Abbiamo letto l’intervento di Gianfranco Vitale, intitolato Il 2 Aprile dell’autismo: scrivo ai Presidenti e al Papa, pubblicato nei giorni scorsi da «Superando.it». In esso viene evidenziata con forza la necessità che il Servizio Sanitario Nazionale non abbandoni la cura delle persone con autismo – e, aggiungiamo noi, delle persone con disabilità intellettiva – al compimento della maggiore età.
Come è stato precisato in un’audizione del 30 settembre 2014 alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati dall’UTIM (Unione per la Tutela delle Persone con Disabilità Intellettiva), a nome del CSA (Coordinamento Sanità e Assistenza fra i Movimenti di Base), di cui l’UTIM stessa fa parte, unitamente alla Fondazione Promozione Sociale, ciò avviene soprattutto perché viene ignorato che l’articolo 54 della Legge 289/02 ha reso cogente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 29 novembre 2001 Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Socio-Sanitaria (LEA) e dunque i servizi in esso indicati sono esigibili.
Oggi siamo addirittura di fronte alla presentazione delle Proposte di Legge 698, 1352, 2205, 2456, 2578 e 2682, riguardanti il cosiddetto “dopo di noi”, ma fondate sull’omissione – fatto gravemente ingannevole – dei diritti sanciti dal sopracitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Di fronte a questa omissione, che ha ingannato e inganna decine di migliaia di persone con disabilità e i loro congiunti, il Comitato ristretto della Commissione Affari Sociali della Camera ha tentato di “tamponare” la situazione, inserendo nell’articolo 1 (comma 2) del testo unificato delle suddette Proposte di Legge, la frase «restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza», senza nemmeno citare la relativa fonte giuridica e non tenendone assolutamente conto in tutte le norme del Testo Unificato stesso.
In particolare, l’articolo 2 di quello stesso testo (Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio) prevede la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» di cui non c’è assolutamente alcun bisogno per quanto riguarda le prestazioni per le persone colpite da disabilità intellettiva grave, essendo – lo ripetiamo – già in vigore i LEA.
D’altra parte, mentre i LEA sono in vigore, come detto, sin dal 2002 (sono trascorsi ben tredici anni e coloro che hanno presentato le sei Proposte di Legge non lo sapevano?… O non volevano saperlo?…), il testo oggi in esame prevede il rinvio sine die della definizione dei LEP.
Sarebbe invece urgente e auspicabile che la Commissione Affari Sociali della Camera provvedesse a rivedere radicalmente il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, assumendo come riferimento fondamentale le vigenti norme sopracitate e la Risoluzione n. 8-00191, approvata all’unanimità da quella stessa Commissione l’11 luglio 2012.
Infatti, non è di nuove e fuorvianti leggi che abbiamo bisogno, ma del rispetto e dell’applicazione di quelle vigenti.