Lo Schema di Decreto Legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto del Governo n. 378), approvato dal Governo lo scorso 14 gennaio e sottoposto ora a Parere Parlamentare, è stato adottato in attuazione della Delega conferita all’Esecutivo dalla norma di cui all’articolo 1, comma 181, lettera c), della Legge 107/15 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, meglio nota come La Buona Scuola), ove si dispone appunto:
«c) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno alfine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;
3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione;
7) la previsione dell’obbligo diformazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;
8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5febbraio 1992, n. 104».
Esaminando dunque l’articolato, proponiamo di seguito una sintesi del citato Schema di Decreto Legislativo (Atto del Governo n. 378), costituito da ventuno articoli, suddivisi a loro volta in 7 Capi (Capo I : Principi generali; Capo II: Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione scolastica; Capo III: Procedure di certificazione per l’inclusione scolastica; Capo IV: Organizzazione scolastica per l’assegnazione delle risorse; Capo V: Programmazione e progettazione dell’inclusione; Capo VI: Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico; Capo VII: Ulteriori disposizioni).
L’articolo 1 (Principi e finalità) definisce, in linea generale, il concetto di “scuola inclusiva”, il quale ha avuto un’evoluzione storico-culturale che, a partire dalla Legge 118/71, con la proposta di un nuovo modello di scolarizzazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni anziché in quelle “speciali”, ha interessato il sistema scuola nel suo complesso.
Inizialmente denominata “integrazione”, l’inclusione scolastica nasce originariamente per garantire il diritto di istruzione e successo formativo dei minori con disabilità, ma rappresenta, oggi, un valore fondamentale e fondante l’identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti. E ciò grazie soprattutto a quanto recentemente stabilito nel 2001 dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) con l’ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, e nel 2006 dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Nel Decreto, l’inclusione scolastica viene individuata quale architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa, pertanto, viene sviluppata e valorizzata nell’àmbito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), che scandisce l’identità culturale ed educativa delle singole istituzioni scolastiche.
A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92.
Sempre l’articolo 1, infine, sottolinea come tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità vadano nella direzione di superare necessariamente la vecchia concezione di loro “presa in carico” da parte dei docenti, ribadendo che l’inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece tutte le componenti scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione.
L’articolo 2 (Ambito di applicazione) individua i soggetti beneficiari del decreto. L’atto è incentrato esclusivamente sull’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e l’articolo focalizza l’attenzione sull’inclusione scolastica da realizzarsi in un sistema integrato che, come già anticipato nel primo articolo, operi all’interno di un progetto complessivo di sostegno e assistenza, realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità.
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è inserito, infatti, quale parte integrante del progetto individuale, potenziandone sostanzialmente il ruolo, ed essendo lo stesso non un mero documento burocratico, ma l’occasione fondamentale per la realizzazione del “progetto di vita” degli alunni e degli studenti con disabilità.
In sostanza, questo articolo ricalca appositamente l’innovativo concetto di “condivisione” nell’àmbito della definizione del PEI, agganciandosi così a quell’idea “cooperativa” di inclusione scolastica che non riguarda solo il docente per il sostegno, ma tutte le componenti scolastiche, rimarcando al contempo, nell’àmbito dei diritti, tutte le misure previste dalla legislazione vigente per il supporto, anche materiale, necessario per l’inclusione scolastica.
L’articolo 3 (Prestazioni e competenze) individua le prestazioni per l’inclusione scolastica, effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati dalla normativa vigente a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. Qui si ribadisce ancora una volta che le scelte in materia di disabilità vanno nella direzione di definire un sistema integrato degli interventi fra servizio sociale, sanitario ed istruzione.
In virtù dell’attuale assetto di riparto delle competenze, come tracciato dal vigente Titolo V della Costituzione, le funzioni dei vari Enti coinvolti nel processo d’inclusione scolastica, vengono ripartite nel modo seguente.
Allo Stato competono:
1. L’assegnazione, per il tramite dell’Amministrazione Scolastica, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.
2 .L’assegnazione, per il tramite dell’Amministrazione scolastica, del personale ausiliario nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, ai sensi della normativa vigente.
3. La costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente.
4. La definizione dell’organico del personale ATA (Ausiliare, Tecnico, Amministrativo), tenendo conto, in sede di riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale, anche in deroga ai vincoli numerici, come previsto dalle disposizioni vigenti.
5. Assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e degli studenti con disabilità certificata frequentanti, finalizzato all’inclusione scolastica degli stessi, ai sensi della legislazione vigente.
Alle Regioni, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, compete assicurare la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli àmbiti di competenza della Contrattazione Collettiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Agli Enti Locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall’articolo 1, comma 85 e seguenti della Legge 56/14, competono:
a) l’assegnazione del personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della Legge 104/92;
b) i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica come garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera c) della Legge 104/92 e dall’articolo 139, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 112/98;
c) l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), e all’articolo 24 della Legge 104/92.
Da ultimo, l’articolo 3 del Decreto definisce una prestazione comune a ciascuno degli Enti istituzionalmente preposti all’inclusione scolastica nell’àmbito della strumentazione didattica, stabilendo cioè la garanzia in capo allo Stato (istituzioni scolastiche), alle Regioni (diritto allo studio) e agli Enti Locali (erogazione dei sussidi didattici) dell’accessibilità e della fruibilità di strumentazioni tecnologiche e digitali nell’àmbito della didattica, oggi indispensabili per l’apprendimento degli alunni e degli studenti con determinate tipologie di disabilità, quali ad esempio quelle sensoriali.
L’articolo 4 (Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica) qualifica l’inclusione scolastica quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13.
Al comma 2 vengono introdotti i criteri relativi al processo di valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica. In pratica, vengono qui delineate le direttrici fondamentali verso cui si deve muovere l’azione educativa e formativa nell’àmbito dell’inclusione scolastica da parte delle scuole, nei più ampi processi di valutazione e di autovalutazione necessari per la definizione dei cosiddetti «piani di miglioramento».
Obiettivo della norma è pertanto quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla.
Nel dettaglio, i criteri identificati sono i seguenti:
a) qualità del Piano per l’Inclusione scolastica (PAI);
b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di garantirne il successo formativo;
c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’Inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione;
d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;
e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi.
L’articolo 5 (Certificazione e Valutazione Diagnostico-Funzionale) individua la «Valutazione Diagnostico-Funzionale» in luogo della «Diagnosi Funzionale» (DF) e del «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF), quale nuovo strumento per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell’alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico.
Si tratta, in concreto, di una semplificazione, sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali e di un tentativo di addivenire a una definizione uniforme del documento su tutto il territorio nazionale (anche attraverso apposite Linee Guida, che saranno elaborate dall’INPS), onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative.
L’articolo 6 (Commissioni Mediche) modifica l’attuale assetto delle Commissioni Mediche, prevedendo che siano composte da un medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in Neuropsichiatria Infantile e l’altro tra gli specialisti in Pediatria. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS.
Al comma 2 si prevede che, al fine della predisposizione della citata Valutazione Diagnostico-Funzionale, le Commissioni siano integrate da un rappresentante dell’Amministrazione Scolastica, con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica (organico dell’autonomia). Nella fase della Valutazione Diagnostico-Funzionale, si aggregheranno poi alle Commissioni pure uno specialista (terapista della riabilitazione) e un operatore sociale, figure già previste dalle commissioni disciplinate all’articolo 4 della Legge 104/92.
Si tratta, in sostanza, di un’inversione di tendenza rispetto all’attuale prassi che conduce all’assimilazione della condizione di gravità (così come certificata ai sensi della Legge 104/92) e all’attribuzione delle provvidenze, ivi incluso il sostegno didattico, senza che sul caso concreto vengano rilevati i bisogni effettivi di assistenza e di educazione, che mutano certamente in esito alla tipologia di disabilità, ma che non sono sempre certamente gli stessi, in quanto, come è noto, una tipologia di disabilità incide sulla persona in maniera differente e plurima.
Reputo che in tal modo si potrà corrispondere meglio agli effettivi bisogni educativi e formativi dell’alunno/studente con disabilità nell’àmbito delle provvidenze che ciascun soggetto istituzionale è tenuto ad erogare, evitando attribuzioni “meccaniche” che nulla hanno a che vedere con i bisogni effettivi di integrazione.
Il comma 5, infine, chiarisce che la quantificazione del sostegno didattico è di stretta competenza del GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale), come disciplinato dal presente Decreto Legislativo (si veda al successivo articolo 8).
L’articolo 7 (Procedure della certificazione degli alunni/studenti con disabilità) precisa, al comma 1, che l’INPS, soggetto a cui ordinariamente dev’essere rivolta inizialmente l’istanza per la certificazione, deve trattare quelle relative all’inclusione scolastica in via prioritaria, onde consentirne la calendarizzazione dell’accertamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Conseguentemente, le Commissioni Mediche effettuano gli accertamenti e redigono il documento unico di cui al precedente articolo 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell’accertamento.
Il secondo comma scandisce poi le fasi relative all’inclusione scolastica, nel modo seguente:
a) presentazione da parte del medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità. La domanda dev’essere corredata dalla certificazione e dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 5;
b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della Valutazione Diagnostico-Funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto al precedente articolo 6 da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;
c) trasmissione dei documenti da parte dei genitori all’istituzione scolastica, nonché al competente Ente Locale, ai fini dell’elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto individuale, ove richiesto dai Genitori;
d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell’Ente Locale e trasmissione all’istituzione scolastica;
e) trasmissione, a cura del Dirigente Scolastico, al GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale), di cui all’articolo 15 della Legge 104/92, come modificato dal presente Decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: 1) documenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6; 2) Progetto Individuale; 3) Piano per l’Inclusione (PAI); 4) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell’istituzione scolastica.
La procedura, in sintesi, solleva la famiglia da numerose incombenze burocratiche, per lo più demandate al medico di base e alla scuola. L’elaborazione della procedura stessa, per completezza e per logica conseguenza, prevede che la redazione del Piano Educativo Individualizzato sia posta al termine dell’iter, in quanto il documento, d’ora in poi, dovrebbe avere un forte contenuto didattico-pedagogico, spogliandosi così definitivamente di qualsiasi richiamo burocratico. Esso sarà calibrato sulla base del Progetto Individuale, nonché delle risorse di sostegno didattico definite nella procedura apposita.
L’articolo 8 (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) rinnova l’articolo 15 della Legge 104/92, istituendo appunto il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) e sopprimendo tutti gli altri gruppi di lavoro ormai obsoleti.
Il GIT avrà il compito di procedere ad effettuare la proposta di risorse per il sostegno didattico all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e sarà costituito per ogni àmbito territoriale di cui all’articolo 1, comma 66, della Legge 107/15.
L’articolo 9 (Il Progetto individuale) prevede che il PEI (Piano Educativo Individualizzato) sia parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2, della Legge 328/00.
L’articolo 10 (Piano per l’Inclusione) definisce modalità e contenuti del già citato Piano per l’Inclusione (PAI), che rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico da parte dei GIT e per l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato.
Al fine di rendere veramente inclusivo il “contesto” delle istituzioni scolastiche, esso confluisce opportunamente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), quale elemento caratterizzante l’identità culturale e l’autonomia progettuale delle scuole. In tale documento sono contenute le azioni che la scuola intende intraprendere nell’àmbito del contesto in cui opera e a tal fine è la scuola stessa a dover definire le opportunità che intende sfruttare, nonché i vincoli di contesto in cui si deve muovere.
L’articolo 11 (Piano Educativo Individualizzato) delinea appunto i contenuti e le modalità di approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che confluisce a pieno titolo nel Progetto Individuale di cui al precedente articolo.
Nell’ottica di una scuola pienamente inclusiva, la redazione e l’approvazione del PEI sono viste quale impegno fondante non solo del docente per il sostegno, ma di tutto il Consiglio di Classe in cui sia presente un alunno/studente con disabilità. Il concetto fondamentale, pertanto, è che la progettazione e l’azione educativa vengano esercitate da tutto il Consiglio di Classe, che programma, unitamente all’insegnante per il sostegno, le strategie didattico-educative per il successo formativo di tutti e di ciascuno.
Viene rimarcato e potenziato, pertanto, il precedente concetto della presa in carico globale da parte dell’intero Consiglio di Classe, già declinato nella Legge 104/92 e non sufficientemente attuato nell’àmbito dell’azione inclusiva quotidiana.
Infine, si rafforza l’ineccepibile principio secondo cui il PEI – sempre nell’àmbito della progettazione integrata – ciene elaborato con la necessaria partecipazione delle famiglie e di tutti gli operatori assegnati alla classe in supporto alla disabilità.
L’articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico) istituisce le articolazioni del personale per il sostegno didattico per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, nell’àmbito di quelli previsti dall’articolo 1, comma 66, della Legge 107/15.
Elemento di novità, qui, oltre alla definizione di una sezione specifica che assegna una “dignità” particolare al docente assunto sul posto per il sostegno didattico, sembra essere senz’altro la permanenza sul predetto posto, che viene modificata dagli attuali cinque anni ai nuovi dieci anni, con computo anche del servizio pregresso.
A parere di chi scrive, si tratta di una disposizione di particolare rilievo che favorisce finalmente la continuità didattica ed elimina definitivamente trattamenti giuridici differenziati tra personale con contratto di lavoro a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
L’articolo 13 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria) introduce una nuova disciplina per l’accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. In particolare, si prevede – con decorrenza a partire dall’anno 2019 – che per l’accesso al corso di specializzazione in Pedagogia e Didattica Speciale per le Attività di Sostegno Didattico e l’Inclusione Scolastica (organizzato dalle Università autorizzate, di durata annuale e ad accesso programmato, che sostituisce il precedente corso annuale, come disciplinato all’articolo 13 del Regolamento approvato con Decreto Ministeriale 249/10), lo studente consegua preventivamente 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) relativi alle didattiche dell’inclusione, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea (31 CFU). Ai sensi invece della normativa attualmente vigente, l’accesso al corso di specializzazione per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria era consentito con il solo conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria.
In pratica, per rafforzare le conoscenze necessarie a svolgere la professione di docente specializzato, si richiede agli aspiranti una preparazione più solida sui temi dell’inclusione, corrispondente in totale a 120 Crediti Formativi Universitari da acquisire, 60 preventivamente allo svolgimento del corso e ulteriori 60 nell’àmbito del predetto corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento preventivo della laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria, quale requisito base per lo svolgimento della funzione docente.
Sempre l’articolo 13 specifica anche che la positiva conclusione del corso di specializzazione di cui si è detto sia titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e di quella primaria.
L’articolo 14 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado) introduce (in analogia con quanto previsto nel precedente articolo per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria), la nuova modalità d’accesso alla professione di docente di sostegno per la scuola secondaria, attraverso l’istituzione del corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella scuola secondaria a decorrere dall’anno 2019.
Le modalità sono le medesime previste dall’articolo 13 e dunque, anche nel caso della scuola secondaria, si prevede il conseguimento di una solida preparazione sui temi dell’inclusione, pari a 120 Crediti Formativi Universitari, 60 dei quali da conseguire prima della frequenza al corso e ulteriori 60 durante la frequenza del corso stesso.
L’articolo 15 (Formazione in servizio del personale della scuola) definisce, per ciascuna tipologia di personale della scuola, la tipologia delle attività formative che dovranno essere svolte in materia di inclusione scolastica.
Finalmente, dunque, la formazione viene considerata come uno snodo fondamentale anche per l’innalzamento della qualità della didattica inclusiva e si precisa che essa deve coinvolgere tutte le componenti scolastiche chiamate ad operare in maniera “cooperativa” ai fini del raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni/studenti. A tale scopo, si afferma opportunamente che il Piano Nazionale di Formazione Obbligatoria, di cui all’articolo 1, comma 124 della Legge 107/15, può rappresentare un’occasione concreta per garantire lo svolgimento delle necessarie attività formative, per la piena realizzazione di quanto previsto dal presente Decreto Legislativo sull’inclusione. Al proposito, l’articolo 15 stabilisce che le scuole – nell’àmbito del Piano di Formazione inserito all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) – definiscano specifiche attività formative appositamente calibrate per quei docenti, curricolari e di sostegno, che insegnano in classi in cui sono presenti alunni/studenti con disabilità.
E da ultimo, ma non ultimo, la formazione – finalmente e “fortunatamente” – dovrà essere rivolta anche al personale ATA (che è tenuto a parteciparvi) e al personale dirigenziale, sia all’atto dell’immissione in ruolo che durante lo svolgimento dell’intera carriera.
L’articolo 16 (Continuità didattica) introduce il sacrosanto principio della continuità didattica anche per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata, che è posto inequivocabilmente una volta per tutte in capo non solo al docente di sostegno, ma anche a tutto il personale della scuola. Il principio, che ha natura di indirizzo generale per le attività delle scuole, deve estrinsecarsi sia nell’àmbito del Piano per l’Inclusione che del Piano Educativo Individualizzato.
L’articolo 17 (Osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica) cristallizza l’istituzione dell’Osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica che, in raccordo con l’Osservatorio Nazionale, supporta il Ministero nei seguenti aspetti:
a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione degli alunni/studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale;
b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;
c) proposte di accordi interistituzionali per la realizzazione del Progetto Individuale di Inclusione;
d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare.
L’Osservatorio è presieduto dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca o da un suo delegato, ed è composto dagli esponenti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché da altri soggetti pubblici e privati individuati dal Ministro stesso.
L’articolo 18 (Istruzione domiciliare) introduce una norma di particolare rilievo che supera alcune criticità emerse in tema di istruzione domiciliare, ad oggi non precipuamente normata e resa effettiva da linee di indirizzo del Ministero che hanno in parte assimilato la disciplina relativa alla “scuola in ospedale” di cui all’articolo 12, comma 9 della Legge 104/92.
L’articolo specifica dunque che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali individuino azioni per garantire il diritto all’istruzione agli alunni e studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.
Viene superato, quindi, in generale, il concetto della preventiva ospedalizzazione e dell’esclusiva “sezione in ospedale” che, pur permanendo nell’ordinamento, ormai da sola non risulta essere più coerente con le evoluzioni temporali, in campo medico, tecnologico e didattico.
Infine, gli articoli 19 (Abrogazioni), 20 (Decorrenze) e 21 (Copertura) chiudono il provvedimento, stabilendo la legislazione da esso abrogata, le decorrenze temporali per l’entrata in vigore e gli aspetti finanziari.
Nelle intenzioni della neoministra Valeria Fedeli, questo Decreto dovrebbe «rivoluzionare l’attuale sistema dell’inclusione scolastica e garantire finalmente un’inclusione di qualità agli allievi con disabilità del nostro Paese». Da parte nostra, oltre ad attendere i commenti dei Lettori, auspichiamo innanzitutto – come già sottolineato in altra parte di questo stesso giornale – che nei sessanta giorni che dovranno precedere la pubblicazione del testo finale del Decreto, durante i quali esso verrà discusso dalle competenti Commissioni Parlamentari, la ministra Fedeli – come d’altronde ha già promesso di fare – cambi radicalmente atteggiamento nei confronti delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. In tal senso attendiamo con ansia di essere finalmente convocati in audizione, per far sentire la voce di chi, come noi, affronta sul campo la faticosa quotidianità del sostegno didattico e, pertanto, può contribuire a rendere quel testo ancora più efficace e alla portata del successo scolastico di tutti e di ciascuno. L’inclusione, infatti, non può prescindere dallo sforzo collaborativo del Ministero, che dev’essere sempre in grado di confrontarsi a “tutto tondo” e di attivare sinergie positive e cercare sintonie strategiche con tutto il contesto scolastico (dunque anche con gli allievi con disabilità, con i loro genitori e con chi li rappresenta), senza sconfinamenti in campi altrui e nell’unico interesse del loro diritto allo studio.
Direttore scientifico dell’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti).
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: direttorescientifico@irifor.eu.
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