«L’intera Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, e in particolare l’articolo 12 di essa, hanno aggiunto la dimensione personale alla condizione di disabilità, ovvero lì c’è una persona e la sua vita!»: lo ha ribadito con forza Gerard Quinn, docente all’Università di Galway in Irlanda, uno dei più autorevoli esperti europei di diritto e politiche comparate sulla disabilità, durante la Conferenza Internazionale dedicata alla capacità legale e al diritto da parte delle persone con disabilità di fare le proprie scelte in ogni àmbito della loro vita, svoltasi nei giorni scorsi a Dublino, in occasione dell’Assemblea Annuale dell’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità. Un incontro, come chiaramente si evince dalle parole di Quinn, centrato segnatamente sull’articolo 12 della Convenzione (Uguale riconoscimento dinanzi alla legge), uno tra i più importanti del Trattato approvato nel 2006 dalle Nazioni Unite e ratificato dal nostro Paese nel 2009 (Legge 18/09), che riproponiamo integralmente nel box in calce.
All’appuntamento nella capitale irlandese ha partecipato anche il FID (Forum Italiano sulla Disabilità), l’organismo membro dell’EDF (European Disability Forum), nato nel 2008 a seguito dell’unificazione del CND (Consiglio Nazionale sulla Disabilità) e del CID.UE (Consiglio Italiano dei Disabili per i rapporti con l’Unione Europea), per rappresentare le decine di organizzazioni aderenti alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e alla FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità).
Per il FID erano dunque presenti Vincenzo Falabella, presidente della FISH, Nazaro Pagano, vicepresidente della FAND e Giampiero Griffo, membro del Consiglio Mondiale di DPI (Disabled Peoples’ International) e presidente della RIDS (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo). Per il nostro Paese, inoltre, hanno partecipato anche Donata Vivanti, vicepresidente dell’EDF e Rodolfo Cattani, esponente dell’EBU (European Blind Union).
Alcuni prestigiosi giuristi internazionali e rappresentanti di singoli Paesi hanno dunque illustrato a Dublino le riflessioni e le prassi nazionali sulla delicata questione trattata. Da segnalare, in particolare, quanto emerso rispetto all’Irlanda, che ha avviato un importante percorso di riforma della legge nazionale chiamata Lunatic Law, risalente addirittura al 1871, alla Lituania, che dopo le Osservazioni del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità dell’ONU – organismo, va ricordato, incaricato di verificare la reale applicazione della Convenzione nei Paesi che l’hanno ratificata – ha riformato la propria legge sulla capacità legale e alla Slovenia, che ha presentato la propria legislazione in materia.
«L’ampia discussione di Dublino – commenta Vincenzo Falabella – ha riguardato la necessità di approfondire l’interpretazione dell’articolo 12 della Convenzione che, come insegna la strategia dei diritti umani, non va letto come argomento specifico e separato da tutti gli altri articoli della Convenzione stessa. Particolarmente interessanti, inoltre, sono state le riflessioni dei giuristi intervenuti alla Conferenza, che hanno evidenziato le sfide e le opportunità dei processi di supporto alle scelte legate ai sistemi legislativi internazionali, alla giurisprudenza del Comitato ONU e alle sue Osservazioni sull’articolo 12 della Convenzione».
«Gli esempi delle recenti riforme legislative – aggiunge il Presidente della FISH – hanno fatto emergere una serie di elementi concreti e utili all’approfondimento del tema, portando ad alcuni fondamentali quesiti: quali sono state le sfide lanciate da queste riforme? Quali i risultati positivi da esse ottenute e come hanno fornito un corretto supporto alle persone con disabilità nei loro momenti decisionali personali? Questi elementi di confronto rispetto all’impatto delle riforme sulle vite delle persone con disabilità sono stati presentati da esponenti di organizzazioni di persone con disabilità intellettive e di persone con disabilità psicosociali».
Va qui notata la terminologia usata da Falabella, quando parla di “disabilità psicosociali”, decisamente preferibile alle altre, oggi, quando, in campo legislativo, ci si riferisce a una vasta gamma di situazioni (utenti o utilizzatori di servizi di salute mentale; ex pazienti di psichiatria; persone che soffrono di sbalzi d’umore, fobie, che abbiano allucinazioni uditive e visive o patologie psichiatriche; persone che abbiamo problemi di salute mentale, eventi o crisi). Si tratta infatti di una terminologia nata esplicitamente per promuovere un modello sociale, superando quello medico, di tutte le diverse condizioni ed esperienze etichettate come “malattie mentali”.
Al di là di questo, va detto in conclusione come siano state certamente le testimonianze dirette di persone con disabilità intellettiva, quali Claire Hendrick (Inclusion Ireland) e Roisin De Burca (Down Syndrome Ireland), che hanno pubblicamente condiviso la loro personale storia di vita, a dare concretezza e sostanza all’intera Conferenza di Dublino e alle stesse parole di Gerard Quinn, da noi riportate inizialmente. (Stefano Borgato)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: Ufficio per i Diritti Umani dell’EDF (An-Sofie Leenknecht), ansofie.leenknecht@edf-feph.org.
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
Articolo 12 – Uguale riconoscimento dinanzi alla legge
1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.
5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l’uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.