Questo Decreto è un’occasione mancata

di Gianluca Rapisarda*
Al di là di alcuni aspetti apprezzabili, ma anche di varie criticità non risolte, secondo Gianluca Rapisarda «il testo definitivo del nuovo Decreto sull’inclusione degli alunni con disabilità è da ritenersi “vecchio” dal punto di vista culturale e pedagogico. Esso, infatti, non fa esplicito riferimento alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e considera ancora “staticamente” la didattica inclusiva come una prerogativa soltanto degli alunni/studenti con disabilità e non come una preziosa risorsa al servizio dei bisogni educativi di tutti e di ciascuno»

Particolare di alunno con disabilità in aula scolasticaPubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, il tanto atteso Decreto Legislativo sull’inclusione degli alunni con disabilità (66/17) entrerà definitivamente in vigore il 31 maggio prossimo e i suoi contenuti non presentano novità di rilievo rispetto a quanto già anticipato su queste stesse pagine nelle scorse settimane.
Innanzitutto, positivo e apprezzabile è stato lo sforzo dell’Esecutivo nell’accogliere taluni suggerimenti provenienti dalle organizzazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, quali l’inserimento dell’associazionismo di riferimento tra gli interlocutori dei processi di inclusione scolastica insieme alle famiglie, o anche quello dell’Osservatorio per l’Inclusione Scolastica tra i soggetti che esprimeranno un parere sulla valutazione della qualità dei servizi delle istituzioni scolastiche. E bene anche il recepimento dell’ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità).
Con il nuovo Decreto, infatti, la famiglia partecipa a tutte le fasi: dalla formulazione del Profilo di Funzionamento dell’alunno (che sostituisce la Valutazione Diagnostica Funzionale, come chiesto dalle Associazioni), alla quantificazione delle risorse da assegnare. Sempre su richiesta delle famiglie, poi, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) entrerà a far parte del Profilo di Funzionamento.

Entrando ulteriormente nel dettaglio di quanto detto, se la prima bozza del testo introduceva la Valutazione Diagnostico Funzionale, andando a sostituire gli attuali Profilo Dinamico Funzionale e la Diagnosi Funzionale, ora il testo finale parla di un «profilo di funzionamento secondo i criteri del succitato modello bio-psico-sociale dell’ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale (di cui all’articolo 14 della legge 8 Novembre 2000 n. 328), nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)».
In verità, un po’ di confusione permane, poiché nel PEI non paiono esserci cenni al sostegno didattico (articolo 7), mentre i sostegni – incluso quello didattico – sembrano dover essere contenuti nel Profilo di Funzionamento: quindi, a determinare e quantificare le ore di sostegno sarà, a quanto sembra, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare, oggi sì arricchita di componenti rispetto alla bozza iniziale, ma comunque non composta dalle persone che effettivamente conoscono il ragazzo e con un assetto prevalentemente medico.

A parere di chi scrive, una delle novità più significative del testo finale pubblicato in Gazzetta Ufficiale è il fatto che la valutazione dell’inclusione scolastica sia parte integrante della valutazione della scuola, tramite indicatori che l’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) dovrà andare a definire. Alla stesura di tali indicatori, grazie all’intervento delle principali Associazioni di e per persone con disabilità, parteciperà, come detto, anche l’Osservatorio Ministeriale per l’Inclusione Scolastica (articolo 15 del Decreto).

Un discorso più approfondito richiede la delicata questione relativa alle nuove modalità di formazione iniziale dei docenti per il sostegno della scuola dell’infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo e secondo grado e alle nuove procedure del loro reclutamento.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Attuativi della Legge 107/15 (cosiddetta La Buona Scuola), la materia è ora disciplinata dall’articolo 12 del citato Decreto Legislativo 66/17 (formazione iniziale dei docenti per il sostegno della scuola dell’infanzia e primaria) e dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 59/17 sulla formazione e il reclutamento del personale docente (formazione iniziale degli insegnanti specializzati della secondaria di primo e secondo grado).
La formazione iniziale universitaria specifica degli insegnanti per il sostegno della scuola dell’infanzia e primaria sarà caratterizzata da un aumento dei Crediti Formativi sulla Didattica Inclusiva e sulla Pedagogia Speciale, che andrà dagli attuali 60 a 120. In sostanza, i futuri docenti specializzati della scuola dell’infanzia e di quella primaria, durante il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, oltre ai 31 Crediti Formativi già previsti dal normale piano di studi, ne dovranno conseguire ulteriori 60 sulle Didattiche dell’Inclusione. Successivamente, potranno accedere a un apposito corso di specializzazione in Pedagogia Speciale e Didattica dell’Inclusione, con il rilascio di altri 60 Crediti. Infine, il superamento di tale corso costituirà titolo abilitante per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e di quella primaria.
Per la formazione iniziale degli insegnanti specializzati della scuola secondaria di primo e secondo grado, bisogna invece fare riferimento, come accennato, all’articolo 10 del Decreto Legislativo 59/17.
Oggi chi vuole diventare insegnante curricolare e per il sostegno della scuola secondaria deve abilitarsi, dopo la laurea, attraverso un tirocinio formativo (TFA). L’abilitazione dà accesso alle graduatorie di istituto per le sole supplenze: per entrare in ruolo, infatti, bisogna attendere e superare un concorso. Dal 1999 il primo concorso bandito in tempi recenti è stato quello del 2012, seguìto poi da quello del 2016, con lunghi periodi di attesa e vuoto, senza certezze per gli aspiranti docenti.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto e la sua definitiva entrata in vigore, tutte le laureate e i laureati potranno partecipare ai concorsi, a patto che abbiano conseguito 24 Crediti Universitari nei settori formativi Psico-Antropo-Pedagogici o nelle Metodologie Didattiche. I concorsi avranno cadenza biennale e il primo di essi sarà nel 2018.

Per diventare dunque docente per il sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, occorrerà superare un concorso ordinario e i requisiti per accedere ad esso saranno i seguenti:
° laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di secondo livello dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso;
° certificazione del possesso di almeno 24 Crediti Formativi Universitari o Accademici, acquisiti in forma curricolare o extracurricolare, nelle Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche e nelle Metodologie e Tecnologie Didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 Crediti in almeno tre dei seguenti quattro àmbiti disciplinari: Pedagogia, Pedagogia Speciale e Didattica dell’Inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e Tecnologie Didattiche;
° attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Decreto Ministeriale 270/04 e delle competenze informatiche e telematiche.

Il Concorso prevede tre prove scritte e un colloquio orale:
° prima prova scritta: ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulla specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva;
° seconda prova scritta: ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche e sulle Metodologie e Tecnologie Didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva;
° prova aggiuntiva: è scritta ed è sostenuta dopo la seconda prova scritta, al fine di valutare il grado delle conoscenze di base del candidato sulla Pedagogia Speciale, sulla Didattica per l’Inclusione Scolastica e sulle relative metodologie;
° prova orale: consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base.

Vinto il concorso, si potrà accedere al nuovo percorso triennale FIT (Formazione, Inserimento e Tirocinio), che si concluderà con la stipula del contratto a tempo indeterminato. In pratica, il FIT manda definitivamente in soffitta il precedente TFA (Tirocinio Formativo Attivo).
Durante il primo anno, sarà necessario conseguire un diploma di specializzazione, dopo la frequenza di un corso in Didattica dell’Inclusione e Pedagogia Speciale, con il rilascio finale di 60 Crediti Formativi Universitari. I futuri docenti specializzati della scuola superiore di primo e secondo grado potranno poi completare la loro formazione durante il secondo anno del percorso FIT, attraverso tirocini diretti e indiretti e supplenze presso istituzioni scolastiche del loro àmbito territoriale di appartenenza, con l’acquisizione di ulteriori 40 Crediti Formativi e infine, nel terzo e ultimo anno, tramite la graduale acquisizione di autonome funzioni di docente per il sostegno con supplenze su posti vacanti o disponibili in scuole dell’àmbito scolastico di riferimento.
Durante il periodo di formazione e tirocinio, il contrattista percepirà uno stipendio di 600 euro lordi, che aumenterà gradatamente fino all’arruolamento definitivo.
Il superamento del percorso triennale FIT e delle relative “prove intermedie” e della valutazione complessiva finale, determinerà la definitiva messa in ruolo del docente di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.
I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno potranno chiedere il passaggio sui posti comuni dopo cinque anni (così come ora) di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico (articolo 14 del Decreto Legislativo 66/17) e nel computo dei dieci anni si considererà anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.

Il Decreto Legislativo 59/17 prevede per altro una fase transitoria che, in prosecuzione con il piano di assunzioni della Buona Scuola, dovrebbe continuare ad offrire risposte al “precariato storico”. Verranno innanzitutto esaurite le cosiddette “graduatorie ad esaurimento” e quelle dell’ultimo concorso del 2016. Ci saranno inoltre delle procedure concorsuali specifiche per chi sta già insegnando come supplente da tempo, mentre per i docenti abilitati della seconda fascia delle graduatorie di istituto vi sarà un concorso, come detto, nel 2018, con una prova orale seguita (quando si verificherà la disponibilità di posti) da un anno di servizio con una valutazione finale.
I partecipanti entreranno in ruolo, dunque, dopo un’ulteriore verifica in classe. Le iscritte e gli iscritti nelle terze fasce di istituto, quelli con tre anni di servizio, potranno accedere a concorsi con uno scritto e un orale e, se vincitori, accederanno al percorso FIT facendo il primo e terzo anno. Come dire che per la piena entrata a regime del nuovo sistema ci vorranno diversi anni. D’altra parte, la possibilità stabilita dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 66/17 di garantire la continuità didattica dei docenti di sostegno, attraverso la possibilità di confermare per più volte nel corso dell’anno scolastico successivo lo stesso docente con contratto determinato, non depone a favore dell’eliminazione di uno dei mali storici dell’inclusione scolastica italiana, la cosiddetta “supplentite” e di certo non fa ben sperare in termini di qualità del modello.
A ciò si aggiunga che, a mio avviso, resta il “rebus” della mancata previsione della medesima formazione universitaria iniziale specifica per i docenti per il sostegno della scuola dell’infanzia e primaria e per quelli della superiore di primo e secondo grado. Su tale parte del Decreto, ritengo che il Ministero debba necessariamente intervenire e in ogni caso mi pare si sia esagerato più sul “quanto” della formazione che sul “come”, trascurandone la qualità e i contenuti specifici.

Anche la formazione generalizzata di tutto il personale scolastico sulle singole disabilità, stabilita dall’articolo 13 del Decreto 66/17, appare un po’ lacunosa, in quanto non prevede alcun obbligo di osservarla. A tal proposito, e per ovviare a ciò, il recente Piano Triennale di Formazione Obbligatorio per i docenti curricolari e di sostegno in servizio potrebbe costituire un ottimo strumento e una preziosa opportunità da cogliere da parte di tutte le Istituzioni scolastiche, facendo individuare dai loro Collegi Docenti l’inclusione scolastica tra le loro “priorità tematiche”.

Valuto invece positivamente il mantenimento a un massimo di 20 alunni per classe in presenza di ragazzi con disabilità, fissato dal Decreto 66/17. Tale disposizione, infatti, recepisce quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09, intendendo contrastare il proliferare delle cosiddette “classi pollaio” tanto deleterie per gli alunni con disabilità. Resta per altro il fatto che il Decreto non stabilisce l’inderogabilità del numero di 20 alunni per classe, in presenza di disabili, anche se, rispetto alla formulazione iniziale, è scomparsa la dicitura “di norma”, che avrebbe consentito di superare eccezionalmente quel tetto senza limiti.

Si deve poi segnatamente parlare della spinosa questione riguardante la continuità didattica, rispetto alla quale mentre la prima bozza di Decreto prevedeva un vincolo decennale sul sostegno per gli insegnanti, ora, nel testo definitivo (articolo 14 del Decreto 66/17), il Governo – come detto in precedenza – ha deciso di mantenere l’attuale vincolo quinquennale, nelle more di superarlo definitivamente, al momento dell’entrata a regime della nuova disciplina della formazione iniziale e del reclutamento degli insegnanti. Come già sopra accennato, inoltre, i contratti a tempo determinato potranno essere reiterati «a docenti supplenti più volte nel corso dell’anno scolastico successivo», in caso di fruttuoso rapporto docente-alunno e con il consenso delle famiglie.
E ancora, all’articolo 14 dell’originario Schema di Decreto, si è aggiunto ora, nel testo definitivo, che «al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, si applica l’articolo 462 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994»: almeno per tutto l’anno, quindi, l’insegnante di sostegno dovrebbe rimanere lo stesso.
In definitiva, a parere di chi scrive, qualche ombra rimane senz’altro sulla continuità didattica: il nuovo Decreto, infatti, non prevede nulla per contrastare il fatto che più del 40% degli attuali docenti per il sostegno sono supplenti e hanno incarichi precari “in deroga”. Per ovviare a ciò, bisognerebbe rivedere i criteri degli organici dei docenti specializzati, che dovrebbero poter transitare dal presente organico di fatto a quello di diritto delle scuole e prevedere un serio e strutturale piano di assunzione attraverso appositi concorsi.
E sempre in merito alla “continuità negata”, ritengo che il Ministero si sia inspiegabilmente dimenticato della raccomandazione contenuta nella stessa Legge della Buona Scuola, che indicava di «vincolare il docente di sostegno all’intero ciclo d’istruzione dell’alunno con disabilità».

Altro tema “caldo” è quello della valutazione degli alunni con disabilità in sede di Esame di Stato, rispetto al quale le mie considerazioni sono positive. Infatti, l’articolo 12 del Decreto Legislativo 62/17, sulla valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, che aveva creato molte perplessità nella sua bozza iniziale, decreta ora che per gli alunni con disabilità certificati il Consiglio di Classe o i docenti contitolari della classe stessa possano prevedere per lo svolgimento delle prove standardizzate misure compensative o dispensative, adattamenti della prova o l’esonero dalla prova.
All’Esame di Stato, poi, che conclude il primo ciclo di istruzione, il vecchio testo diceva che le prove differenziate – e qui stava la preoccupazione – «se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale». Ora invece, secondo quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, «le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma».

In conclusione, e alla luce di tutto quanto detto, ritengo che questo testo definitivo della Delega sull’inclusione della Buona Scuola sia da ritenersi “vecchio” dal punto di vista culturale e pedagogico. Esso, infatti, non fa esplicito riferimento all’articolo 24 (Educazione) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e considera ancora “staticamente” la didattica inclusiva come una prerogativa soltanto degli alunni/studenti con disabilità e non come una preziosa risorsa al servizio dei bisogni educativi di tutti e di ciascuno.
L’attenzione alle differenze individuali di ciascun alunno da parte di tutto il contesto e non solo del docente di sostegno per le necessità degli allievi con disabilità: ecco la vera discriminante pedagogica, lo spartiacque su cui non ha “colpevolmente” insistito il Decreto Legislativo 66/17 per transitare definitivamente dalla vecchia dimensione integrativa della scuola italiana alla nuova cultura dell’inclusione “per tutti” (for all).

Direttore scientifico dell’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) (direttore scientifico@irifor.eu).

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