Dallo scorso mese di settembre l’Amministrazione Comunale di Milano si rifiuta di accogliere la richiesta, supportata dalla Diagnosi Funzionale, di fornire ad un bambino con autismo di 3 anni, frequentante una scuola dell’infanzia cittadina a gestione comunale, «l’assistenza specialistica per l’autonomia personale per: assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali in ambito scolastico», pur sapendo – e ben sapendo – che la Corte Costituzionale, tramite la Sentenza 275/16, ha stabilito che il nucleo essenziale del diritto allo studio rappresentato dall’assistenza specialistica per l’autonomia personale di cui all’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92, non può essere disatteso o violato per motivi di bilancio.
L’Amministrazione Comunale di Milano, infatti, sostiene che l’assistenza specialistica viene fornita dall’insegnante di sostegno e che non c’è necessità di ulteriori figure. Questo, però, contrasta innanzitutto con quanto pubblicato sul sito web del Comune stesso («l’assistenza educativa è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell’attività didattica del docente di sostegno»), disattendendone anche la Carta Servizi, ove si dichiara di voler indicare un rapporto di 1 a 1 per i bambini con disabilità certificate gravi; nel caso in questione, invece, si assegna un insegnante di sostegno per due bambini con la stessa disabilità, entrambi inseriti in una sezione di 24 bambini. Tutto ciò, quindi, in contrasto con le disposizioni nazionali che vietano di mettere nella stessa sezione due allievi con la stessa disabilità e che prevedono una riduzione a 20 del numero di allievi [DPR 81/09, N.d.R.], contrariamente al Comune milanese, che pone il limite a 25, quando ci sia la presenza di disabilità.
Dopo reiterate richieste della famiglia, dunque, la Direttrice dell’Area Servizi all’Infanzia ha dichiarato nel dicembre scorso la propria disponibilità ad accogliere la richiesta della famiglia di integrare il sostegno, subordinandolo, tuttavia, al previo ottenimento dei relativi fondi. Per evitare ulteriori lungaggini, la famiglia si è dichiarata pronta a sostenere le spese per l’assistenza specialistica, pagando un istituto specializzato che già da allora aveva in carico il bambino nel suo percorso educativo, basato sull’ABA (analisi applicata del comportamento).
Ebbene, fatte le osservazioni e predisposto il piano educativo, nel gennaio scorso la funzionaria responsabile della scuola ha esercitato il veto all’ingresso dell’assistente specialistico esterno.
La famiglia ha chiesto quindi spiegazioni e la Direttrice dell’Area Servizi all’Infanzia ha risposto che l’assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali «non è più necessaria, in quanto le due insegnanti curricollari e l’insegnante di sostegno sono in grado di fornire l’assistenza specialistica» e che «per evitare discriminazioni derivanti dalle diverse disponibilità economiche dei genitori, viene confermato il divieto di ingresso all’assistente educativo esterno».
In questa situazione kafkiana, va rilevato anche che l’Amministrazione Comunale risulta ulteriormente inadempiente in quanto non ha ancora predisposto, dopo oltre quattro mesi dalla domanda, il progetto individuale, rispettando l’articolo 14 della Legge 328/00.
In chiusura, avendo la Legge 62/00 istituito la parità scolastica, riconoscendo cioè alle scuole paritarie gli stessi diritti delle scuole statali, ma anche gli stessi obblighi, l’auspicio è che l’Amministrazione Comunale di Milano rispetti i diritti dei bambini con disabilità grave, stabiliti dalle norme nazionali, modificando al più presto le normative interne che con tali diritti contrastano.