Il 10 marzo scorso la Camera ha approvato in prima lettura il testo del Disegno di Legge del Governo di Riforma della Carta Costituzionale, che ora tornerà al Senato. In esso vengono assegnate allo Stato «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali; per la sicurezza alimentare». Alle Regioni, invece, viene attribuita la competenza specifica in materia di «programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali». Inoltre, grazie alla clausola di salvaguardia, lo Stato potrà intervenire, su proposta del Governo, in materie non riservate alla legislazione esclusiva, qualora lo richieda la «tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale».
In quella che dovrebbe essere la nuova Carta Costituzionale, il diritto alla tutela della salute (articolo 32) è l’unico cui viene attribuito il carattere di «fondamentale». «In tal senso – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, organizzazione costituita dall’Associazione Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze – le modifiche apportate dal Legislatore, seppure rilevanti, a nostro avviso non sono ancora sufficienti per garantire l’uniforme attuazione dei livelli Essenziali di Assistenza (LEA) su tutto il territorio nazionale: con l’attuale formulazione dell’articolo 117 del Titolo V, infatti, lo Stato non recupera il diritto a esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti nell’attuazione dei LEA stessi, sia perché la legislazione esclusiva riguarda solo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – ma non quelli sanitari – che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia perché la clausola di salvaguardia non include la tutela della salute. Se è vero, dunque, che la dizione “diritti sociali” comprenderebbe anche quelli sanitari, per evitare ogni forma di equivoco interpretativo nell’àmbito della riforma costituzionale, riteniamo indispensabile esplicitare la tutela dei diritti sanitari».
«Infatti – afferma dal canto suo Claudio Giustozzi, segretario nazionale dell’Associazione Culturale “Giuseppe Dossetti: I Valori” – la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 ha dato vita a ventuno sistemi sanitari diversi, incapaci di assicurare in modo omogeneo i LEA, eludendo i princìpi di equità e universalità sui quali si fonda il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Questa situazione rischia seriamente di peggiorare l’inadeguatezza dei sistemi sanitari regionali più deboli, limitando soprattutto le tutele sanitarie delle fasce più fragili e bisognose della popolazione».
In occasione dunque della recente Decima Conferenza Nazionale di Bologna della Fondazione GIMBE (se ne legga la presentazione su queste stesse pagine), la Fondazione stessa e l’Associazione Dossetti hanno formalizzato la richiesta ai membri del Senato di rivedere l’articolo 117, al fine di assegnare in maniera inequivocabile allo Stato il ruolo di garante del diritto alla tutela della salute, assicurando una uniforme erogazione dei LEA in tutte le Regioni e riallineando il Servizio Sanitario Nazionale sui princìpi di equità e universalismo che lo contraddistinguono. (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti ufficio.stampa@gimbe.org.
L’articolo 117 della Costituzione nel Disegno di Legge Delega di Riforma Costituzionale, approvato il 10 marzo scorso dalla Camera:
«m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale».
Come la Fondazione GIMBE e l’Associazione Dossetti vorrebbero venisse modificato tale articolo:
«m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela della salute delle persone, ovvero la tutela dell’interesse nazionale».
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