliche Amministrazioni che finiscono per non rispettare le indicazioni della Legge 68/99, sono ben noti a tutti e da noi denunciati ormai da anni, ma fino ad oggi mancavano misure tanto stringenti da rendere effettiva l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità presso il principale datore di lavoro italiano, che è lo Stato. Siamo di fronte quindi a un passo importante e la strada verso l’approvazione definitiva è in discesa. Un passo importante che dovrebbe rendere effettivo ed efficace un principio sancito già nel 1999 dalla Legge 68 e un passo che potrebbe aprire le porte del mondo del lavoro a migliaia di persone con disabilità». (S.B.)
Il testo dell’emendamento al Disegno di Legge n. 1577 (Riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni) approvato in Commissione al Senato:
Emendamento Guerra, Maturani, Lo Moro, Fornaro, Gatti, Granaiola, Manassero, Mattesini, Crimi, Morra, De Petris.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) al fine di garantire un’efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall’articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99; previsione di un obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l’impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità, da parte del Centro per l’impiego territorialmente competente».
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