Non potrà certo essere facilmente ignorata ed è anzi probabilmente destinata a diventare un “punto fermo”, la Sentenza 275/16, depositata il 16 dicembre scorso dalla Corte Costituzionale, riguardante una controversia tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara, centrata sul trasporto scolastico degli alunni con disabilità.
Nello specifico, la Regione Abruzzo aveva negato in parte il finanziamento del 50% per il servizio di trasporti degli alunni con disabilità alla Provincia di Pescara, avvalendosi dell’articolo 6, comma 2 bis della Legge Regionale 78/78, aggiunto dall’articolo 88, comma 4 della Legge Regionale 15/04, ove si parla di erogazione garantita «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente Capitolo di spesa».
Ebbene, di fronte a ciò, categorico appare quanto scritto dalla Consulta, secondo la quale «non può […] essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. [della Costituzione, N.d.R.] per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice».
Fondamentale, infine, appare il principio fissato dalla Corte Costituzionale – e non è la prima volta – secondo cui «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione [grassetto nostro nella citazione, N.d.R.]». (S.B.)