Tramite la recente Sentenza n. 4706/16, la Quarta Sezione del TAR della Campania (Tribunale Amministrativo Regionale) ha censurato la formazione di classi con più di venti alunni, se frequentate da alunni con disabilità, in violazione dell’articolo 5, comma 2 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 81/09. Quest’ultimo, va precisato, stabilisce tale tetto massimo «di norma», il che può consentire qualche eccezione; e tuttavia, gli Uffici Centrali e Decentrati del Ministero dell’Istruzione hanno sin troppo spesso rimesso quella possibilità di eccezioni all’arbitraria discrezionalità dell’Amministrazione, motivando lo sforamento del tetto di venti alunni per classe con motivi di carattere economico.
A tal proposito occorre innanzitutto ricordare che la Corte Costituzionale, dapprima con la Sentenza 80/10 e assai recentemente con la Sentenza 275/16, ha stabilito che il diritto all’inclusione scolastica non può essere violato dall’Amministrazione per motivi di vincoli di bilancio.
Bisogna inoltre far presente agli Uffici Ministeriali che l’unica eccezione consentita è contenuta nello stesso DPR 81/09, all’articolo 4, e riguarda esclusivamente eventuali eccessi di iscrizioni: in tali casi, però, il tetto massimo può salire solo fino a ventidue alunni, ciò che invece gli Uffici stessi e numerosi Dirigenti Scolastici continuano a fingere di ignorare, sforando quel limite anche quando non vi sia affatto un eccesso di iscrizioni.
Finalmente, dunque, è successo che alcune famiglie e l’Associazione ANIEF si siano ribellate a questa palese e persistente violazione della normativa, ottenendo una decisione, come quella del TAR campano, che può certamente essere ritenuta “epocale”. Sino ad oggi, infatti, quasi tutti i ricorsi contro l’Amministrazione Scolastica riguardavano il ridotto numero di ore di sostegno assegnate. Adesso, invece, si comincia ad agire giudizialmente anche contro la violazione normativa del tetto massimo di venti alunni per classe, che non è certo meno importante. Ci si augura anzi che il numero dei ricorsi per questo motivo aumenti in modo esponenziale. Proprio l’aumento delle ore di sostegno, infatti, se accompagnato a quelle che spesso vengono definite come “classi pollaio”, rischia di favorire ancor più la delega ai soli docenti per il sostegno da parte dei docenti curricolari, dal momento che questi ultimi, a causa dei troppi alunni cui badare, sono costretti a trascurare gli alunni con disabilità, facendo quindi venir meno – e per colpa dell’Amministrazione – la caratteristica basilare dell’inclusione, vale a dire la presa in carico del progetto inclusivo da parte di tutti i docenti della classe.
Va aggiunto inoltre che è stata la stessa deriva verso le “classi pollaio” a spingere alcune famiglie e collegi giudicanti rispettivamente a richiedere e ad assegnare un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di insegnamento e questo, favorendo ancora una volta la delega ai soli docenti per il sostegno, sta portando a un ulteriore snaturamento della caratteristica dell’inclusione.
A dare ampia diffusione alla notizia – che può preludere a una fase nuova della qualità dell’inclusione scolastica, nel rispetto della normativa fissata, come detto, dall’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 – è stata recentemente la testata «OrizzonteScuola.it», alla quale va per questo un plauso e un ringraziamento. (Salvatore Nocera)