Il progetto individuale va sempre rispettato e attuato

«Il progetto individuale della persona con disabilità non può essere ridotto o modificato senza una valida giustificazione che affondi le radici nell’esclusivo interesse del soggetto con disabilità stesso»: lo si legge in un’importante Sentenza del Tribunale di Ancona, ottenuta dalla famiglia di un ragazzo con disabilità dell’ANFFAS, che costituisce un ulteriore importante precedente nel caratterizzare il progetto di vita della persona con disabilità come diritto soggettivo esigibile e non comprimibile per mere ragioni economiche o carenze di organico

Giovane con disabilità che ride, seduto presso un tavolo di cucina«Questa non è solo una mia vittoria personale, ma un risultato che dà speranza e forza a tutte le famiglie di ANFFAS, e non solo, che tutti i giorni subiscono continui attacchi ai diritti dei propri figli, quasi sempre motivati dalla carenza di risorse economiche. La pronuncia del Tribunale di Ancona ci dà ora maggiore coraggio per affrontare le battaglie quotidiane e apre i cuori alla speranza. Ora è chiaro, se mai ci fosse stato alcun dubbio, che le sole motivazioni economiche non sono sufficienti a comprimere un progetto di vita che produce risultati positivi per la persona e che rappresenta un diritto soggettivo fondamentale ed esigibile».
Così Giulio Pietrangeli, presidente dell’ANFFAS di Fabriano (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) e padre di Mirco, ragazzo con disabilità, commenta la recente Sentenza n. 893/16, con cui Dorita Fratini, giudice del Tribunale Civile di Ancona, ha accolto la sua domanda, dopoché il Comune di Fabriano aveva negato al figlio, in dispregio del suo progetto individuale, la frequenza a un servizio educativo diurno, visto che già risultava fruitore di un servizio residenziale, tentando quindi di modificare unilateralmente e per soli motivi economici quanto previsto dal progetto stesso.
«La nostra Associazione – si legge in una nota dell’ANFFAS Nazionale – ha da sempre sostenuto in tutte le sedi che la predisposizione di un progetto personalizzato a favore di una persona con disabilità, che individui le necessità e i relativi sostegni e supporti, coordinandoli tra loro, viene a costituire un diritto soggettivo perfetto, immediatamente esigile e non suscettibile di compressione per ragioni economiche o carenze di organico. Questo principio viene ora ancor più rafforzato dalla Sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, che ha precisato come, una volta che il progetto individuale sia stato redatto, e ancor più se abbia già trovato una sua prima positiva attuazione, questo “non può essere ridotto o modificato senza una valida giustificazione che affondi le radici nell’esclusivo interesse del soggetto disabile”».

In sostanza il Giudice di Ancona, dopo avere disposto una consulenza medico-legale, volta a individuare la congruità del progetto individuale rispetto alle esigenze del giovane e all’efficacia degli interventi in esso previsti, ne ha riconosciuto il diritto soggettivo a mantenere il progetto individuale già approvato e attuato negli anni 2009-2010 e, quindi, il diritto a mantenere la frequenza congiunta del Centro Residenziale e del Centro Diurno, nel rispetto del rapporto un assistito/un educatore. Tutto ciò anche in virtù del percorso già intrapreso, rivelatosi proficuo e la cui sospensione sarebbe stata addirittura dannosa per la persona stessa, garantendo, quindi, il superiore benessere di Mirco e l’efficacia degli interventi a suo favore.
Allo stesso tempo, inoltre, è stata respinta la domanda del Comune di Fabriano, volta a ottenere da Pietrangeli il pagamento di somme a titolo di compartecipazione ai costi di gestione del Centro Diurno, come se la frequenza di questo secondo servizio fosse riconducibile a una sua scelta arbitraria e non determinata dalle reali esigenze già indicate nel progetto individuale.
Oltre naturalmente a quella del signor Pietrangeli, più che legittima appare anche la soddisfazione del suo difensore, l’avvocato Gianfranco Pascucci del Foro di Macerata, consulente legale dell’ANFFAS di Macerata e dell’ANFFAS Marche, che ha invocato l’applicazione dell’articolo 14 della Legge 328/00, relativo al progetto individuale di vita e degli articoli 24, 25 e 26 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (Legge 18/09 dello Stato Italiano), quali norme che costituiscono «un baluardo formidabile a tutela dei diritti umani fondamentali delle persone con disabilità».

«Purtroppo – dichiara Roberto Speziale, presidente nazionale dell’ANFFAS – ancora una volta il familiare di una persona con disabilità è dovuto andare in Tribunale per garantire un servizio dovuto. Ormai, come ANFFAS, abbiamo tantissimi precedenti giudiziari sul diritto al progetto individuale e su cosa comporti lo stesso, ma oggi mi sento di porgere un vivo compiacimento per il risultato ottenuto da Mirco, dal padre e dall’avvocato Pascucci, perché si è stabilita l’ormai chiara e inequivocabile prevalenza degli interessi della persona con disabilità, rispetto a logiche burocratiche e di esercizio miope della spesa pubblica, volto solo a ridurre i costi del momento, senza una visione del più complessivo intervento come Istituzione».
«Credo – aggiunge Speziale – che questo risultato porterà tutte le persone con disabilità o i loro familiari a presentare, senza alcun indugio, ai Comuni di propria residenza, la richiesta per la predisposizione del progetto individuale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della Legge 328/00, ricordando che l’ANFFAS tutta è a disposizione per l’accompagnamento in tale percorso».
L’ANFFAS, va ricordato infatti, si batte ormai da anni perché ciascuna persona con disabilità veda redatto il proprio progetto individuale di vita, secondo sistemi scientificamente validati – si pensi in tal senso al “Progetto Matrici”, di cui più volte «Superando.it» si è occupato – e per far sì lo stesso progetto venga concretamente attuato, senza limitazione alcuna, neppure di carattere economico. (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: comunicazione@anffas.net.

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