Almeno due premesse sono necessarie per capire di cosa stiamo parlando. Per la prima di esse citiamo l’ottima guida realizzata dall’Associazione Blindsight Project, Tutto sul cane guida (e i suoi amici umani), che incomincia semplicemente così: «La prima cosa da non dimenticare mai è che il cane guida che accompagna la persona disabile della vista (cieco o ipovedente) non può essere separato dallo stesso in quanto considerato “ausilio per persona disabile”; è quindi tutelato dalla legge (n. 37 del 1974, integrata dalla Legge n. 60 dell’8 febbraio 2006 pubblicata nella G.U. n. 52 del 3 marzo 2006), che garantisce OVUNQUE SENZA LIMITAZIONE l’ingresso GRATUITO al cane guida che accompagna disabile visivo anche dove i cani normalmente non sono ammessi […]. La trasgressione di tale legge comporta una sanzione da € 500 a € 2.500, e non va esclusa l’eventuale denuncia da parte della persona disabile per discriminazione (legge 67/2006) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006) [grassetto nostro nella citazione, N.d.R.]».
La seconda premessa è più generale e riguarda ciò che può essere rintracciata in un qualunque manuale di diritto, alla voce Gerarchia delle fonti. Si parla cioè dell’ordinamento giuridico italiano e della pluralità di fonti che lo compongono. Ebbene, scriverle in un certo ordine (Costituzione – Leggi Ordinarie – Leggi Regionali – Regolamenti – Usi e Consuetudini) non è casuale, ma implica una gerarchia ben precisa di esse e la fonte di grado inferiore – ovvero quella che viene dopo – non può per nessun motivo contrastare con quella di grado superiore.
A margine di questa seconda premessa, è necessario infine precisare che cosa sia l’USTIF: si tratta dell’Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi, organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Alla luce pertanto di queste premesse, a mo’ di un classico problema matematico, il quesito è: lascia più perplessi un Dirigente Ministeriale che propone di istituire un gruppo di lavoro per applicare una Legge Nazionale, oppure un Sindaco che anziché doverosamente applicare quella stessa Legge Nazionale, ritiene tale parere ministeriale un proprio successo e lo presenta pubblicamente come tale?
A questo punto, per non rischiare di confondere i Lettori con troppe premesse e quesiti, è il caso di entrare nel problema specifico, che già il nostro giornale sta seguendo da molti mesi. Ricapitoliamo rapidamente la vicenda.
In sostanza, come avevamo ampiamente raccontato sin dall’inizio, il Comune di Belluno aveva vietato alle persone con disabilità visiva di salire con il proprio cane guida sulle scale mobili che portano al centro storico della città, motivando tale decisione con «ragioni di sicurezza» e appellandosi anche al parere dell’USTIF, secondo il cui regolamento quella stessa decisione sarebbe stata del tutto corretta. Il tutto in palese violazione delle Leggi nazionali vigenti (la citata Legge 37/74, aggiornata dalla Legge 60/06), che obbligano appunto – come sottolineato nella prima premessa – ad accogliere gli stessi cani guida in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico. E una Legge – come abbiamo ricordato con la seconda premessa – sopravanza senza alcun dubbio un Regolamento, pur se emanato da un Ministero.
Alla fine di maggio, come avevamo poi riferito, un cospicuo gruppo di persone con disabilità visiva, proveniente da varie città d’Italia, insieme ai loro cani guida, si era recato ai piedi della discussa scala mobile di Belluno, chiedendo di salire, nel rispetto delle Leggi, e con il pacifico intento dimostrativo «di far vedere che gli animali sono perfettamente in grado di prendere le scale mobili in tutta sicurezza, oltre che per rivendicare la libertà di movimento e il rispetto della dignità».
Ciò aveva portato al blocco dell’impianto, da parte della Società che gestisce l’impianto, e addirittura all’arrivo della Polizia, lasciando comunque la situazione al punto di prima, tra polemiche varie e preannunciate azioni legali.
Quali sono dunque le novità di questi ultimi giorni? Leggiamo dalla pagina Facebook del sindaco di Belluno Jacopo Massaro: «Finalmente qualcosa si muove: verrà costituita una commissione tecnica mista (ministero dei trasporti / ministero della salute) per studiare come certificare l’addestramento di quei cani in grado di salire sulla scala mobile di Lambioi in totale sicurezza per sé e per gli altri. […] Siamo solo agli inizi, ovviamente, ed il percorso sarà ancora lungo, ma qualcosa finalmente si muove». Allegata viene riportata l’immagine di un brano ricevuto da Virginio Di Giambattista, direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che scrive: «[…] l’U.S.T.I.F. di Venezia ha confermato di aver già comunicato al Comune di Belluno, fra l’altro, che l’art. 6 del DM 18/09/1975 al comma 1 prevede espressamente il “divieto di posare … cani…” sui gradini di scale mobili [ancora la citazione di un Decreto Ministeriale, gerarchicamente inferiore, come detto, a una Legge Ordinaria, N.d.R.]. Questa Direzione Generale ritiene, comunque, che per i cani guida possa prevedersi una particolare normativa in considerazione delle loro peculiari attitudini di guida a persona non vedente. Pertanto questa Direzione Generale propone di istituire un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione del Ministero della Salute con la finalità di predisporre congiuntamente una norma in materia. Ovviamente, per le finalità di cui sopra, è necessario che siano individuate apposite strutture in grado di rilasciare specifici certificati d’idoneità all’accesso di scale mobili per cani guida a seguito di un congruo periodo di addestramento».
«Un apposito gruppo di lavoro»? «Apposite strutture in grado di rilasciare specifici certificati d’idoneità»? Parole che non fanno altro che riportarci al quesito iniziale: lascia più perplessi un Dirigente Ministeriale che propone di istituire un gruppo di lavoro per applicare una Legge Nazionale, oppure un Sindaco che presenta tale parere come un proprio successo?
A questo punto crediamo che la puntata finale della vicenda sia ancora ben lontana dall’essere scritta, e potrebbe certamente prevedere ulteriori sviluppi legali. Da parte nostra, oltre a continuare a informare nel modo più ampio possibile – come avevamo fatto ad esempio grazie a Fabrizio Marini dell’UICI di Roma, che su queste stesse pagine, con solidi argomenti, aveva spiegato come per «i ciechi e gli ipovedenti usufruire di scale mobili, rampe mobili e tapis roulants senza l’uso della vista non sia mai stato un problema, né mai lo sarà» – preferiamo dare la parola a Massimo Vettoretti, presidente dell’UICI di Treviso, che con caustica plasticità, ai limiti del paradosso, commenta così i più recenti sviluppi: «Quella scala mobile o impianto a fune è già illegale di per sé. Dal 1986, infatti, è assolutamente illegale costruire qualunque opera pubblica che non rispetti i canoni di accessibilità. Dal 1992, poi, esiste l’obbligo di dichiarare inagibili e inabitabili le strutture pubbliche che non siano state realizzate tenendo conto di requisiti di accessibilità. Se volessimo fare applicare alla lettera tutte le norme relative, quell’impianto andrebbe chiuso. Ma noi non chiediamo niente di tutto questo. Noi chiediamo semplicemente di accedervi. Esiste una legge che ci permette di farlo e che obbliga le Amministrazioni a permettercelo. Adesso vien fuori che bisogna creare una commissione… Una commissione? Per decidere se una legge dev’essere applicata oppure no? Dobbiamo fare certificare i cani guida per salire sulla scala mobile di Lambioi? Poi magari qualche dirigente scolastico ci chiederà un “certificato di natura docile” per accedere alle scuole. Magari il direttore di un ospedale ci chiederà un “certificato sanitario” per andare agli ambulatori specialistici, qualche comandante di nave vorrò un certificato che attesti che il nostro cane, in caso di emergenza, “sa nuotare” o il comandante di un aereo pretenderà un certificato che dimostri che il nostro cane è “addestrato a non soffrire di vertigini”… Esiste una legge. Semplicemente, la si applichi». Cos’altro aggiungere? (Stefano Borgato)