«Siamo molto soddisfatti per l’esito avuto dal nostro ricorso, ma questa decisione dei Giudici Amministrativi ci porta a dire, ancora una volta, che sarebbe sempre preferibile la strada del confronto a quella delle aule di giustizia. Infatti, le Amministrazioni Locali da un lato e le Associazioni dall’altro hanno un compito: lavorare insieme per trovare soluzioni condivise. Spiace, purtroppo, che talvolta non si riesca a raggiungere questo obiettivo e si debba ricorrere alle sentenze dei Tribunali per ottenere giustizia».
A dirlo è Marco Faini, vicepresidente della LEDHA – la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce la componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – oltreché membro del Comitato Tecnico dell’ANFFAS Lombardia (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), commentando il recente provvedimento con cui il TAR della Lombardia (Tribunale Amministrativo Regionale) ha accolto il ricorso presentato dalla stessa ANFFAS Regionale contro il Comune di Trezzo sull’Adda (Milano), con il quale si chiedeva l’annullamento di una Delibera Comunale sulla compartecipazione alla spesa per i servizi dedicati alle persone con disabilità.
«Il TAR – spiega in tal senso il legale Massimiliamo Gioncada, che ha seguito il ricorso – ha sancito a chiare lettere che per i servizi diurni per le persone con disabilità l’ISEE corretto da utilizzare [l’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, N.d.R.] è quello ristretto e non quello ordinario. Questo vale per i servizi diurni per persone con disabilità, siano essi, secondo la tradizionale dicitura lombarda, socioassistenziali (CSE-Centri Socio Educativi e SFA-Servizi di Formazione all’Autonomia) o sociosanitari (CDD-Centri Diurni Disabili)».
Nel dettaglio, come si legge in una nota della LEDHA, «il TAR lombardo ha disposto la sospensione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 23 marzo 2015, avente ad oggetto Approvazione tariffe relative ai servizi alla persona. Nel dispositivo della Sentenza i giudici stabiliscono che, ai fini del calcolo ISEE, rientrano nell’ambito delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria “anche attività che, esulando dalla definizione di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al citato art. 3, comma 2, del DPCM 14 febbraio 2001, potrebbero, secondo le definizioni di altri corpi normativi, anche essere inquadrate in un ambito socio-assistenziale”. Di conseguenza, la Delibera del Comune di Trezzo sull’Adda deve essere annullata nella parte in cui applica l’ISEE ordinario per le prestazioni erogate dai servizi diurni per le persone con disabilità: CSE, SFA e CDD. Allo stesso modo l’ISEE ristretto deve essere applicato anche per stabilire la compartecipazione alla spesa per i servizi accessori alla partecipazione di questi servizi (mensa, trasporto…)».
«Ora resta da capire – concludono dalla LEDHA – cosa farà il Comune di Trezzo sull’Adda. Il nostro auspicio è che l’Amministrazione locale decida di modificare il regolamento, applicando la sentenza del TAR e senza presentare il ricorso al Consiglio di Stato». (S.B.)
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