Un altro Comune condannato per l’insufficiente assistenza allo studio

«Questa Sentenza sancisce ancora una volta il principio secondo cui i diritti dei bambini e dei ragazzi con disabilità non devono dipendere dalla disponibilità immediata di risorse. Gli Enti Locali devono infatti garantire i servizi di assistenza allo studio in tempi brevi e certi, fornendo le ore di supporto ritenute necessarie»: viene commentata così, da parte della Federazione lombarda LEDHA, l’ennesima Sentenza di condanna nei confronti di un Comune - quello di Lonato del Garda (Brescia) - per non avere garantito le necessarie ore di assistenza educativa a un ragazzo con grave disabilità

Mano del giudice che batte il martelletto«Questo pronunciamento dei Giudici sancisce ancora una volta il principio secondo cui i diritti dei bambini e dei ragazzi con disabilità non devono dipendere dalla disponibilità immediata di risorse. I Comuni devono infatti garantire i servizi di assistenza allo studio in tempi brevi e certi. La gestione delle risorse economiche e gli eventuali rimborsi da parte della Regione sono problematiche che devono essere gestite nell’àmbito delle relazioni tra Enti Locali».
Così Giovanni Merlo, direttore della LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, che costituisce la componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), commenta la Sentenza con cui il TAR di Brescia (Tribunale Amministrativo Regionale) ha condannato il Comune di Lonato del Garda, accogliendo il ricorso che ancora una volta i genitori di un ragazzo con grave disabilità avevano dovuto avviare, essendo state garantite al figlio solo cinque ore di assistenza educativa – ovvero il minimo previsto dalla recente Delibera n. X/6832/17 della Regione Lombardia) – a fronte delle diciannove ore settimanali indicate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Accogliendo pertanto il ricorso, i Giudici del TAR bresciano hanno ordinato al Comune di Lonato del Garda di assicurare «con decorrenza immediata e con assunzione di relativi oneri un assistente alla persona in favore del minore, quanto meno per il numero di ore settimanali (15) indicate dall’Istituto scolastico frequentato dal minore [grassetto nostro nella citazione, N.d.R.]».
La citata delibera della Regione Lombardia n. X/6832/17 prevede infatti la possibilità di aumentare le ore di sostegno, «in base al livello di disabilità dello studente o alla particolare situazione di bisogno», come si legge anche nella Sentenza prodotta ora dai Giudici bresciani.

«Per la nostra Federazione – dichiara Gaetano De Luca, avvocato del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della LEDHA –  che negli ultimi anni ha lanciato la campagna Vogliamo andare a scuola!, per garantire il diritto all’inclusione scolastica degli alunni e studenti con disabilità in Lombardia, si tratta chiaramente di una Sentenza importante. Purtroppo, va detto, stanno giungendo diverse segnalazioni relative a situazioni simili e per questo vogliamo ancora una volta ricordare agli Enti Locali che essi hanno il dovere di fornire le ore di supporto ritenute necessarie. Nel caso poi che non lo facciano, rischiano anche una condanna al risarcimento dei danni da parte dei vari Tribunali». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@ledha.it (Ilaria Sesana).

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