«Grande soddisfazione» viene espressa da Gianluca Rapisarda, direttore scientifico dell’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione dell’UICI-Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), per la Sentenza espressa dalla Prima Sezione del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Campania, pubblicata il 31 maggio scorso, che accogliendo il ricorso promosso dall’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Relazionale e/o Intellettiva), ha condannato il Comune di Napoli, per la mancata erogazione del servizio di trasporto agli alunni con disabilità nel periodo 2001-2006.
«Già alla fine dello scorso anno – sottolinea Rapisarda – avevamo salutato con particolare favore la Sentenza 275/16 della Corte Costituzionale, ritenuta da più parti come un vero e proprio “punto fermo dell’inclusione scolastica”, in quanto risolvendo un conflitto apparentemente marginale, aveva enunciato due princìpi letteralmente “esplosivi”, vale a dire che il diritto al trasporto è “strettamente funzionale” e indissolubilmente connesso al diritto allo studio degli allievi con disabilità, oltre al fatto che i diritti dei cittadini vengono prima dell’obbligo di pareggio di bilancio fissato dall’articolo 81 della Costituzione (come modificato in seguito all’accordo europeo sul fiscal compact). Quella Sentenza, dunque, ha fatto evidentemente “scuola”, inducendo appunto nei giorni scorsi il TAR della Campania a prendere spunto da essa e ad affermare che i diritti fondamentali, quali quello allo studio e al trasporto per gli alunni con disabilità, non possono essere subordinati al fatto che ci siano o meno i soldi necessari a realizzarli, ma vengono prima di ogni considerazione economica».
«Quello del trasporto degli studenti con disabilità – annota ancora il Direttore Scientifico dell’IRIFOR – è per altro un problema “atavico” del nostro sistema d’istruzione, ripresentandosi purtroppo “ciclicamente” all’inizio di ogni anno e impedendo ai ragazzi con disabilità di frequentare la scuola in condizioni di pari opportunità e alla stessa stregua dei loro compagni. Dal canto loro le famiglie, e naturalmente gli stessi alunni con disabilità, sono ormai stanchi delle promesse “da campagna elettorale”, che in seguito vengono puntualmente disattese dagli Organi Competenti. Mi auguro dunque che anche questa Sentenza possa davvero favorire il passaggio dalle “belle parole” ai fatti concreti da parte dei nostri interlocutori istituzionali».
«È giunto il momento infatti -prosegue Rapisarda – che il Ministero dell’Istruzione, i Comuni, le ex Province o Città Metropolitane non dimentichino più che il diritto all’istruzione delle persone con disabilità è consacrato dall’articolo 38 della nostra Costituzione e che il trasporto degli studenti con disabilità, ai sensi dell’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, è da considerarsi tra i servizi “essenziali” per il funzionamento scolastico di competenza degli Enti Locali. Indipendentemente dalle succitate Sentenze, quindi, spetta al Legislatore predisporre una volta per tutte gli strumenti idonei alla realizzazione e all’attuazione del diritto allo studio ed al trasporto degli allievi con disabilità, affinché essa non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. Il trasporto agli alunni con disabilità, pertanto, è un diritto che dev’essere garantito come quello allo studio o alla salute. Ed è la garanzia di tali diritti incomprimibili che deve incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
«L’articolo 24 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità – conclude Rapisarda – sancisce che l’istruzione è un diritto “insopprimibile” di ogni persona con disabilità, a prescindere dal tipo di limitazione funzionale. Solo l’applicazione di questo sacrosanto principio da parte del Ministero e degli Enti Locali potrà dare finalmente autentica dignità e chiara identità al processo di inclusione degli alunni/studenti con disabilità del nostro Paese». (S.B.)
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