Come segnalato dall’Ufficio Politiche Disabilità della CGIL, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione Civile ha prodotto il 28 aprile scorso una Sentenza (n. 10576/17), con la quale ha stabilito l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore con disabilità, per inidoneità ad assolvere alle proprie mansioni, in seguito all’aggravarsi della sua situazione, dopo che l’accertamento delle sue condizioni era stato svolto da un unico medico e non dalla Commissione competente, come stabilito invece dall’articolo 10, comma 3 della Legge 68/99.
Nei primi due gradi di giudizio, dunque, la richiesta di annullamento del provvedimento di licenziamento, avanzata dal lavoratore, era stata respinta, ora invece, come detto, la Cassazione ha rinviato la causa al Giudice di Secondo Grado, affinché si pronunci nuovamente sulla base del principio secondo cui «il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione di lavoro, solo nel caso in cui la speciale Commissione integrata» accerti «la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, non essendo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria». (S.B.)
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