Pugno duro solo verso gli alunni con disabilità?

di Flavio Fogarolo*
Perché quel “colpo basso” ai ragazzi con disabilità che frequentano le scuole medie, contenuto nel recente schema di Decreto sulla valutazione delle competenze degli studenti, che rischia di mettere in discussione la stessa filosofia dell’inclusione? Non sarà semplicemente un uso frettoloso del “copia e incolla”, da parte del Ministero, da correggere quanto prima? «Sarebbe infatti paradossale - sottolinea Flavio Fogarolo - che un Decreto ove si riformano gli esami, smussando varie rigidità, mostrasse il pugno duro solo verso gli alunni con disabilità!»

Bimbo alla lavagna con aria corrucciataL’attenzione di chi si occupa di inclusione e scuola è concentrata in questi giorni sullo Schema di Decreto Legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto del Governo n. 378), ovvero sull’Atto che intende riformare il sostegno, ma la sorpresa più grossa, vero “colpo basso” per i ragazzi con disabilità e le loro famiglie, si trova, a parere di chi scrive, in un altro Decreto, approvato contemporaneamente nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, e uscito anch’esso dal cilindro della Legge 107/15 della Buona Scuola.
Parlo dello Schema di Decreto sulla  valutazione (Atto di Governo n. 384: Schema di Decreto Legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato), che rappresenta a mio parere un grave e inaccettabile passo indietro per gli alunni con disabilità, perché toglie loro la possibilità di conseguire il diploma di licenza media sostenendo prove differenziate e introduce il concetto di equipollenza, finora valido solo nella scuola secondaria di secondo grado.
Basta confrontare il testo in vigore con quello nuovo proposto, come riportato nella tabella successiva:

Testo in vigore
(DPR 122/09, articolo 9, comma 2)
Nuova enunciazione
(schema nuovo Decreto)
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza Le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo

L’esame del Primo Ciclo – già Esame di Licenza Media – non attesta competenze professionali, ma la conclusione di un percorso di formazione che l’alunno con disabilità ha seguito in modo personalizzato. Non a caso, fino ad oggi, l’esame prevede prove «idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali» (DPR 122/09, articolo 9), equivalenti a quelle ordinarie ai fini del superamento del diploma. Il nuovo Decreto, invece, introduce il concetto di «prove equipollenti», che mai era stato applicato in precedenza nell’esame di terza media.
Fino alla metà degli Anni Novanta, la normativa richiedeva obiettivi personalizzati, ma «globalmente riconducibili ai programmi ministeriali» per conseguire un diploma valido, ma successivamente questo vincolo è stato abolito ed è stato dato a questo esame un valore diverso, come attestazione di competenze di cittadinanza. Ormai da oltre vent’anni i ragazzi con disabilità che sono in grado di sostenere una prova d’esame, anche se adattata alle loro capacità, conseguono un regolare diploma.
È sorprendente come in un Decreto che riforma gli esami smussando varie rigidità introdotte dalle riforme dell’“era Gelmini” (ma non solo), come l’obbligo della sufficienza in tutte le materie per l’ammissione, la prova INVALSI, le cinque prove scritte… mostri il pugno duro solo verso gli alunni con disabilità, modificando per loro radicalmente l’esame, ma pure, inevitabilmente, la stessa filosofia dell’inclusione, con ricadute in tutti i precedenti anni di scuola e anche in vista del futuro inserimento lavorativo, perché la maggior parte dei ragazzi con disabilità rimarrebbe senza licenza media, riducendo ulteriormente per loro le già poche occasioni di lavoro offerte.

Leggendo attentamente lo Schema di Decreto, viene per altro il dubbio che qualcuno abbia fatto un po’ di confusione, dato che l’enunciato che troviamo per l’Esame di Stato del Secondo Ciclo (già Esame di Maturità) risulta per i candidati con disabilità più aperto di quello del primo ciclo:

Nuovo Schema di Decreto esami
Primo ciclo (articolo 12) Secondo Ciclo (articolo 22)
Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo­ didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tali prove hanno valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

In sostanza, per il Secondo Ciclo si dice che le prove differenziate sono in ogni caso valide per il rilascio del diploma, mentre nel Primo hanno valore solo se equipollenti. Ma attualmente è proprio il contrario: è nel Secondo Ciclo che l’esame è valido per il diploma solo se eventuali prove personalizzate sono giudicate equipollenti dalla Commissione, mentre lo è sempre nel primo. Questo, in effetti, fa sorgere il dubbio che tutto sia dipeso da un’inversione in fase di redazione, anche se l’ipotesi che si facciano errori del genere a questi livelli risulta alquanto strana.
Ma forse il “diavoletto” che fa prendere cantonate per l’uso frettoloso del “copia e incolla” si annida anche nei computer dell’Ufficio Legislativo del Ministero e non solo dentro ai nostri. Se è così, si fa presto a correggere. Altrimenti, se al Governo pensano veramente di rimangiarsi in questo modo decenni di integrazione scolastica, almeno spieghino perché.

Formatore. Componente del Gruppo Scuola della FISH Veneto (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Già referente per la Disabilità nell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza.

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