Di fronte al diritto allo studio, non c’è “ragione di bilancio” che tenga!

«Assistenza alla comunicazione, assistenza “ad personam” e trasporto sono diritti esigibili per i quali tocca ai Comuni far fronte. Quello delle questioni economiche è un tema certamente rilevante, ma va gestito all’interno della dialettica tra istituzioni locali e non può impattare sui diritti degli alunni e degli studenti con disabilità»: a sottolinearlo è la Federazione lombarda LEDHA, dopo una nuova, ulteriore Sentenza, che ha accolto il ricorso dei genitori di una giovane con disabilità, cui il Comune aveva drasticamente ridotte le ore di assistenza educativa a scuola

Bimba con disabilità motoria a scuola «Questa nuova Sentenza ribadisce quello che avevamo già rilevato in diverse occasioni, ovvero che la Legge Regionale della Lombardia ha attribuito ai Comuni l’onere di erogare i servizi di assistenza allo studio, fondamentali per garantire il diritto all’istruzione degli alunni e studenti con disabilità. E questo indipendentemente dai tempi, modi e intensità del supporto economico regionale»: è visibilmente soddisfatta, Laura Abet, avvocato del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della LEDHA (la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce la componente lombarda della FISH-Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), nel commentare la recente Sentenza con cui il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia ha accolto il ricorso dei genitori di una ragazza che frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico di Mortara (Vigevano), ribadendo quando già sancito da numerosi altri provvedimenti, e cioè che nessuna “ragione di bilancio” può essere invocata per giustificare la riduzione dei servizi deputati a garantire il diritto allo studio.

«Ottimi voti e una grande voglia di studiare, la ragazza – riferiscono dalla LEDHA – è affetta da tetraparesi spastico distonica e per questo motivo ha bisogno di essere seguita, anche a scuola, da un assistente educativo. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) adottato dal GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo) dell’Istituto scolastico frequentato dalla giovane ne aveva indicato il fabbisogno in 28 ore settimanali di assistenza educativa, ma il suo Comune di residenza (Parona, in provincia di Pavia), aveva deciso di assegnarle solo 12 ore, facendo riferimento alle Linee Guida della Regione Lombardia, secondo le quali, di norma, possono essere concesse al massimo 10 ore di assistenza settimanali». E tuttavia, puntualizza Abet, «quelle stesse Linee Guida Regionali affermano, in modo chiaro, che agli studenti con disabilità complessa o in situazione di particolare bisogno è riconosciuto un monte ore aggiuntivo».
«Il TAR – aggiungono dal canto loro gli avvocati Livio Neri e Ilaria Adinolfi, che hanno curato il ricorso – ha confermato che il diritto fondamentale all’istruzione e alla formazione per le persone con disabilità non soggiace alla previsione di tetti massimi di spesa e dev’essere tutelato nella misura e con le forme previste nel PEI di ciascuno studente con disabilità».

«Assistenza alla comunicazione – concludono quindi dalla LEDHA -, assistenza ad personam e trasporto sono diritti esigibili per i quali tocca ai Comuni far fronte. Quello delle questioni economiche è un tema certamente rilevante, ma dev’essere gestito all’interno della dialettica tra istituzioni locali e non può – in nessun caso – impattare sui diritti degli alunni e degli studenti con disabilità». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@ledha.it.

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