Con la Sentenza n. 2473/16, pubblicata il 10 ottobre scorso, la Sezione di Catania del TAR della Sicilia (Tribunale Amministrativo Regionale) ha annullato il provvedimento con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale Siciliano aveva rigettato la deroga concessa dal Dirigente Scolastico di un istituto comprensivo a un alunno con disabilità grave di permanere ancora per un anno in una scuola dell’infanzia. Il TAR dell’Isola ha accolto infatti le motivazioni del ricorso fondate sulla violazione dell’articolo 114, comma 5 del Testo Unico sulla Legislazione Scolastica (Decreto Legislativo 297/94) e su un’interpretazione assai estensiva della Nota Ministeriale Protocollo n. 547/14, che consentono di ritardare di un anno l’iscrizione alla scuola dell’obbligo per gravi motivi di salute.
Purtroppo né i ricorrenti, né i Magistrati hanno seguito le vicende relative alla formulazione della citata Nota Ministeriale 547/14, di cui chi scrive si occupò personalmente, al momento della sua prima pubblicazione, su queste stesse pagine [si legga: “Dopo i 6 anni scuola dell’infanzia solo in casi eccezionali”, N.d.R.]. Se quel mio commento, infatti, fosse stato acquisito dal Collegio Giudicante, probabilmente avrebbe offerto materiali interpretativi opposti alla decisione frettolosamente assunta dal TAR della Sicilia e ciò perché quella Nota Ministeriale riguardava gli alunni stranieri adottati e non «gli alunni affetti da handicap», come erroneamente riporta la Sentenza 2473/16. Conseguentemente, solo per i primi essa consente di ritardare di un anno l’ingresso nella scuola dell’obbligo.
Una prima stesura di quella nota del 2014, infatti (Protocollo n. 338), aveva citato la vecchia Circolare Ministeriale n. 235 del 1975, che consentiva la deroga anche agli alunni con disabilità. E tuttavia, dopo le proteste della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), la nota era stata ripubblicata, con il numero 547/14, omettendo appunto quell’espresso riferimento, perché la Circolare 235/75 risultava ormai abrogata.
Concentrandoci poi sul merito della Sentenza prodotta dal TAR della Sicilia, se tra i motivi di salute di cui all’articolo 114, comma 5 del Decreto Legislativo 297/94, si comprendessero anche le situazioni di disabilità, allora quasi tutti i circa 240.000 alunni con disabilità attualmente frequentanti le scuole comuni dovrebbero essere autorizzati a ritardare di un anno l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, poiché non hanno ancora acquisito i requisiti per l’ingresso in scuola primaria, contrariamente ai compagni senza disabilità. Anzi, se si dovesse seguire questa interpretazione meramente sanitaria, c’è da chiedersi il perché di un solo anno di deroga, dal momento che le situazioni di gravità non potranno mai essere superate neppure in tutta una vita. In altre parole, perché non considerare illegittimo il limite temporale di un solo anno, quando questi nostri alunni neppure dopo decine di anni potranno avere acquisito i prerequisiti per l’ingresso alla scuola primaria?
In realtà il Ministero – e già prima il Legislatore delegato del Testo Unico sulla Legislazione Scolastica – avevano scritto le parole «motivi di salute, o altri impedimenti gravi», pensando a situazioni transitorie e non permanenti, come quelle degli alunni con gravi disabilità. Proprio per questo avevano limitato a un solo anno la possibilità di deroga.
C’è da augurarsi quindi che i Magistrati si ricredano sull’interpretazione troppo estensiva data alle parole «gravi motivi di salute» e che i loro colleghi di altri Collegi Giudicanti non ne seguano le orme. Diversamente i genitori di questo alunno – che credono di avere ottenuto una grande vittoria – e quanti altri volessero seguirne l’esempio, si renderanno conto trattarsi di una vera e propria “vittoria di Pirro”, dal momento che questa Sentenza potrebbe colpire al cuore la stessa logica culturale con la quale da oltre quarant’anni abbiamo in Italia una normativa inclusiva.
Infatti, l’interpretazione di questa Sentenza rischia di impedire ai ragazzi con gravi disabilità di poter mai entrare nella scuola dell’obbligo, dal momento che un qualunque medico o qualunque ASL non avrebbero difficoltà a certificare che questi alunni non hanno ancora acquisito i prerequisiti per accedere alla scuola dell’obbligo e, coi tempi di riflusso che corrono, anche qualche Dirigente Scolastico, basandosi su questa certificazione, potrebbe rigettare l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, vedendosi confermato questo suo provvedimento da qualche organo giudicante che segua gli orientamenti di questa infausta Sentenza. (Salvatore Nocera)