Almeno un solo docente di sostegno nello stesso anno scolastico!

Mentre la Federazione LEDHA denuncia sul fronte del sostegno una situazione critica anche in Lombardia e in Provincia di Milano, l’Osservatorio Scolastico dell’Associazione AIPD ricorda che se un docente di sostegno ha iniziato a insegnare in una scuola, non può essere spostato in un’altra sede dopo venti giorni dall’inizio dell’anno scolastico. È opportuno dunque che le famiglie, le scuole e gli Uffici Scolastici Regionali siano bene informati su tale norma, per far valere il diritto alla continuità almeno durante lo stesso anno scolastico

Bimbo alla lavagna con aria corrucciataInsegnanti di sostegno destinati a cambiare continuamente e che quando restano spesso non sono formati, ritardi sul trasporto scolastico e sull’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, tante scuole ancora piene di barriere: come avevamo riferito nei giorni scorsi sulle nostre pagine, è questo ciò che avevano denunciato nei giorni scorsi la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e l’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), chiedendo a una voce l’urgente convocazione dell’Osservatorio per l’Inclusione Scolastica, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per porre rimedio a tali situazioni.
A giudicare ora dalla nota diffusa dalla LEDHA – la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce la componente lombarda della FISH – la situazione in tal àmbito è critica anche in Lombardia e in Provincia di Milano, sul fronte, in questo caso, dei ritardi nelle assegnazioni dei docenti di sosetgno e ancora una volta per il fatto che molte di tali cattedre saranno coperte da insegnanti senza una preparazione specifica.
«Gli alunni con disabilità – dichiara a tal proposito Gaetano De Luca, avvocato del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della LEDHA – hanno tutte le ragioni per pretendere di esercitare il proprio diritto allo studio alla pari di tutti gli altri compagni di scuola. Non è sufficiente, infatti, consentirne la mera iscrizione e frequenza, ma occorre fornire figure di sostegno didattiche specializzate e per un numero di ore adeguato ai loro bisogni. La mancanza di specializzazione degli insegnanti di sostegno, così come la mancanza di continuità didattica (al pari della mancata o insufficiente assegnazione di quelle figure di supporto) può essere configurata come una condotta indirettamente discriminatoria, in quanto pone gli studenti con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto ai loro compagni».

Di fronte dunque a tali situazioni, la LEDHA ha invitato i genitori di alunni e studenti con disabilità a rivolgersi alle proprie Associazioni territoriali di riferimento o allo stesso Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, per valutare quali azioni intraprendere, garantendo a questi bambini e ragazzi il diritto a frequentare la scuola al pari di tutti i loro compagni di classe.
«Situazioni come queste – aggiunge il presidente della LEDHA Alessandro Manfredi, riprendendo riflessioni analoghe a quelle già espresse da FISH e ANFFAS – si ripetono purtroppo da anni, provocando situazioni di disagio per migliaia di bambini e ragazzi con disabilità che vedono leso il proprio diritto a frequentare la scuola in condizioni di parità con i loro compagni di classe. Come organizzazione impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, chiediamo innanzitutto agli Enti preposti che questa situazione si risolva nel più breve tempo possibile, garantendo almeno la presenza in continuità degli insegnanti di sostegno. Qualora questo non dovesse bastare, siamo pronti a offrire il nostro supporto anche con eventuali azioni legali».

A dare pieno supporto legale a quanto richiesto dalla LEDHA, vi è anche una nota prodotta in questi giorni dall’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone con Down), che ricorda come «la Legge 107/15, cosiddetta La Buona Scuola, abbia espresso al comma 181, lettera c, punto 2, il principio di “garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione”».
«In verità – proseguono dall’Osservatorio Scolastico AIPD – l’articolo 14 del Decerto Legislativo 66/17, applicativo della Legge 107/15, non ha soddisfatto in pieno quel principio, in quanto non può ancora garantirsi in concreto la continuità di un docente da un anno al successivo, mancando un Decreto Ministeriale che regolamenti questa possibilità. E tuttavia, il comma 4 dell’articolo 14 dello Stesso Decreto 66/17 garantisce da subito almeno la continuità di un solo docente nel corso dello stesso anno scolastico, richiamando espressamente l’articolo 461 del Testo Unico sulla Legislazione Scolastica (Decreto Legislativo 297/94), che recita testualmente: “1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico [1° settembre, N.d.R.], anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. 2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo”».
«Ciò significa – sottolinea l’Osservatorio Scolastico AIPD – che i docenti di sostegno che hanno iniziato ad insegnare in una scuola non possono essere spostati in altra sede dopo il 20 settembre, norma, questa, che evita l’avvicendarsi di più di un docente di sostegno nel corso dello stesso anno scolastico, ciò che invece avviene in maniera frequente, specie nei primi mesi di ogni anno scolastico».
«Si raccomanda pertanto alle Associazioni – conclude la nota – di ricordare e diffondere questa norma tra le famiglie, le scuole e gli Uffici Scolastici Regionali, in modo da far valere il diritto alla continuità, almeno durante lo stesso anno scolastico». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
° ufficiostampa@ledha.it
° scuola@aipd.it

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